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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
CREDITO IVA ANTE FALLIMENTO E DICHIARAZIONE IVA 2018 (ANNO D'IMPOSTA 2017)
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Mariano Allegro
LODI23/04/2018 16:45CREDITO IVA ANTE FALLIMENTO E DICHIARAZIONE IVA 2018 (ANNO D'IMPOSTA 2017)
Buongiorno,
in merito all'oggetto con la quale ho aperto questa discussione, vorrei rappresentare un problema "pratico" attinente alla "cristallizzazione" del credito IVA "ante fallimento" che, chissà perché, l'Agenzia delle Entrate si ostina a non affrontare atteso che, anche quest'anno, nelle istruzioni sono rappresentate le oramai note modalità di presentazione della dichiarazione IVA per "Fallimento nel corso del periodo d'imposta 2017" e per "Fallimento dopo la chiusura del periodo d'imposta 2017" (pag. 8 delle istruzioni 2018).
In questa mia, rappresento altresì una soluzione che ha solo lo scopo di congelare il credito maturato prima della dichiarazione di fallimento, rispetto ai debiti maturati in corso di procedura.
Dunque, la fattispecie e questa (per semplicità, si omette di considerare la 74 bis):
- fallimento dichiarato nel 2015;
- nel 2016 viene presentata la dichiarazione con "doppio quadro" di cui, il primo denuncia un credito (solo per esempio) di 1.000,00 ed il secondo, denuncia un saldo (solo per semplificare) a zero;
- nel 2017 viene posta in vendita parte della massa fallimentare attiva dal quale consegue un debito d'imposta (solo per esempio) di 200,00.
Il problema è questo: come "cristallizzare"/"congelare" il credito IVA ante fallimento nella relativa dichiarazione e sino alla fine della procedura, in presenza di debiti d'imposta maturati durante la procedura, ovvero, sino a quando si avrà la certezza che l'Amministrazione finanziaria non potrà avanzare alcuna pretesa ex art. 56 l.f. ? Difatti, come già più volte rappresentato dai Colleghi Andreani e Corvi in questo forum, esiste un'intrinseca pericolosità nel compensare (ex art. 17, D.Lgs 241/97) il credito IVA maturato nel periodo che precede il fallimento con il debito IVA fallimentare, sia perché vi è la possibilità che l'A.d.E. abbia già maturato un credito verso il fallimento sconosciuto al Curatore (compensabile ex art. 56 l.f.) e sia perché l'A.F. potrebbe ancora maturare un credito in ragione di rettifiche o accertamenti rispettivamente previsti dagli artt. 54 e 55 del DPR 633/72, nelle more del termine decadenziale previsto dall'art. 57 dello stesso Decreto (le cui risultanze sono anch'esse compensabili ex art. 56 l.f.).
La soluzione proposta è questa:
- laddove è possibile (e questa condizione non è infrequente), è necessario rinviare la compensazione "fiscale" (ex L. 241/97) o la cessione del credito ante fallimento, oltre il termine di prescrizione per le rettifiche e l'accertamento;
- nel mentre, però, bisogna "congelare" detto credito nell'ambito delle successive dichiarazioni IVA, riportando di anno in anno il suddetto nella sua consistenza iniziale (ante fallimento);
- tale modalità non è di semplice soluzione, poiché la "logica dichiarativa" dei modelli ministeriali delle dichiarazioni IVA che si sono succedute nel tempo è quella di liquidare l'imposta (anche) tenendo conto del credito d'imposta;
- non di meno, detta "difficoltà" è stata superata indicando in dichiarazione anche i versamenti periodici effettuati dal fallimento (pur in presenza di credito) talché, infine, il quadro "VL" si definiva con lo stesso credito IVA acquisito dalla procedura all'atto del fallimento;
- questa soluzione, però, si è complicata con la dichiarazione IVA di quest'anno (2018) giacché, secondo quanto è indicato nelle istruzioni, al rigo "VL30" colonne 1 e 2 (pag. 45 delle istruzioni), devono essere rispettivamente indicati l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta e dei relativi versamenti e dunque, solo quelli attinenti ai primi 3 trimestri (qualora ricorrano le condizioni di versare trimestralmente), essendo il 4° trimestre direttamente liquidato in sede di dichiarazione;
- dunque, per evitare che al rigo "VL39" venga restituito un credito ridotto di quanto dovuto per il 4° trimestre, il sottoscritto ha deciso d'indicare il debito IVA fallimentare maturato e pagato in detto periodo nel suddetto rigo "VL30" (colonne 1 e 2) al netto degli interessi.
Secondo voi, detta modalità è corretta ?
Cordiali saluti
Mariano Allegro
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como29/04/2018 12:40RE: CREDITO IVA ANTE FALLIMENTO E DICHIARAZIONE IVA 2018 (ANNO D'IMPOSTA 2017)
Il problema nasce dal fatto che, benché il problema sia noto e frequente, la modulistica per la dichiarazione IVA continua a ignorarlo, costringendo i Curatori a predisporre prospetti a latere per tener separata l'IVA ante da quella post.
Il caso esposto nel quesito riguarda il credito ante che "per trascinamento" si confonde con il debito o credito post, ma la stessa problematica si pone in tutti i casi nei quali in corso di procedura si evidenzino debiti o crediti per IVA che, a norma delle oramai ben note sentenze della Corte di Cassazione, siano relativi a periodi ante fallimento e quindi da considerare crediti e debiti "ante": da fatture di acquisto ante fallimento registrate dal Curatore, da fatture emesse da professionisti in sede di riparto, da note di credito emesse e ricevute in corso di procedure ma relative a operazioni ante, ecc.
Così ampliata la platea delle casistiche, fintantoché la modulistica ignorerà il problema personalmente preferiamo non cercare di porre rimedio all'indifferenza del legislatore ma applicare più pedissequamente possibile le disposizioni esistenti; di conseguenza non prenderemmo iniziative come quella proposta nel quesito e ci limiteremmo a seguire esattamente quello che stabiliscono le istruzioni. Inadeguate, ma sono le istruzioni ministeriali.
Se poi, dopo aver rispettato le disposizioni, riceveremo un avviso di irregolarità perché con i dati esposti in dichiarazione "non tornano i conti", potremo ben spiegare che non potevamo fare diversamente.
Non vorremmo che se invece cerchiamo di far tornare i conti in sede di controllo ci venisse contestato il non aver rispettato le istruzioni: oltre al danno (l'aver dovuto supplire a una carenza della modulistica) anche la beffa!
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