Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Bilanci società fallita

  • Francesco Maria Pecora

    Cosenza
    08/01/2015 16:51

    Bilanci società fallita

    Buonasera, ho fatto ricerca mediante CCIAA dei bilanci presentati dalla società dichiarata fallita e mi sono accorto che negli ultimi tre anni non è stato presentato bilancio. Come devo procedere? Sono obbligato alla presentazione dei bilanci?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/01/2015 18:20

      RE: Bilanci società fallita

      Il Curatore non è tenuto ad effettuare questo adempimento, nel caso sia stato omesso dalla società fallita.

      La questione deve ovviamente essere approfondita (è stato omesso il deposito al Registro Imprese, o i bilanci non sono stati approvati? Perchè? ecc.) e se ne dovrà dar conto nella relazione ex art. 33 l.fall.
      • Pietro Capraro

        Vicenza
        09/01/2015 17:47

        RE: RE: Bilanci società fallita

        In un primo momento, ho letto male la risposta del dott. Andreani che è invece corretta e mi ha comunque stimolato ad alcune riflessioni sul punto che forse chiarissimo non è.
        Dunque il curatore non è mai tenuto a presentare (inteso nel senso di depositare al Registro Imprese e non certo di sottoporre all'approvazione dell'assemblea) alcun bilancio (né quello dell'esercizio precedente al fallimento né quello dell'esercizio in corso alla data del fallimento) ma deve redigere, "se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito", il bilancio dell'ultimo esercizio (art. 89, comma 2).
        E qui dovremmo chiederci di nuovo che cosa significhi "presentato" e cosa succeda se la data della dichiarazione di fallimento precede quella della scadenza del "termine stabilito" per la presentazione del bilancio.
        L'"ultimo esercizio" (anche se di frazione si tratta) sarebbe invero quello interrotto dalla dichiarazione di fallimento. Il 2° comma dell'art.89 non può che riferirsi, invece, al "penultimo esercizio" (cioè all'ultimo esercizio regolarmente chiuso prima della dichiarazione di fallimento) perché soltanto il bilancio di questo esercizio potrebbe essere stato presentato (redatto / approvato / depositato) nel termine stabilito.
        L'art. 89 contiene l'unico adempimento per il curatore in tema di bilancio, previsto dalle norme fallimentari, e le informazioni contenute in tale bilancio (al quale non è connesso alcun adempimento fiscale) sono soprattutto utili per le varie indagini alle quali il curatore è tenuto.
        L'ulteriore adempimento in tema di bilancio a carico del curatore è infatti previsto dal comma 1 dell'art.183 del TUIR e consiste nella redazione del bilancio del periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento. Questo bilancio ha due finalità, indicate rispettivamente nel 1° e 2° comma: 1) determinare il risultato fiscale della frazione di esercizio che precede la dichiarazione di fallimento; 2) consentire il confronto tra l'eventuale residuo attivo al termine della procedura ed il patrimonio netto quale risultante da tale bilancio.
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          13/02/2015 22:06

          RE: RE: RE: Bilanci società fallita

          Per quanto riguarda l'art. 89 l.fall., più che di scarsa chiarezza della disposizione riteniamo che si possa parlare di sostanziale inutilità della stessa, oltre che del fatto che il Curatore spesso non dispone degli elementi indispensabili per rispettarla, tanto che tutti i commentari segnalano che si tratta di una prescrizione molto spesso ignorata nella pratica ("va peraltro segnalato come tali norme, nella realtà, rimangano quasi sempre, in tutto o in parte, inapplicate", Maffei Alberti, "nella prassi l'obbligo di predisporre tali elenchi viene spesso disatteso", Pajardi/Paluchowski).

          Diversa è la disposizione fiscale, sicuramente da rispettare, anche se spesso il Curatore ha serie difficoltà a predisporre un bilancio accurato.
          Va peraltro ricordato che la dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio fino al fallimento ben raramente evidenzia materia imponibile, e quindi eventuali imprecisioni, evitabili o molto più spesso inevitabili, hanno di norma conseguenze decisamente trascurabili.


          Evoluzione giurisprudenziale:
          La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
          • Sara Santarelli

            Cesena (FC)
            18/04/2016 12:37

            RE: RE: RE: RE: Bilanci società fallita

            Buongiorno,
            in merito all'ultimo paragrafo di intervento del Dott. Andreani e del Dott. Corvi, vorrei chiedere un chiarimento.
            Se la contabilità non è stata tenuta e registrata dalla società fallita nell'esercizio in cui è stato dichiarato il fallimento, il curatore, raccogliendo inevitabilmente nello svolgimento della sua attività documentazione relativa alla società stessa, come per esempio gli estratti conto bancari, F24 versati..., in sede di "redazione" del bilancio ai sensi dell'art 183 tuir, utile ai fini della determinazione della posizione fiscale della società alla data del fallimento e quindi della redazione del modello unico per il periodo dal 1/1 alla data del fallimento come deve comportarsi?
            Al fine di predisporre un bilancio il più accurato possibile dovrebbe il curatore tenere in considerazione per il periodo ante fallimento di tale documentazione ( e quindi dei costi effettivamente sostenuti dalla società) anche se non registrata in contabilità?
            Io ritengo sia opportuno.
            Pongo tale questione poiché confrontandomi con colleghi ho rilevano opinioni profondamente discordanti in merito.

            Grazie.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              07/05/2016 18:35

              RE: RE: RE: RE: RE: Bilanci società fallita

              In assenza di specifiche disposizioni sulle modalità di redazione della dichiarazione dei redditi in questione, riteniamo non si possa prescindere da due principi, di non sempre facile contemperamento:
              a) il rispetto delle norme tributarie, trattandosi di adempimento fiscale
              b) il rispetto del ruolo "pubblicistico" del Curatore, di ricerca della massima equità possibile.


