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FATTURE ACQUISTO E REGISTRAZIONE IVA

  • Vittorio Salvotti

    GAVARDO (BS)
    11/04/2017 10:06

    FATTURE ACQUISTO E REGISTRAZIONE IVA

    Avrei bisogno di un parere in merito alla data di registrazione delle fatture di acquisto, se registrarle, sia ai fini Iva che contabili, alla data della fattura oppure alla data dell'autorizzazione del GD, il mio dubbio nasce dal fatto che, in alcuni casi, devo indicare nella relazione periodica un costo con il relativo debito, per il quale, in realtà, non ho ancora l'autorizzazione al pagamento.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/04/2017 08:06

      RE: FATTURE ACQUISTO E REGISTRAZIONE IVA

      Ci pare che il quesito riguardi non la registrazione sui libri IVA, come parrebbe dal titolo, bensì la registrazione in Fallco, come parrebbe dal tenore della domanda.
      Nel dubbio, esaminiamo entrambi i casi.

      Ai fini IVA, a norma dell'art. 25, I comma, del D.P.R. 633/72, la fattura di acquisto deve essere annotata sui registri IVA "anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta"; non esiste quindi un termine, se non la fine del secondo anno successivo al ricevimento della stessa, dato che l'art. 19, I comma, del medesimo D.P.R. fissa quello quale termine ultimo per l'esercizio della detrazione dell'IVA.

      Per quanto invece riguarda la registrazione in Fallco, che fa confluire il relativo importo nel rendiconto periodico, è difficile dare regole generali, sia per la moltitudine di casi particolari, che per le diverse prassi in uso nei vari Tribunali.

      In linea di principio, se il Curatore ha effettuato un acquisto o richiesto l'effettuazione di una prestazione, e il cedente o prestatore del servizio ha emesso fattura, riteniamo che il relativo importo debba essere considerato "spesa della procedura" e quindi registrato in Fallco e inserito nel rendiconto periodico, ancorchè non sia già avvenuto il pagamento ovvero la liquidazione.

      Ma, ripetiamo, non possiamo affermare che tale prassi vada bene per tutte le possibili fattispecie e in tutti i Tribunali