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CESSIONE IMMOBILE STRUMENTALE - ESENZIONE IVA - APPLICAZIONE DEL PRORATA IN CORSO DI PROCEDURA

  • Roberta Tegoletti

    Brescia
    18/07/2016 11:11

    CESSIONE IMMOBILE STRUMENTALE - ESENZIONE IVA - APPLICAZIONE DEL PRORATA IN CORSO DI PROCEDURA

    Buongiorno,
    con riferimento alla normativa IVA sono a chiedere alcune delucidazioni per quanto concerne l'obbligo di versamento o meno dell'IVA a debito che si origina dall'applicazione del pro-rata ex art. 19 bis 2 DPR 633/1972, in caso di cessione da parte del fallimento di un immobile strumentale,in regime naturale di esenzione IVA.

    Il fallimento è dichiarato nell'anno 2013, nel corso dell'anno 2015 la procedura cede un immobile strumentale acquistato dalla società in bonis nell'anno 2011, mediante riscattato del bene detenuto con contratto di leasing.

    Nell'atto il cedente (curatore, dichiara che la vendita è esente (non viene dichiarata l'opzione IVA).

    In questo caso non essendo decorso il termine di monitoraggio di 10 anni, deve essere rideterminata l'IVA detraibile ex art. 19 bis2 del DPR 633/1972 in sede di dichiarazione annuale.

    L'applicazione del pro-rata, determina quindi un'IVA a debito, che matura nel periodo d'imposta in corso di procedura (anno di cessione del fabbricato).

    Ciò premesso, la scrivente ritiene che tale imposta non possa/debba essere versata dal curatore, ai fini della tutela della par condicio, in quanto relativa a IVA detratta dalla società nel periodo ante-fallimento.

    Si chiede di conoscere quale sia il comportamento da adottare da parte del Curatore.

    Ringraziando della collaborazione porgo cordiali saluti.

    Roberta Tegoletti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/08/2016 09:12

      RE: CESSIONE IMMOBILE STRUMENTALE - ESENZIONE IVA - APPLICAZIONE DEL PRORATA IN CORSO DI PROCEDURA

      La questione è decisamente delicata, perché se è ragionevole il ragionamento seguito nel quesito, è però vero che il debito per recupero del pro-rata sorge per un comportamento, oggi, del Curatore.

      E' vero che l'esenzione è il regime naturale, e quindi a stretto rigore letterale non siamo in presenza dell'esercizio di una opzione da parte sua, ma in caso di una presa di posizione diversa da parte dell'Ufficio non ci sentiamo di affermare che la posizione del Curatore, ancorché ragionevole, sia "blindata".

      Aggiungiamo una osservazione: che si tratti di debito concorsuale o in prededuzione, è indubbio che l'IVA da recuperare sua un passivo per la procedura, che non sarebbe esistito se fosse stata esercitata l'opzione per l'imponibilità: non ci sentiamo di escludere che (ovviamente se tale scelta non è stata dettata da motivi di convenienza) di tale maggiore passivo, per intero o in valuta fallimentare, il Curatore possa essere ritenuto personalmente responsabile.