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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
tari
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Giuseppe Cotto
Asti12/06/2017 10:25tari
Buongiorno
un Comune richiede al fallimento la TARI relativa a due anni per un capannone con produzione industriale e in cui è cessata ogni attività produttiva, sono stati disdetti i contratti di luce e gas.
Mi chiedo se è dovuta e se comunque si possono esporre le proprie ragioni al Comune.
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/06/2017 22:44RE: tari
Provenendo da Asti la domanda, riteniamo ci si riferisca al Comune di Asti, e dalla lettura del relativo Regolamento comunale ci pare che spazi ve ne siano.
In primo luogo, l'art. 6, primo comma, del Regolamento stabilisce che:
"Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
...
b) unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti"
E' vero che il successivo secondo comma dispone che "Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 28 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione", ma non stabilisce che la dichiarazione deve essere inviata "a pena di decadenza", come invece fa all'art. 8 ("Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non conferibili al servizio pubblico"), all'art. 20 ("Riduzioni tariffarie") e all'art. 22 ("Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali non assimilati agli urbani").
Coerentemente con tale distinzione, il successivo art. 28 stabilisce che:
1) "Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda"
2) "La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data della cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
a) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
3) ma lascia aperta la possibilità di dimostrarlo successivamente: "In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione della dichiarazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione del bene, producendo l'idonea documentazione prevista dal comma precedente".
In definitiva, ci pare che vi siano spazi per poter richiedere ora anche per il passato il non assoggettamento alla TARI, a condizione però, elemento che non è indicato nel quesito, nel capannone non vi siano " arredi, impianti ed attrezzature"; in caso contrario, la questione ci pare molto più difficile.
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