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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
CUD
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Alessandro Sentieri
Campiglia Marittima (LI)14/06/2013 08:31CUD
Dopo aver ringraziato per il preziosissimo supporto, ecco la mia domanda:
quali obblighi ha il curatore di una procedura dichiarata il 17.04 in relazione alla consegna dei CUD agli ex-dipendenti (obbligo al quale si deve ottemperare entro il 28.02 di ogni anno) ?
Ringrazio anticipatamente.
Alessandro Sentieri-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/07/2013 21:08RE: CUD
In via preliminare rileviamo che il Curatore non è tenuto a rispettare obblighi sorti a carico del soggetto fallito, se non specificamente posti a suo carico dalla Legge.
Per quanto riguarda la presentazione del Mod. 770 e la consegna dei CUD, in virtù della modifica apportata dal D.L. 4/7/06 n. 223 all'art. 23 del D.P.R. 600/73, che ha inserito il Curatore fra i soggetti obbligati all'effettuazione delle ritenute e degli adempimenti conseguenti (dichiarazione Mod. 770, consegna delle certificazioni ai sostituiti d'imposta, ecc.), è oramai pacifico che l'obbligo di consegnare ai dipendenti il CUD è effettivamente posto a carico del Curatore stesso, anche per le retribuzioni corrisposte dal soggetto fallito nell'anno anteriore al fallimento.
Ciò premesso, nella particolare fattispecie esposta nel quesito (nomina del Curatore dopo la scadenza del termine per la consegna dei CUD) riteniamo siano opportune due considerazioni:
- da un lato, essendo scaduto il termine, a stretto rigore di Legge l'adempimento è stato omesso, e non è più compito del Curatore rispettarlo
- dall'altro, sia perché nella prassi tale termine spesso non è rispettato, sia perché si tratta di documenti necessari ai lavoratori dipendenti per adempiere ai loro obblighi dichiarativi, riteniamo opportuno che il Curatore faccia quanto nelle sue possibilità perché il soggetto fallito vi provveda, ancorchè tardivamente.
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Jacopo Lanzafame
Parma16/06/2016 14:42RE: RE: CUD
In merito a quanto sopra, alla luce delle modifiche normative che prevedono l'invio telematico delle CU, se il Curatore inviasse la certificazione successivamente alla scadenza incomberebbe nella sanzione dell'invio tardivo. Avete suggerimenti a riguardo?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/07/2016 15:13RE: RE: RE: CUD
In linea di principio non ci parrebbe fondato affermare che "se il curatore inviasse le certificazioni incomberebbe nella sanzione": la violazione è stata commessa dal soggetto in bonis, che non ha provveduto nei termini, e trattandosi di violazione commessa prima del fallimento, si tratta di un debito concorsuale.
Se il Curatore effettuasse l'invio tardivamente, non potrebbe quindi certo essere addossata a lui la sanzione per una violazione che non ha commesso, e alla quale ha solo cercato di porre parziale rimedio (la sanzione certamente ci sarà, ma sarà a carico della società fallita).
Ciò premesso, poichè ai fini di una corretta insinuazione al passivo dei dipendenti è certamente utile una corretta "fotografia" dell'accaduto in CU e Mod. 770, riteniamo che:
- soluzione migliore sarebbe far sì che provveda direttamente, ancorchè tardivamente, l'impresa fallita
- in subordine, se il Curatore è in grado di consegnare ai lavoratori e inviare le CU corrette, riteniamo consigliabile farlo
- qualora per provvedere sia necessaria l'assistenza di un consulente del lavoro, il Curatore potrà chiedere l'autorizzazione al Comitato dei Creditori e al Giudice Delegato di avvalersi di un consulente del lavoro, con oneri a carico della procedura, per predisporre e trasmettere la CU e collaborare con lui nell'esame delle istanze di ammissione.
Tutto quanto qui sopra affermato è comunque una nostra interpretazione, basata sui principi generali della norma tributaria e del corretto comportamento del Curatore, ma in assenza di disposizioni specifiche, di indicazioni di prassi e di giurisprudenza sul punto, non possiamo escludere che l'Ufficio sia di diverso avviso.-
Jacopo Lanzafame
Parma11/07/2016 10:00RE: RE: RE: RE: CUD
Grazie come sempre per la precisa e puntuale risposta.
Chiedo un'ultima cosa per completare il discorso. Come sempre affermato su questo forum più volte, il fallito o l'ex. legale rappresentante non perde la legittimazione a firmare le dichiarazioni ante-fallimento.
Nel caso però che quest'ultime siano predisposte ed inviate dal curatore o da un suo consulente nominato dalla procedura, è corretto lo stesso inserire il nominativo dell'ex. legale rappresentante previa autorizzazione di quest'ultimo?
grazie ancora
saluti-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/07/2016 14:45RE: RE: RE: RE: RE: CUD
Chi ha materialmente predisposto e trasmesso la dichiarazione non ha rilevanza; ciò che rileva è il soggetto in essa indicato come "Rappresentante firmatario della dichiarazione", ovvero il soggetto che la sottoscrive e conferisce l'incarico all'intermediario abilitato per la trasmissione telematica.
