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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Certificazione Unica dipendenti contestata
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Isabella Nana
Pavia29/03/2018 11:30Certificazione Unica dipendenti contestata
Buongiorno,
come curatore del fallimento dichiarato a febbraio 2018 mi sono trovata a far inviare le CU entro i primi di marzo sulla base dei dati fornitimi dal consulente del lavoro della società indicatomi dall'amministratore. Nel consegnare le CU ai dipendenti alcuni mi contestano gli importi perché non percepiti. Mi richiedono di rifare la CU con gli importo che loro mi dichiarano di aver percepito. La verifica dei crediti sarà a maggio 2018 e ancora non hanno presentato la domanda di insinuazione.
Posso basarmi su quello che mi dicono questi dipendenti, magari chiedendo conferma all'amministratore, e rifare le CU il cui nuovo invio in A.E. comporterà una sanzione a carico di chi?
Ringrazio
Il Curatore
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/04/2018 11:32RE: Certificazione Unica dipendenti contestata
E' esattamente questo il motivo per cui sconsigliamo ai Curatori l'invio di CU e Mod. 770 relativi all'anno anteriore al fallimento: si tratta di un periodo sul quale egli ha scarse o nulle possibilità di controllo.
E' adempimento che spetta alla società fallita, nella persona del legale rappresentante, che con il fallimento non perde certo la legittimazione per poterlo compiere.
Suggeriamo quindi di far trasmettere e consegnare ai lavoratori una nuova CU, da parte del legale rappresentante della società fallita, il quale è o dovrebbe essere a conoscenza dei fatti ed è corretto che se ne assuma la responsabilità.
Non ci pare assolutamente opportuno che il Curatore si assuma la responsabilità di trasmettere e rilasciare una dichiarazione sulla base delle dichiarazioni di terzi (amministratore e/o dipendenti) e di una contabilità della cui attendibilità non può essere certo.
Sotto il profilo sanzionatorio, vale l'ultima parte dell'art. 4 del D.P.R. 322/1998, che recita: "Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro ..., con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione ... Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000".
L'importo sarà quindi di € 33,33 per ogni certificazione e, trattandosi di una disposizione specifica e non di un ravvedimento operoso, non deve necessariamente essere versata contestualmente all'invio delle CU corrette ma può essere pagata a seguito dell'irrogazione da parte dell'Ufficio.
Non facile è individuare a carico di chi essa sia, dato non è certo debito concorsuale perché sorta in corso di procedura, né riteniamo possa essere posta a carico della massa dei creditori come costo della procedura, in prededuzione, essendo dovuta a un comportamento non corretto del Curatore e/o del legale rappresentante della società.
Seguendo la tesi che non sia adempimento a carico del Curatore (questione, come si può vedere da altri interventi su questo Forum, purtroppo non del tutto pacifica) riteniamo che essa gravi direttamente sul legale rappresentante della società fallita, per il principio della personalità della sanzione tributaria; ma vale l'esimente di cui all'art. 7 del D.L. 30/9/2003 n. 269 ("Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica") e quindi si torna alla società fallita.
E se si torna sulla società fallita, in base all'art. 111, II comma, l.fall.: "Sono considerati crediti prededucibili ... quelli sorti in occasione ... delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", quindi è debito della massa, da pagare in prededuzione.
A tal proposito ricordiamo però che il successivo art. 111-bis l.fall. stabilisce che "I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare". L'Ufficio non potrà quindi limitarsi a irrogare la sanzione ma dovrà presentare istanza di ammissione al passivo, cosa che, dato l'importo in questione, ci pare estremamente improbabile.
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