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COMPENSO CANCELLIERE e SUCCESSIVA CU

  • Jacopo Lanzafame

    Parma
    11/02/2017 13:39

    COMPENSO CANCELLIERE e SUCCESSIVA CU

    Buongiorno,
    è corretto che il cancelliere nella ricevuta per effettuare il suo pagamento inserisca la ritenuta al 20%?
    Inoltre qual'è la sezione corretta della CU da compilare? Parte lavoro dipendente oppure quella di lavoratore autonomo con indicazione della causale "Z" ("ZO" dal 2017) ?

    grazie per la collaborazione e saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      07/03/2017 19:07

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      07/03/2017 19:08

      RE: COMPENSO CANCELLIERE e SUCCESSIVA CU

      Il compenso in questione rientra nella previsione dell'art. 50 (ex 47), I comma, lettera b, TUIR, che indica, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: ''le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità...''

      Di conseguenza, per quanto riguarda la ritenuta che il Curatore deve operare, si applica l'art. 24 DPR 600/73, che al primo comma recita ''I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23 che corrispondono redditi di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR ... devono operare ... una ritenuta a titolo di acconto. ... Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4 .''

      I seguenti commi dell'art. 24 dettano regola particolari per tipologie particolari di reddito, fra le quali non rientra quella in esame. Di conseguenza la ritenuta deve essere operata con le regole stabilite, per i lavoratori dipendenti, dall'art. 23 DPR 600/73.

      Sotto il profilo pratico, trattandosi di dipendenti che (tranne casi particolarissimi) già si avvalgono delle detrazioni loro spettanti (ex artt. 12 e 13 TUIR) in sede di determinazione del carico fiscale sulla retribuzione, potrebbe essere predisposta una dichiarazione semplificata, da far sottoscrivere al cancelliere, nella quale lo stesso richiede che non vengano conteggiate le detrazioni, e comunica con quale aliquota vuole gli sia effettuata la ritenuta (ovvero in che scaglione di reddito si colloca il compenso in questione).

      La ritenuta IRPEF cosi' operata dovrà essere versata con il codice 1004.
      Oltre ad essa dovranno essere effettuate le ritenute per addizionale regionale e, se del caso, comunale.

      Nella CU dovrà essere indicato fra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        27/09/2023 13:07

        RE: RE: COMPENSO CANCELLIERE e SUCCESSIVA CU

        E' ancora valido il codice ritenuta 1004 oppure è stato soppresso e si utilizza il codice ritenuta 1040 e si applica la ritenuta del 20% sul compenso lordo liquidato al Cancelliere?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/09/2023 18:26

          RE: RE: RE: COMPENSO CANCELLIERE e SUCCESSIVA CU

          Il codice 1004 è stato soppresso e "assorbito" dal codice 1001, che quindi è quello da utilizzare.

          Per le modalità di determinazione dell'importo da trattenere e versare e l'iter interpretativo per individuare tali modalità, che escludono la possibilità di considerare il compenso reddito di lavoro autonomo e quindi soggetto alla ritenuta del 20%, da versare col codice 1040, si rinvia agli interventi precedenti.