Se, come pare di intendere dal quesito, tale soggetto è il legale rappresentante della società, che la dichiarazione sia stata o meno predisposta dal Curatore o da un professionista dallo stesso nominato non ha rilevanza.
E in tal caso, come detto, il legale rappresentante non dovrà "autorizzare" l'invio, ma sottoscrivere la dichiarazione e incaricare l'intermediario.-
Jacopo Lanzafame
Parma07/09/2016 10:41RE: RE: RE: RE: RE: RE: CUD
Grazie per la risposta. Ho capito che non serve essere autorizzati dal legale rappresentante. Ma il curatore deve per forza ricevere l'incarico da quest'ultimo ? O può fare di "testa sua" indicando il legale rappresentante con il rischio che poi non sottoscriva la dichiarazione?
grazie ancora
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/09/2016 09:00RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CUD
Nè il Curatore nè qualsiasi altro soggetto può "fare di testa sua" una dichiarazione che qualcun altro deve firmare.
Quindi, se il fallito è d'accordo che sia il Curatore a predisporre la dichiarazione che poi lui firmerà, ciò costituisce incarico e quindi il Curatore predispone la dichiarazione e il fallito la firma assumendosene la paternità.
Se invece il fallito non è d'accordo, o non si sa se sarà o meno d'accordo, il Curatore può anche predisporre la dichiarazione da fargli firmare, ma certamente non può inviarla finchè non ha o un incarico scritto o una firma sulla dichiarazione stessa.
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Riccardo Pucher Prencis
Treviso18/07/2016 16:32RE: RE: CUD
Ringrazio anch'io per il supporto, sempre prezioso, e mi inserisco in questa discussione.
E' quindi opinione dei Commentatori dott.ri Andreani e Corvi che, essendo il curatore diventato sostituto di imposta (o meglio: essendo stato elencato tra i soggetti che potenzialmente possono diventare sostituti di imposta), gli competano gli adempimenti propri di tale figura. In particolare, l'obbligo di consegnare ai dipendenti il CUD per le retribuzioni corrisposte dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Vorrei chiedere quindi un piccolo chiarimento: in forza di quale norma di legge il curatore è tenuto a questo adempimento (e agli altri, propri del sostituto), che viene ritenuto pacifico? Mi riferisco non già al caso in cui il curatore effettivamente pratichi le ritenute e dunque in concreto assuma la figura del sostituto di imposta ma a quello in cui egli si debba occupare di certificare e di dichiarare attività poste in essere dal fallito.
Grazie.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/07/2016 10:21RE: RE: RE: CUD
Ci permettiamo una piccola correzione al quesito: non "E' quindi opinione" ma "Tre anni fa era opinione" ....
A parte le battute, effettivamente tre anni fa scrivemmo quella risposta, ma da allora, stimolati da moltissimi interventi su questo Forum (e non certo da prese di posizione dell'Agenzia, che continua serenamente a ignorare la questione) abbiamo rivisto la nostra posizione che, per quanto riguarda CU e Mod. 770 relativi all'anno antecedente quello del fallimento, può così riassumersi (per una trattazione più completa e dettagliata si vedano appunto altri recenti interventi su questo Forum):
a) come per la dichiarazione dei redditi, anche CU e Mod. 770 relativi all'anno anteriore al fallimento, al di là di quanto sempre asserito (ma mai, a quanto ci risulta, sanzionato) dall'Agenzia delle Entrate, non competono al Curatore
b) ciò premesso, fra le due dichiarazioni c'è una rilevante differenza: mentre la dichiarazione dei redditi riguarda solo il soggetto fallito, CU e 770 riguardano i percettori di compensi corrisposti dal fallito; ciò significa che mentre l'omissione della dichiarazione dei redditi non crea alcun disagio a terzi, l'omissione di CU e 770 mette in difficoltà tutti coloro che debbono includere tali compensi e le relative ritenute nella propria dichiarazione dei redditi, in particolare i dipendenti (per i lavoratori autonomi, com'è ben noto, la soluzione non è particolarmente complicata né onerosa)
c) per tale motivo riteniamo che il comportamento del Curatore più consono al suo ruolo in parte pubblico sia:
- fare quanto nelle sue possibilità perché sia il fallito a provvedere
- in difetto, qualora ritenga di disporre di elementi sufficientemente certi, provveda direttamente, così da mettere i percettori in condizioni di adempiere senza disagi i propri obblighi dichiarativi
- fermo restando che se non è ragionevolmente sicuro dei dati in suo possesso, può tranquillamente omettere l'adempimento che, ripetiamo, a termini di legge non gli compete.
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