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FALLIMENTO SNC IN ESTENSIONE AI SOCI (ED EX SOCI) – MANCATA RICOSTITUZIONE PLURALITA’ DEI SOCI – ADEMPIMENTI FISCALI

  • Vaifro Calvetti

    Darfo Boario Terme (BS)
    20/09/2016 14:55

    FALLIMENTO SNC IN ESTENSIONE AI SOCI (ED EX SOCI) – MANCATA RICOSTITUZIONE PLURALITA’ DEI SOCI – ADEMPIMENTI FISCALI

    Spett.le Zucchetti,

    con la presente intendo sottoporre alla Vs. attenzione la seguente questione.

    La società Alfa S.n.c. è composta da n. 3 soci: Sig. Bianchi, Sig. Rossi e Sig. Verdi. Con atto di cessione quote, nel mese di agosto 2015 i soci Rossi e Verdi hanno ceduto integralmente le proprie quote sociali a favore del socio Bianchi. La pluralità dei soci non è stata ricostituita nel corso del semestre successivo (quindi entro il mese di febbraio 2016) e l'attività è proseguita in capo al socio superstite Bianchi.

    Nel mese di luglio 2016 sono stato nominato Curatore della società Alfa S.n.c.
    Il Tribunale ha altresì dichiarato il fallimento per estensione del socio Bianchi e degli ex soci Rossi e Verdi.

    Dal punto di vista dell'accertamento del passivo, vengono gestite complessivamente n. 4 masse (la prima riferita alla società, le altre 3 per i soci/ex soci).

    Dal punto di vista degli adempimenti dichiarativi, con riferimento all'annualità 2015 il reddito della società dell'ultimo periodo (dalla data dell'atto di cessione quote sino al 31.12.2015) dovrebbe essere imputato al Sig. Bianchi, unico socio esistente in quel momento. Tale socio dovrebbe pertanto avere un modello Unico formato da un quadro RH (riferito al periodo dal 01.01.2015 alla data dell'atto di cessione quote) e da un quadro RG o RF per la parte di esercizio nella quale egli ha svolto attività come impresa individuale (dalla data dell'atto di cessione quote sino al 31.12.2015). La modalità operativa appena descritta è da ritenersi corretta?

    Con la presente sono inoltre a richiedere la Vs. opinione in merito agli adempimenti fiscali per la prima frazione dell'anno in cui è avvenuta la declaratoria di fallimento (01.01.2016 – data fallimento) nonché per il maxi-periodo fallimentare. In particolare, si chiede se è necessario predisporre le dichiarazioni fiscali considerando come contribuente la società Alfa S.n.c. o l'impresa individuale Bianchi.

    Ringrazio per la collaborazione.
    Cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/10/2016 09:31

      RE: FALLIMENTO SNC IN ESTENSIONE AI SOCI (ED EX SOCI) – MANCATA RICOSTITUZIONE PLURALITA’ DEI SOCI – ADEMPIMENTI FISCALI

      La situazione prospettata nel quesito è certamente particolare, non ci risultano fonti su di essa né in prassi né in dottrina o giurisprudenza, quindi costruiamo una risposta sulla base dei principi generali.



      Per quanto riguarda il 2015, la soluzione appare da tempo pacifica alla luce della sentenza Cass. 23/2/1994 n. 8423 (in senso conforme, Comm. Trib. Centrale 3220 del 24 aprile 1991), nell'interpretazione "correttiva" data dalle istruzioni alla di­chiarazione dei redditi delle socie­tà di persone: il reddito deve essere imputato ai soci che rivestono tale qualifica alla chiusura dell'esercizio (la citata sentenza della Corte di Cassazione aveva stabilito che si dovesse tener conto solo del socio cessionario e non ripartire proporzionalmente il reddito fra chi ha rivestito tale qualifica per una parte dell'esercizio, ma aveva stabilito che rilevasse la partecipazione "al momento dell'approvazione del rendiconto"; tale data di riferimento è stata, condivisibilmente, "rettificata" dalle istruzioni, appunto, in "data di chiusura dell'esercizio").

      Quindi l'intero reddito 2015 della società andrà imputato al socio Bianchi.



      Per quanto riguarda il 2016, nei mesi di gennaio e febbraio esisteva ancora la società ancorché a socio unico, quindi va presentata la dichiarazione della stessa, imputandone il risultato interamente al socio Bianchi; da febbraio al fallimento invece è divenuta impresa individuale ed è tale reddito di impresa individuale che il Curatore dovrà dichiarare, inviandone copia al socio unico divenuto imprenditore individuale.

      Va comunque detto che si tratta sostanzialmente di un falso problema (e non solo perché molto probabilmente il reddito sarà negativo), dato che il Curatore deve comunque presentare la dichiarazione relativa al solo reddito d'impresa per entrambi i periodi e inviare al socio Bianchi la certificazione in base alla quale comunque tutto il reddito conseguito dal 1/1 al fallimento sarà imputato esclusivamente a lui.



      Infine, dal momento che è stato dichiarato il fallimento della preesistente Società e non della attuale ditta individuale, per quanto riguarda la dichiarazione del c.d. "maxi-periodo fallimentare", dato la stessa deve essere predisposta, in capo alla società con imputazione delle quote ai soci, anche in caso di fallimento dichiarato entro un anno dallo scioglimento della stessa, riteniamo che si debba procedere analogamente anche nel caso in questione, nel quale l'estensione del fallimento anche agli ex-soci fa in qualche modo (e quindi, riteniamo, anche ai fini fiscali) "rivivere" la società nella sua composizione ante cessione delle quote.