              La norma tributaria di riferimento è l'art. 109 T.U.I.R., il quale stabilisce:
              - al comma 3 che "I ricavi … concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico",
              - al comma 4 che "Le spese … non sono ammesse in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza", nell'interpretazione autentica che ne dà l'art. 6, comma 6-bis, del D.L. 27/4/1990 n. 90: "deve intendersi che le spese e gli altri componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili".

              Da ciò consegue che, nel caso in cui il Curatore venga a conoscenza di ricavi e costi non annotati nelle scritture contabili, dovrà tener conto dei primi e non dei secondi.

              E' evidente che ciò potrebbe portare a risultati aberranti, con conseguenze su tutta la massa dei creditori, atteso che le imposte sul reddito così determinato concorreranno alla distribuzione dell'attivo, con rango privilegiato.

              Per tale motivo ci risulta che gran parte dei Curatori, in ossequio al secondo dei principi individuati all'inizio di questo intervento, richieda/consenta al fallito di aggiornare le scritture contabili, immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento e sotto la sua stretta sorveglianza, in modo che la determinazione del reddito possa essere più aderente al reale.


              Personalmente condividiamo tale prassi, che trova a nostro avviso legittimazione giuridica:
              - nell'art. 42, comma 1, l.fall., a norma del quale con il fallimento il fallito perde amministrazione e disponibilità dei beni, non legittimazione a compiere atti di altro tipo (abbiamo scritto su questo Forum che può quindi presentare la dichiarazione dei redditi dell'anno anteriore al fallimento, firmare e consegnare le C.U. relative a tale anno e firmare e trasmettere il Mod. 770, impugnare accertamenti, e così via)
              - nell'art. 22 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600, a norma del quale "le registrazioni nelle scritture cronologiche … devono essere eseguite non oltre sessanta giorni".


              Riteniamo quindi corretto e ragionevole che il Curatore:
              - consenta al fallito, sotto la sua stretta sorveglianza, di aggiornare le scritture contabili quantomeno nei termini di cui all'art. 22/600
              - predisponga la dichiarazione dei redditi in questione tenendo conto di tutti i ricavi di cui è venuto a conoscenza, e di tutti i costi annotati nelle scritture contabili così aggiornate.
              • Andrea Cundari

                Santo Stefano di Rogliano (CS)
                22/06/2016 09:04

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bilanci società fallita

                Per quanto riguarda il bilancio, da documenti ODCEC reperiti in rete (nello specifico Commissione fallimentare ODCEC di Lecco) si legge:

                BILANCIO
                Anche se non vi ha provveduto il fallito o l'organo amministrativo della società fallita, ai sensi dell'art.89 LF il Curatore deve redigere il bilancio relativo al periodo 1/1 - data di fallimento;
                Tale documento non deve comunque essere depositato dal Curatore presso il Registro delle Imprese.
                Tale bilancio non deve essere confuso con quello relativo all'esercizio precedente la dichiarazione di fallimento, di competenza esclusiva degli amministratori (per la compilazione ) e dei soci (per l'approvazione ) della fallita.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  22/06/2016 10:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bilanci società fallita

                  Non vogliamo certo polemizzare con un documento predisposto da colleghi, e siamo assolutamente d'accordo che così interpretata la disposizione sarebbe certamente più logica (e, aggiungiamo, probabilmente rispettata ...), ma il testo dell'art. 89, II comma, l.fall. ci pare non la consenta; esso infatti recita "Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito", e riteniamo che:

                  - il riferimento all'ultimo esercizio e non al periodo fra la chiusura del precedente esercizio e il fallimento sia abbastanza chiara

                  - ancor più chiaro è, secondo noi, il riferimento all'alternatività con il comportamento del fallito: certamente il fallito non deve nè può predisporre il bilancio di tale periodo, nemmeno in caso di istanza di fallimento in proprio, atteso che anche nell'art. 14 l.fall. non v'è alcuna menzione di bilanci
                • Andrea Cundari

                  Santo Stefano di Rogliano (CS)
                  22/06/2016 10:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bilanci società fallita

                  Grazie per la risposta.
                  Nè io nè i colleghi curatori con cui mi sono confrontato, non abbiamo mai depositato bilanci relativi a fallimenti. Oltretutto a domanda precisa fatta ad un G.D. quest'ultimo rispondeva che non è prevista la redazione del bilancio tra gli obblighi del curatore (nella pratica).
    • Angela Sapio

      Roma
      23/06/2022 11:17

      RE: Bilanci società fallita

      Gentili Colleghi,
      un cortese confronto.

      Fallimento dichiarato a maggio 2022; la fallita comunica che sta per depositare il bilancio al 31.12.2021.

      Tuttavia, dal libro delle adunanze non si evince che detto bilancio sia stato effettivamente approvato dai soci (nè ritengo possa essere fatto adesso, in pendenza della procedura concorsuale...).

      Cosa ne pensate?
      Avete dei riferimenti normativi / giurisprudenziali in argomento?

      Grazie mille.
      A.S.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        24/06/2022 13:02

        RE: RE: Bilanci società fallita

        Le vicende societarie della società fallita non riguardano il Curatore.

        I soci ben possono approvare, anche tardivamente, il bilancio e depositarlo presso il Registro delle Imprese.

        Non esistono riferimenti normativi e non ci risultano precedenti giurisprudenziali sulla questione, che però riteniamo pacifica, non esistendo alcuna preclusione né alcun effetto di tale approvazione, e deposito, per la procedura.