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Variazioni iva nel fallimento
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Paolo Fabris
Spilimbergo (PN)09/11/2018 11:09Variazioni iva nel fallimento
Sulla base della normativa vigente, art. 26 DPR 633, il creditore di un fallimento non soddisfatto, può emettere nota di variazione al momento della infruttuosità che, come precisato dalla C.M. n.77/E 2000, viene individuata facendo "riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni del piano di riparto (finale), oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso".
Come si sa, la norma è stata oggetto di temporanee modifiche, ma al momento i comportamenti da assumere devono essere rispettosi di quanto sopra indicato.
Qualcuno sostiene, sulla base di disposizioni europee, che potrebbe procedersi all'emissione di nota di variazione iva anche prima del riparto finale o della chiusura del fallimento.
La domanda è: se il creditore, facendo riferimento alle normative europee, dovesse emettere nota di variazione iva prima del riparto finale o del decreto di chiusura del fallimento, come dovrebbe trattare detti documenti il Curatore? e più precisamente, li dovrebbe trattare alla stessa stregua di come li tratterebbe qualora li ricevesse dopo la chiusura del fallimento? in altri termini li dovrebbe solo annotare, senza tener conto della rilevanza ai fini delle liquidazioni iva?
A me parrebbe di si, ma sono a chiedere un Vostro parere.
Ringrazio anticipatamente, cordialità.
Dr Paolo Fabris-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/11/2018 12:30RE: Variazioni iva nel fallimento
La domanda è certamente legittima, corretta e interessante, anche se lo spiraglio aperto dalla Corte di Giustizia non ci pare sufficientemente ampio da tutelare completamente il Curatore che decidesse di avallare il comportamento del creditore in questione.
Esaminiamo le opzioni astrattamente percorribili.
Escluderemmo la possibilità di registrare la nota di variazione senza tenerne conto ai fini delle liquidazione e dei versamenti IVA, perché il documento che detta tale comportamento (la Risoluzione 11/10/2001 n. 155) recita così: " la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione potrà essere esercitata dal cedente ... e determinerà in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Gli adempimenti previsti dalla norma in commento non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis".
E in questo caso non c'è un piano di riparto finale definitivo!
Residuano quindi due possibili soluzioni:
a) respingere la nota di credito perché illegittima in base alla normativa interna.
b) accettare e registrare tale nota di credito, ma considerare la relativa imposta ante procedura, per il più volte ricordato principio che l'operazione sottostante è temporalmente collocata ante fallimento.
Pur non escludendo la praticabilità della seconda soluzione, personalmente propendiamo nettamente per la prima, che ci pare più prudente.
Ciò perchè la sentenza C-246/16 della Corte di Giustizia Europea ha stabilito un principio che non ci pare di così facile, automatica e immediata applicazione ai casi specifici dei contribuenti italiani: "uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni"; dedurne che, siccome tutte le procedure concorsuali italiane astrattamente possono durare più di dieci anni (anche se ben sappiamo che non sono casi rarissimi), l'art. 26 del D.P.R. 633/72 contrasta con la normativa europea e quindi può essere disapplicato, non ci pare così pacifico.
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