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Modello Iva 74-bis e Iva di gruppo

  • Giuseppe Siciliano

    PERUGIA
    23/09/2016 13:23

    Modello Iva 74-bis e Iva di gruppo

    Gentilissima redazione fiscale, sottopongo il seguente quesito: nel caso in cui è dichiarato il fallimento di una società partecipata al 100% da un altra società, posto che, come chiarito in altre discussioni, la liquidazione Iva di gruppo continua anche dopo il fallimento (almeno fino alla fine del periodo d'imposta)ai fini della predisposizione del modello Iva 74-bis l'Iva a debito della controllata fallita che risulta dalle liquidazioni periodiche Iva e che è confluita nella liquidazione Iva di gruppo, deve essere indicata nei campi del rigo AF8 e poi come totale nel rigo AF33 oppure, in virtù del trasferimento del debito alla capogruppo (non fallita) non bisogna indicare alcun debito d'imposta?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/11/2016 14:20

      RE: Modello Iva 74-bis e Iva di gruppo

      Non ci è ben chiara la collocazione temporale di quanto descritto nel quesito, perché si premette la considerazione che l'IVA di gruppo prosegue anche in corso di procedura, e quindi pare ci si riferisca e liquidazioni IVA successive al fallimento, poi il quesito riguarda la dichiarazione Mod. 74.bis, che è invece relativa al periodo ante procedura.

      Rispondiamo quindi al quesito, ovvero ci occupiamo del problema della compensazione dell'IVA infragruppo effettuata ante fallimento, e se invece la domanda riguarda il periodo successivo chiediamo una precisazione in tal senso e una più completa esposizione dei fatti.

      In sostanza, partiamo dall'ipotesi che la società poi fallita avesse un debito verso l'Erario, maturato nella frazione di anno anteriore al fallimento, che è confluito nella liquidazione periodica della capogruppo ed è quindi stato compensato con crediti IVA di altre società.

      Pur in assenza di chiarimenti ufficiali su questa specifica fattispecie, riteniamo di non poter partire che dall'assunto che la compensazione effettuata all'interno della liquidazione IVA di gruppo non sia altro che il pagamento delle posizioni debitorie utilizzando quanto risultante a credito dalle posizioni di altre società facenti parte del gruppo; il debito risultante dalla liquidazione periodica è stato quindi estinto e non deve risultare come ancora esistente al momento del fallimento (ricordiamo che la finalità del Mod. 74-bis è quella di evidenziare appunto tale debito, così che l'Agenzia delle Entrate possa presentare la relativa istanza di ammissione al passivo).

      Per raggiungere tale scopo, a differenza del quadro L della dichiarazione IVA annuale, nel quale per gli importi a debito delle controllate estinti nell'ambito della liquidazione di gruppo è previsto lo specifico rigo VL30 ("Ammontare dei debiti trasferiti"), collocato immediatamente dopo il rigo VL29, nel quale vanno indicati i versamenti periodici eseguiti, nel Mod. 74-bis tale rigo specifico non esiste, nè le istruzioni prendono in considerazione l'ipotesi, appunto, di società controllata partecipante a liquidazione IVA di gruppo.

      Stante tale assenza, non vediamo altra collocazione di tale importo, nel Mod. 74-bis, che al rigo AF32, nel quale le società in situazione ordinaria debbono indicare i versamenti periodici effettuati.