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partita Iva del socio di s.n.c.

  • Stefania Pedrotta

    Montegrotto Terme (PD)
    20/04/2012 09:58

    partita Iva del socio di s.n.c.

    Sono curatore del fallimento di una s.a.s. e quindi anche del socio accomandatario fallito in proprio.
    Tale socio è titolare di una partita Iva personale per lo svolgimento di attività professionale (non è attività di impresa e pertanto non è iscritta alla camera di commercio).
    Quali sono gli adempimenti fiscali che devo porre in essere per la partita Iva del socio? devo presentare il 74bis? devo chiudere la partita Iva?
    Grazie.
    Stefania
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/07/2012 22:54

      RE: partita Iva del socio di s.n.c.

      Le (scarse ma concordi) interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali dell'art. 46, I comma, n. 2, l.fall. ammettono la compatibilità fra il fallimento in proprio e lo svolgimento di attività di lavoro (dipendente o autonomo); non ci pare quindi che il Curatore debba/possa in linea di principio chiudere la partita IVA in questione.

      Indubbio è il fatto che, a norma degli artt. 42 e segg. l.fall., tutti gli incassi di tale attività saranno acquisiti al fallimento, ed è stato configurato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare nel caso di fallito che aveva svolto una nuova attività dopo il fallimento, dalla quale aveva ritratto ricavi eccedenti quelli necessari per il mantenimento proprio e della famiglia senza consegnarli al Curatore (Cass. Pen. Sent. 16606/2010).
      Il passaggio obbligato per il fallito che voglia proseguire/intraprendere un'attività in costanza di fallimento è quindi, com'è noto, l'istanza al Giudice Delegato per ottenere, con decreto motivato ex art. 46, ult. comma, l.fall., l'autorizzazione a trattenere i (ovvero parte dei) compensi riscossi.

      Tutto ciò premesso, la normativa IVA non ha evidentemente preso in considerazione tale fattispecie (ovvero lo svolgimento da parte del fallito di attività soggetta a IVA), essendo le disposizioni sia dell'art. 74bis del D.p.R. 633/72 che dell'art. 8, comma 4, del D. P.R. 633/98, evidentemente dettate per la partita IVA del soggetto fallito la cui attività viene "proseguita" dal Curatore, nella fase di liquidazione dell'attivo (con un esercizio provvisorio, affitto d'azienda o semplicemente liquidazione - e fatturazione - dei beni aziendali).
      Nulla viene detto relativamente all'eventuale "ulteriore" partita IVA del fallito che prosegua o avvii l'attività in corso di procedura.

      Non essendo tale fattispecie prevista, nè avendo reperito alcun elemento nè in prassi nè in dottrina, riteniamo che un comportamento coerente con i principi generali del sistema sia il seguente:
      - il Curatore non deve/può chiudere la partita IVA individuale
      - il Curatore dovrà presentare la dichiarazione Mod. 74bis, dato che l'art. 8, comma 4, del D.P.R. 322/98 stabilisce che "Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento ... è anche presentata ... apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale", ed è indubbio che l'eventuale IVA dovuta sulla posizione IVA personale, al monento del fallimento, sia debito concorsuale
      - il Curatore, non sia tenuto a effettuare sia gli altri adempimenti previsti dal citato art. 8, comma 4, del D.P.R. 322/98 (dichiarazione dell'anno anteriore al fallimento, di quello del fallimento - diviso in due intercalari - e di quelli successivi) nè gli altri adempimenti IVA (fatturazione, liquidazioni periodiche, ecc.) in corso di procedura, previsti dall'art. 74bis del D.P.R. 633/72; che ci pare ragionevole gravino sul fallito (per prudenza, il Curatore sorveglierà che il fallito li rispetti correttamente).
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        07/02/2014 20:22

        RE: RE: partita Iva del socio di s.n.c.

        qualora il socio illimitatamente responsabile fallito per ripercussione fosse stato anche titolare di una ditta individuale chiusa e cancellata dal registro imprese, però, nell'anno o negli anni precedente/i al fallimento, questo fatto obbliga il curatore a fare qualcosa in particolare?. Mi spiego meglio, fallimento della s.a.s. ad ottobre 2014, il socio A oltre ad essere socio della società ha avuto una ditta individuale che però é stata chiusa e cancellata dal registro imprese ipotizziamo a marzo 2013. Questo fatto può comportare qualche adempimento ulteriore per il curatore a livello di registro imprese e/o fiscale (iva 74 anche se la vedo impossibile visto che la ditta era già chiusa tra l'1/1 e la data del fallimento, dichiarazioni fiscali (ma nell'esempio, anche se fosse, sarebbero già scaduti i termini dato che il fallimento é di ottobre 2014)?. Io ritengo di no (anche perché al registro imprese hanno detto e ribadito che non si poteva assolutamente fare nessuna comunicazione starweb per una ditta già chiusa e cancellata) ma chiedo il Vostro parere.
        Inoltre volevo chiedere, essendo il socio "A" un privato persona fisica, nella procedura le liquidazioni iva che il curatore pone in essere (endofallimentari) sono solo per la società o in qualche modo rientrano nel discorso iva anche i fallimenti dei soci (pur se privati persone fisiche)?. Anche in questo caso ritengo la risposta alquanto scontata visto che i soci persone fisiche non hanno una partita iva, ma il dubbio viene perché il fallco permette di fare le liquidazioni anche per i fallimenti dei soci il che, nonstante l'ovvietà, lascia un po perplessi.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/02/2014 17:17

          RE: RE: RE: partita Iva del socio di s.n.c.

          Per quanto riguarda la prima parte del quesito, concordiamo con il parere Suo e del Registro Imprese consultato: nel caso esposto nulla deve essere fatto, né sotto il profilo fiscale né sotto quello, appunto, di eventuali comunicazioni al Registro Imprese.


          Per quanto riguarda la seconda parte, benchè sappiamo sussistere anche prassi differenti, la procedura della società e quelle dei soci debbono essere tenute distinte e ciò rileva anche ai fini IVA:

          a) le cessioni di beni sociali dovranno essere assoggettate a IVA, e l'IVA sui costi di procedura è IVA detraibile

          b) la stessa cosa avverrà per i fallimenti di soci a loro volta titolari di partita IVA, limitatamente alla cessione di beni facenti parte della loro impresa (vigente)

          c) le cessioni dei beni personali dei soci non titolari di partita IVA verranno invece effettuate fuori campo IVA, e l'IVA sui costi di procedura sarà indetraibile. In sede di registrazione dell'acquisto, sia con Fallco che con altri programmi, la fattura ricevuta deve essere contabilizzata per l'intero (IVA compresa), al di fuori della contabilità IVA.

          Ovviamente, in caso di costi promiscui, dovrà essere fatta una ripartizione proporzionale.

          A questo punto, sia con Fallco che con qualsiasi altro programma o metodologia di registrazione, le fatture di acquisto relative al fallimento del socio persona fisica saranno irrilevanti in sede di liquidazione (e di dichiarazione) IVA.