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IVA DI RIVALSA EX ART. 60 DPR 633/72

  • Claudio Trenti

    Modena
    14/03/2016 11:06

    IVA DI RIVALSA EX ART. 60 DPR 633/72

    Ai sensi dell'art. 60 DPR 633/72, un fornitore emette note di addebito di sola Iva per esercitare il diritto di rivalsa sulla maggiore Iva pagata a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo per acquiescenza. Il pagamento dell'Iva da parte del fornitore è rateale e con la medesima rateazione (ovvero solo dopo l'avvenuto pagamento di ciascuna rata) verrà addebitata l'Iva di rivalsa al fallimento. L'accertamento riguarda l'inapplicabilità dell'aliquota agevolata del 10% sui corrispettivi derivanti da un contratto di appalto sottoscritto con la società fallita ante fallimento.
    Le somme richieste dal fornitore in via di rivalsa ex art. 60 DPR 633/72 rappresentano un debito concorsuale da pagarsi (una volta ammesso al passivo) in sede di riparto o sono debiti della massa?
    Segnalo, peraltro, che l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 60 DPR 633/72 prevede che il cessionario possa esercitare il diritto alla detrazione "alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'originaria operazione".

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/03/2016 12:36

      RE: IVA DI RIVALSA EX ART. 60 DPR 633/72

      Per le motivazioni più volte indicate in altre risposte su questo Forum, ciò che rileva, ai fini dell'inquadramento dei debiti/crediti tributari nel periodo ante fallimento (e quindi crediti/debiti concorsuali) o post fallimento (e quindi crediti/debiti della massa) non è il momento in cui essi emergono, ma il momento in cui si è verificata la causa che li genera.

      Nel caso prospettato dal quesito, siccome riteniamo che l'operazione sottostante sia anteriore al fallimento, il debito evidenziato dalle note di addebito in questione è debito ante fallimento, da ammettere al passivo previa apposita istanza, e non debito della massa, in prededuzione.