Menu
Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
CERIFICAZIONE UNICA E MOD. 770 ANNO FALLIMENTO
-
Corrado Arnaboldi
Albinea (RE)19/07/2017 12:35CERIFICAZIONE UNICA E MOD. 770 ANNO FALLIMENTO
Abbiamo il caso di società fallita ( fine ottobre 16)che non ha prodotto le cu ai dipendenti né ha emesso i cedolini di conguaglio.
Consci del fatto che la normativa per l'argomento in questione è scarsa e talvolta contradditoria, con la presente si richiede conferma del fatto che:
- il curatore è obbligato nell'anno del fallimento, considerato il fatto che non vi sono ritenute operate nel post - fallimento, a presentare la dichiarazione mod. 770?
- in mancanza delle Certificazioni uniche, le quali non sono state né redatte né presentate telematicamente, non sarebbe inutile e controproducente inviare sola la parte relativa al quadro st modello 770 ( ritenute operate e versate)? ovvero si è obbligati a redigere e d inviare anche le predette?
Ci sfugge la ratio dell'interpretazione secondo la quale il curatore debba adempiere formalmente ad un adempimento anche in mancanza dei dati essenziali( ad es.alcuni cedolini, liquidazioni tfr etc...)-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/08/2017 16:27RE: CERIFICAZIONE UNICA E MOD. 770 ANNO FALLIMENTO
Purtroppo l'unica certezza in materia è proprio che "la normativa in questione è scarsa e talvolta contradditoria", come emerge chiaramente dal fatto che la normativa non prende in considerazione la situazione, tutte le istruzioni e comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate che affrontano la questione sono assolutamente concordi nel porre a carico del Curatore questi adempimenti, molti di essi lo ignorano, e non ci risulta nemmeno una contestazione o ancor meno irrogazione di sanzioni a loro carico.
Ciò premesso, cosa che da un lato è sconfortante ma dall'altro non possiamo nasconderci essere anche rassicurante, non siamo in grado di dare certezze, ma possiamo (rinviando agli altri interventi su questo Forum per ogni più ampia motivazione delle stesse) ribadire le due distinte posizioni che a nostro avviso il Curatore può assumere.
Una prima sostiene che il Curatore sia tenuto alla predisposizione e trasmissione sia delle Certificazioni Uniche che del Mod. 770 solo relativamente ai compensi dallo stesso corrisposti e alle ritenute dallo stesso versate, pertanto:
- nulla per l'anno anteriore al fallimento
- solo relativamente al periodo post fallimento, per l'anno di dichiarazione dello stesso.
La posizione più prudente sostiene invece che, ovviamente se non ne sono ancora decorsi i termini:
- per l'anno anteriore al fallimento il Curatore debba fare tutto quanto possibile perché sia il fallito a provvedere, ma nell'inerzia di quest'ultimo debba provvedere personalmente, ovviamente basandosi sui dati in suo possesso
- per l'anno nel quale è dichiarato il fallimento, provveda egli all'invio, comprendendovi però anche i dati relativi alla frazione d'anno anteriore al fallimento, sulla base dei dati trasmessigli dal fallito.
Passando alle domande contenute nel quesito qui in esame, sulla base di quanto qui sopra esposto:
a) se si aderisce alla prima interpretazione, nulla è dovuto da parte del Curatore
b) se si aderisce alla seconda:
- il Curatore avrebbe dovuto trasmettere le Certificazioni Uniche relative al 2016, e deve ora trasmettere il Mod. 770
- non potrà che basarsi sui dati in suo possesso, ovvero sui documenti reperiti ovvero (meglio) certificatigli formalmente dal fallito, e sulle risultanze del cassetto fiscale; nel caso di eventuale incompletezza delle stesse si troverà nella stessa situazione in cui si trova nel momento in cui deve (e questo è certamente e chiaramente un adempimento a suo carico) presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno antecedente il fallimento: buona fede, ragionevolezza, e "ad impossibilia nemo tenetur"
-