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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
TARES-IMU-IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
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Giovanni Bertani
Parma23/10/2013 09:03TARES-IMU-IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
La società fallita ha intestato un immobile categoria D, dove esercitava la sua attività.
Alla data di intervenuto fallimento una porzione di tale immobile risultava locata, con termine del contratto nel gennaio 2014.
Il Comune ha fatto pervenire alla curatela la richiesta di pagamento della TARES e nel dicembre prossimo dovrebbe scadere il saldo dell'imposta IMU.
Ci si chiede innanzitutto se la TARES sia dovuta, mentre nulla quaestio sull'IMU.
A parere dello scrivente il Comune, notiziato dell'intervenuto fallimento dovrebbe applicare la TARES in capo ai conduttori.
In ogni caso trattandosi di spese di natura immobiliare ci si domanda se le imposte TARES e IMU debbano essere versate alle rispettive scadenze oppure successivamente alla vendita dell'immobile, detraendo il relativo importo dai proventi del realizzo dell'immobile per assegnare pertanto il residuo ai creditori ipotecari, senza che gli enti impositori facciano relativa domanda di insinuazione.
Il sottoscritto ritiene, posto che il fallimento è stato dichiarato a giugno di quest'anno, che le prime rate delle due imposte non sono state versate dalla ditta in bonis, e che tra l'altro la procedura è al momento liquida, che l'IMU possa essere versato tempo per tempo alle rispettive scadenze, fatta salva la disponibilità liquida, mentre per la TARES quest'ultima non sia dovuta in quanto nessuna utenza risulta intestata alla ditta ora fallita nè tanto meno al fallimento.
Si precisa che all'interno del fabbricato vi sono ancora depositati i beni mobili in corso di vendita.
Ringrazio per la disponibilità.
dott. Giovanni Bertani-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como04/11/2013 08:44RE: TARES-IMU-IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
Per quanto riguarda la TARES, a norma del terzo comma dell'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, istitutivo del tributo, essa è dovuta "da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ..."; nessuna menzione viene fatta del proprietario e quindi, essendo l'immobile locato, non è certo l'impresa fallita il soggetto passivo dell'imposta.
Ci pare quindi assolutamente corretto quanto indicato nel quesito.
Il Comune evidentemente richiede il pagamento alla procedura perchè non gli è stata comunicata, dall'impresa in bonis, la concessione in locazione dell'immobile: se il Curatore vi provvede ora, l'imposta verrà richiesta ai locatari.
Per quanto riguarda l'IMU, ricordiamo che l'art. 10, comma 6 del D.Lgs. 504/92, disciplinava il trattamento ICI degli immobili compresi nel fallimento: "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo e' stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione."
Ora, l'art. 9, VII comma, del D. L.vo 14/3/2011 n. 23, istitutivo dell'IMU, stabilisce che "Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, .... del citato decreto legislativo n. 504 del 1992"
Il richiamo all'articolo 10, comma 6, del D. L.vo 504/1992 riteniamo risolva senza dubbi il problema, e quindi il meccanismo di riscossione dell'IMU in pendenza di fallimento è il medesimo già stabilito per l'ICI qui sopra descritto (anche se la prima parte del comma fa riferimento a "accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso" e non a "Versamenti e dichiarazioni", che sono il tema dell'art. 10/504).
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