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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
credito iva maturato successivamente alla omologa del concordato preventivo - rimborso
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)08/09/2015 08:34credito iva maturato successivamente alla omologa del concordato preventivo - rimborso
buongiorno,
complimentandomi per il servizio costituito dal forum faccio la seguente domanda.
Ho un credito Iva che si è formato nel corso delle attività di liquidazione di una società in concordato omologato da più di 10 anni.
Mi sono deciso a richiedere a rimborso una parte del credito annuale; la agenzia delle entrate, dopo avere fatto l' indagine del caso (fatture acquisti e vendite ed esame dei registri) mi invita a compensare detto credito con i carichi pendenti anteriori alla ammissione della procedura di concordato preventivo.
A mio giudizio sbaglia perché così facendo altera la par condicio determinando una situazione di maggior favore nei confronti dell' erario.
Quale è il vostro qualificato punto di vista ? esistono pronunce giudiziarie sul punto ?
Grazie e buon lavoro.
Alessandro Bartoli-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/09/2015 11:21RE: credito iva maturato successivamente alla omologa del concordato preventivo - rimborso
Come noto e pacifico, in forza dell'art. 56, I comma, l.fall., la compensazione nel fallimento richiede che tra i crediti contrapposti vi sia il carattere di reciprocità, nel senso che è richiesto che entrambi i crediti/debiti intercorrano tra gli stessi soggetti: debitore fallito ovvero massa dei creditori; di conseguenza non è ammissibile la compensazione tra un credito/debito vantato nei confronti del debitore poi fallito, in quanto trova la sua causa in un fatto o atto anteriore al fallimento, e un debito/credito sorto in corso di procedura nei confronti della massa fallimentare.
Non v'è dubbio che, a seguito del richiamo di tale norma da parte dell'art. 169 l.f., il disposto dell'art. 56 l.f. si applichi anche al concordato, ma mentre il fallimento determina la perdita della disponibilità del patrimonio da parte del fallito e la netta separazione tra prima e dopo con assunzione di debiti o nascita di crediti in capo al curatore, nel concordato si ha uno spossessamento attenuato, in quanto è pur sempre il debitore che mantiene la gestione dei suoi beni sotto il controllo del commissario, per cui non vi è il congelamento dell'attivo e del passivo in modo così netto come nel fallimento.
Ciò rende l'applicazione dell'art. 56 al concordato meno "immediata" che nel fallimento, dando modo ai debitori/creditori (a maggior ragione quando si tratta di soggetti "istituzionali", con procedure rigide e burocratizzate) di avanzare pretese come quella descritta nel quesito, che comunque riteniamo, per quanto detto qui sopra, illegittima.
Non abbiamo reperito fonti giurisprudenziali, mentre in prassi ci pare decisamente importante quanto esposto nella Circolare 13 del 11/3/2011 la quale, occupandosi del divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti, di cui all'articolo 31, comma 1, del D.L. 31/5/2010 n. 78, al punto 3 testualmente recita:
"Un'ulteriore precisazione riguarda il caso di procedure concorsuali.
In tale circostanza, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa.
Con la risoluzione n. 279 del 2002 si è infatti già avuto modo di precisare come non possa operare la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare.
Le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimi"
Se la presenza di debiti iscritti a ruolo non pregiudica la possibilità di utilizzo del credito in compensazione, non si comprende perchè dovrebbe ostare al rimborso di tale credito.
E' vero che la Circolare esordisce parlando di "procedure concorsuali" poi prosegue parlando solo di fallimento, ma sia la ratio che la lettera sia della norma che della circolare ci pare depongano inequivocabilmente a favore dell'applicazione a tutte le procedure concorsuali (su veda, sul punto, la Circolare n. 23/2011 del CNDCEC).-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)18/09/2015 18:36RE: RE: credito iva maturato successivamente alla omologa del concordato preventivo - rimborso
Concordo totalmente con quanto espresso. Ringrazio ed auguro buon lavoro.
Alessandro Bartoli
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