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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Dichiarazione Iva
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Pierdamiano Dima
Strongoli (KR)17/01/2012 16:31Dichiarazione Iva
salve,
in un fallimento dichiarato in data 20.07.2011 il precedente curatore si è dimesso ed è stato nominato il sottoscritto in data 26.10.2011.
quali sono gli adempimenti ai fini iva da osservare ?
devo inviare il mod 74 bis ?
Se dalle precedenti dichiarazioni ferme al periodo di imposta 2008 emerge un credito iva va inserito nel modello 74 bis ?
devo inviare la dichiarazione iva in forma autonoma e nella stessa posso richiedere a rimborso il suddetto credito ?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como27/02/2012 13:56RE: Dichiarazione Iva
Pur non esistendo una norma specifica che disciplini tale fattispecie, riteniamo pacifico che il nuovo Curatore subentri al precedente in tutti gli ordinari obblighi tributari il cui termine non sia ancora scaduto, di conseguenza:
A) La presentazione del Mod. 74-bis, se non effettuata dal precedente Curatore, è senz'altro dovuta, non essendo il relativo termine scaduto al momento della nomina del nuovo.
L'art. 8, comma 4, del D.P.R. 22/7/1998 n. 322 stabilisce che il termine per la presentazione di tale modello è di quattro mesi dalla nomina del Curatore.
Una interpretazione letterale della norma porta quindi a individuare nel caso proposto il 23/2/2012 come termine per tale adempimento.
Essendo astrattamente possibile che l'Amministrazione Finanziaria possa sostenere che per "nomina del Curatore" si intenda la nomina del "primo" Curatore, e che a suffragio di tale affermazione porti la ratio espressa della disposizione ("ai fini della eventuale insinuazione al passivo") e il fatto che la nomina di un nuovo Curatore non genera uno slittamento dei termini per la presentazione delle istanza di ammissione al passivo, una soluzione iper-prudente, se non altro per risparmiare il tempo necessario per controbattere a tale impostazione, potrebbe essere rispettare il termine "originario" e quindi presentare la dichiarazione con ravvedimento operoso, nei novanta giorni successivi allo scadere di tale termine, e quindi entro il 18/2/2012.
B) Per quanto riguarda il credito risultante da dichiarazioni IVA antecedenti l'ultima, riteniamo che la dichiarazione Mod. 74-bis sia adempimento speciale, con regole sue di stretta applicazione, indipendenti dalle sorti dei crediti IVA antecedenti il fallimento, questione che nel caso di dichiarazioni omesse è particolarmente complicata.
Di conseguenza riteniamo che sul punto debbano essere seguite rigorosamente le istruzioni ministeriali al modello, che impongono di indicare, al rigo AF20, il "credito IVA dell'anno d'imposta precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa non richiesto a rimborso e credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno di apertura della procedura concorsuale in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale".
Dato che credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2010 non ce n'è, non essendo stata tale dichiarazione presentata, riteniamo che nulla vada indicato.
C) Il credito eventualmente emergente dal Modello 74-bis non può essere chiesto a rimborso; la dichiarazione IVA autonoma deve essere presentata per l'intero anno 2011, suddivisa in due intercalari ante e post fallimento.
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