Menu
Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
IVA DI GRUPPO
-
Giorgio Pellacini
Reggio Emilia (RE)24/11/2015 11:57IVA DI GRUPPO
Nel corso del mese di ottobre 2015 fallisce una società che ha optato nel 2015 (ed in esercizi precedenti) per il regime dell'IVA di Gruppo in qualità di controllante. Il fallimento prevede l'esercizio provvisorio di parte dell'attività
Si chiede:
1) Il fallimento della controllante è causa di interruzione dell'IVA di gruppo?
2) Se la risposta al punto 1 è negativa (come si desumerebbe dalle istruzioni al modello IVA26 e dalle risposte fornite su questo sito ad altri quesiti posti sull'argomento) come occorre procedere nella liquidazione del mese di ottobre fatta il 16/11?
La controllante procede ordinariamente alle compensazioni delle posizioni a credito ed a debito salvo poi non effettuare alcuno dei pagamenti scaturenti dalla liquidazione (né quello nei confronti dell'erario, né quelli nei confronti delle controllate che abbiano trasferito crediti IVA)? In questo caso quali conseguenze possono intervenire in capo alle controllate che presentavano saldi a debito e che non sono fallite?
Oppure occorre procedere ipotizzando due liquidazioni IVA di Gruppo: una per il periodo 1/10 – data fallimento (in relazione alla quale non sono consentiti pagamenti delle posizioni a debito), ed una per il periodo data fallimento- 31/10 (in relazione alla quale sono consentiti pagamenti delle posizioni a debito)?
Oppure ancora occorre procedere ipotizzando due liquidazioni IVA della sola controllante: una per il periodo 1/10 – data fallimento (in relazione alla quale non sono consentiti pagamenti delle posizioni a debito), ed una per il periodo data fallimento- 31/10 che va sommata ai crediti e debiti trasferiti dalle controllate per tutto il mese di ottobre?
3) Tenuto conto di quanto risposto ai punti precedenti come compila la controllante il modello 74-bis? E come compila i quadri VH della dichiarazione IVA dell'anno 2015?
Dott. Pellacini
0522/333759
Grazie per la preziosa collaborazione
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como11/01/2016 07:53RE: IVA DI GRUPPO
Il quesito contiene tre domande, e ciascuna richiede una risposta abbastanza articolata; rispondiamo seguendo la numerazione nel quesito.
1) Per quanto riguarda la prima domanda, la norma non prevede che il fallimento sia causa di cessazione del regime.
Previsione che è invece presente in altre fattispecie: l'art. 10. I comma, del Decreto 23/4/2004, rubricato "Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali", stabilisce che: "Nel caso in cui la società partecipata è assoggettata a procedure concorsuali richiamate all'art. 101, comma 5, del testo unico [procedure concorsuali, n.d.a.] … l'opzione perde efficacia a partire dal periodo d'imposta avente inizio … dalla data indicata nel secondo periodo del medesimo comma 5 dell'art. 101 [il decreto di ammissione alla procedura, nel caso di concordato preventivo, n.d.a.]".
Per questo motivo siamo convinti che il fallimento non sia causa di cessazione del regime, anche perché non ci pare che il comportamento previsto dallo stesso sia incompatibile con la legge fallimentare, atteso che, ponendoci nell'ottica della società in procedura (e ipotizzando per semplicità una sola controllata):
a) se entrambe sono a credito o a debito la liquidazione di gruppo non cambia nulla, atteso che il debito o il credito verso l'Erario permangono
b) se la controllante ha un saldo a debito, e non lo versa perché lo compensa con un credito della controllata, il debito rimane anche se non sarà più verso l'Erario ma verso la controllata (sorge per essa il problema che, come abbiamo detto in altra risposta [https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=10&discussione_id=2515] se siamo all'interno del periodo fallimentare, esso è e rimane prededucibile, ma se si riferisce al periodo precedente, da debito privilegiato diventa chirografario);
c) se la controllante ha un saldo a credito, che viene utilizzato per non pagare un debito della controllata, il credito stesso rimane, anche se non sarà più verso l'Erario ma verso la controllata, e pertanto:
- se la controllata è solvibile, essa paga la controllante in procedura e quest'ultima invece di un credito IVA, a volte di difficile recupero, riceve danaro
- se la controllata non fosse solvibile, la controllante rischia di non riuscire a recuperare detto importo; non ci pare comunque che quest'ultima possibile conseguenza negativa violi le regole del concorso, atteso che, se appunto riteniamo che l'opzione per l'IVA di gruppo non sia influenzata dalla procedura concorsuale, il credito IVA eventualmente maturato nell'anno del fallimento non è un "credito liquido ed esigibile", ma è un credito appunto in qualche modo "vincolato" ab origine da tale regime.
Tutto ciò, a meno di considerare le opzioni fiscali (IVA di gruppo, ma anche p.es. il regime di cui alla Legge 398/91, o ancor più banalmente, l'opzione per la liquidazione IVA trimestrale) "contratti pendenti", da cui il Curatore può sciogliersi ex art. 72 l.fall.; ma ci pare una strada decisamente forzata.
2) Passando alla seconda domanda, se si accetta che la presenza della procedura non sia causa di cessazione del regime, le conseguenze ci paiono abbastanza chiaramente delineate:
- come sempre nel fallimento, vanno scissi i due periodi, ante e post apertura della procedura
- l'eventuale debito scaturente dalla liquidazione IVA di gruppo sarà privilegiato (e quindi da pagare solo a seguito di ammissione al passivo e riparto) per la parte anteriore al fallimento, preceducibile (da pagare come previsto dall'art. 111-bis l.fall.), per la parte relativa al periodo successivo
- per il periodo successivo al fallimento, se unitamente al debito proprio la controllante deve versare anche debito delle controllate, riteniamo che il Curatore possa/debba prima di effettuare il pagamento di tale quota richiederne l'importo alle controllate; in difetto, atteso che il pagamento dei debiti prededucibili fuori del riparto è una facoltà e non un obbligo, riteniamo sia opportuno sospenda per prudenza il pagamento
3) Per quanto riguarda il Mod. 74-bis, in assenza di istruzioni sul punto, riteniamo che esso debba essere compilato comprendendovi il debito risultante dalla liquidazione di gruppo, dato che la sua funzione è quella di consentire all'Erario di predisporre l'istanza di ammissione al passivo, e che la controllante è responsabile in proprio per l'intero debito risultante dalla liquidazione IVA di gruppo (oltre alla responsabilità solidale di ciascuna controllata per la quote di debito da essa trasferita, ex art. 6 del D.M. 13/12/1979)
La dichiarazione IVA annuale dovrà essere compilata secondo le regole ordinarie della dichiarazione IVA della controllante in caso di opzione per l'IVA di gruppo, utilizzando i due intercalari per la parte ante e post fallimento.
-