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F24 PRESENTATI DAL FALLITO

  • Pier Franco Savoldi

    Iseo frazione Clusane (BS)
    17/02/2015 14:40

    F24 PRESENTATI DAL FALLITO

    Buongiorno, vorrei porre alla vostra attenzione questo caso:

    In data 22/10/2014 una società di capitali viene dichiarata fallita con contestuale nomina del sottoscritto curatore.
    In fase di predisposizione della dichiarazione iva ex art 74 ho riscontrato dal cassetto fiscale la presenza di tre f24 presentati in data successiva alla dichiarazione del fallimento e nel dettaglio il 01/12/2014.
    Con questi f24 si versava l'iva arretrata relativa al marzo 2014 e giugno 2014 e una ritenuta 1040 relativa ad un professionista, tutti i versamenti venivano effettuati quindi a mezzo ravvedimento e utilizzando in compensazione i crediti iva relativi al 2013.
    Ci si chiede quali azioni il curatore deve intraprendere e se tali compensazioni sono oggetto di revocatoria.
    Cordiali saluti
    Dot. Pier Franco Savoldi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/02/2015 09:21

      RE: F24 PRESENTATI DAL FALLITO

      Più che oggetto di revocatoria, la presentazione dei Mod. F24 effettuata dalla società successivamente al fallimento è inefficace rispetto ai creditori, in base al chiaro disposto del primo comma dell'art. 44 l.fall..

      L'unico dubbio è proprio se il Curatore sia tenuto a fare qualcosa, e cosa, per far "emergere" tale inefficacia.

      Per prudenza suggeriamo di inviare una specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate esponendo l'accaduto e le sue conseguenze.

      Precisiamo peraltro che si tratta in realtà di un falso problema, perchè la compensazione che il fallito ha operato presentando i Mod. F24 in questione opera di diritto ex art. 56, I comma, l.fall., trattandosi di crediti e debiti ante procedura, nei confronti del medesimo soggetto.

      "Annullandosi" gli F24, la procedura "recupera" pertanto solo le sanzioni e interessi per ravvedimento operoso che pure sono stati (mal)pagati in compensazione, ma è molto probabile che la piccola parte di credito così "recuperata" vada a compensarsi con altri debiti erariali, e non finisca comunque per essere utilizzabile in corso di procedura, nè richiedibile a rimborso