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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
IMU - esenzione ex D.L. 102/2013 per immobili "merce"
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Ettore Trippitelli
Rimini19/03/2015 15:55IMU - esenzione ex D.L. 102/2013 per immobili "merce"
Premesso di aver risolto, almeno credo, la questione del versamento IMU nel caso in cui gli immobili sono trasferiti nell'ambito di procedura esecutiva nella quale la curatela è intervenuta ex art. 107 co. 6 (nel senso che il delegato alla vendita, su richiesta del curatore e autorizzato dal GE, fornisce alla curatela la provvista per il versamento) mi pongo un'altra questione che - mi pare - non sia mai stata oggetto di discussione in questo utilissimo forum: l'esenzione IMU per i "beni merce" delle imprese di costruzione.
L'art. 2 commi 1 e 2 del D.L. 31.08.2013 n. 102 conv. nella l. 28.10.2013 n. 124, prevede in buona sostanza l'esenzione IMU per la seconda rata 2013 e dal 2014 in avanti (a condizione che non ne venga modificata la destinazione o locati) relativamente ai fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita.
Il comma 5 bis del medesimo articolo stabilisce che: "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica...."
Orbene tale norma, certamente di favore per un settore più che mai in crisi, è conciliabile con le disposizioni relative al fallimento ex art. 10 co. 6 D.Lgs. 504/1992, norma richiamata ai fini IMU dall'art. 9 comma 7 D.Lgs. 23/2011?
Io ritengo che né la società fallita perde il suo "status" soggettivo di impresa costruttrice né gli immobili perdono il loro "status" oggettivo di beni merce.
Quindi, penso, si possa applicare anche al fallimento. Può rimanere l'eventuale problema della mancata presentazione della dichiarazione IMU....
In ogni caso la presentazione ora, scongiurerebbe certamente il pagamento dal 2014 in avanti.
Grazie in anticipo per la risposta e per quanti interverranno su tale tema.-
Rosella De Santis
BERGAMO29/04/2016 15:11RE: IMU - esenzione ex D.L. 102/2013 per immobili "merce"
Sono interessata anche io alla questione, sulla quale vedo però che purtroppo nessuno si è espresso.... -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como04/05/2016 10:07RE: RE: IMU - esenzione ex D.L. 102/2013 per immobili "merce"
Dato che pacificamente l'IMU si applica agli immobili di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, tanto che per dichiarazione e pagamento sono dettate disposizioni apposite, non vediamo perchè agli stessi non si debbano applicare anche tutte le altre disposizioni della normativa specifica.
Riteniamo pertanto che indubbiamente si applichino tutte le esenzioni e riduzioni non incompatibili con le procedure concorsuali, fra le quali rientra quella esposta nel quesito.
Fra le disposizioni che si applicano riteniamo vadano comprese anche quelle procedurali, dato che non ne è previsto l'esonero appunto per i soggetti in procedura, pertanto dovranno essere rispettate anche le disposizioni del citato comma 5-bis.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como04/05/2016 11:01RE: RE: RE: IMU - esenzione ex D.L. 102/2013 per immobili "merce"
Per completezza ci pare il caso di ricordare che la Legge di Stabilità per il 2016 ha aggiunto, al comma 678, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il seguente periodo: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento".
Gli immobili-merce sono quindi esonerati dall'IMU ma soggetti alla TASI, pur se con un'aliquota agevolata.
Per le modalità di pagamento della TASI in corso di procedura si vedano altri interventi in questo Forum.
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Marco Crifò
Verdellino (BG)21/02/2018 10:55RE: RE: RE: RE: IMU - esenzione ex D.L. 102/2013 per immobili "merce"
Sottopongo il seguente caso:
Nel 2009 viene dichiarato il fallimento di una società immobiliare di costruzione, i cui immobili sono stati indicati in bilancio, prima della dichiarazione di fallimento, quali immobili merce.
Gli immobili erano soggetti a procedura esecutiva immobiliare, iniziata dal creditore munito di titolo fondiario, proseguita anche durante la procedura fallimentare, fino a quando nel 2018 vengono venduti nell'ambito del fallimento perché le 2 procedure espropriative non sono incompatibili (Cass. 8/9/2011, n. 18436).
Il curatore che dovrà versare l'IMU nei 90 giorni successivi alla vendita, potrà usufruire dell'esenzione qualora non sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5 bis dell'art. 2, D.L. n. 102 del 2013 (dichiarazione relativa ad immobili merce)?
Possono essere considerati prescritti ai fini IMU gli anni anteriori al 2013?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/02/2018 10:58RE: RE: RE: RE: RE: IMU - esenzione ex D.L. 102/2013 per immobili "merce"
Per quanto riguarda la spettanza o meno dell'esenzione, purtroppo l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 31/08/2013 n. 102 è chiaro nello stabilire che "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione".
L'omissione comporta la decadenza dall'agevolazione e, a parte il fatto che i termini sarebbero comunque abbondantemente scaduti, non è nemmeno sanabile con ravvedimento operoso.
Per quanto invece riguarda l'ipotesi di prescrizione, poiché le modalità e termini per la determinazione e il versamento del tributo, stabilite dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 specificatamente per il caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, fissano il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo dal fallimento alla cessione in "tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili", il debito sorge solo allo scadere di tali tre mesi, e la questione della possibile prescrizione, nel caso in esame, non può quindi porsi.
Evoluzione giurisprudenziale:
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
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