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ESENZIONE IVA CESSIONE BENE IMMOBILE DI NATURA STRUMENTALE

  • Rosella Peci

    Ascoli Piceno
    06/12/2012 17:17

    ESENZIONE IVA CESSIONE BENE IMMOBILE DI NATURA STRUMENTALE

    In qualità di Curatore fallimentare sono stata autorizzata dal G.D. a procedere alla vendita a mezzo rogito notarile a favore dell sig X al prezzo di € 90.000,00 oltre IVA.
    Il Sig. X che acquista a titolo privato ha chiesto di poter usufruire ai sensi del D.L. 83/2012 dell'esenzione IVA per le cessioni di fabbricati strumentali, alle cui cessioni si applica la previsione dell'art. 8 ter del D.P.R. 633/1972.
    Nel caso che la curatela aderisca alla richiesta dell'acquirente e si proceda ad una vendita in esenzione IVA, si chiede espressamente se per la curatela fallimentare sia obbligatoria l'applicazione del pro-rata per l'anno in corso e il recupero dell'IVA detratta per gli anni precedenti (ante fallimento) e quindi se vi sia un rischio per la curatela di una possibilità di recupero da parte dell'Erario.
    Di contro si chiede se il fallimento in se, è sottoposto ad una normativa specifica.
    Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
    Dott.ssa Rosella Peci
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/01/2013 07:31

      RE: ESENZIONE IVA CESSIONE BENE IMMOBILE DI NATURA STRUMENTALE

      Preliminarmente si precisa che l'art. 10, I comma, n. 8-ter, stabilisce che le cessioni di beni immobili strumentali sono esenti salvo che il venditore non opti per l'assoggettamento a IVA; nel caso in esame non è quindi l'acquirente che può richiedere di usufruire dell'esenzione, ma è il Curatore che è libero di esercitare o meno l'opzione per l'imponibilità.

      Ciò premesso, nel caso in cui non venga esercitata l'opzione e quindi la cessione sia esente, non esiste una deroga per le procedure concorsuali ai principi generali IVA, fra i quali il recupero del pro-rata ex art. 19-bis.2 del D.P.R. 633/72.

      E' infine il caso di segnalare che, a norma del citato art. 10, I comma, n. 8-ter, del D.P.R. 633/72, la cessione sarà comunque imponibile nel caso che l'impresa fallita, cedente, abbia costruito l'immobile o abbia effettuato su di esso uno degli gli interventi di cui alle lett. c), d) ed f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 6.6.2001 n. 380 (anche tramite imprese appaltatrici), purché la cessione abbia luogo entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento. In tali casi non è quindi possibile la cessione in esenzione IVA.