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imposta di registro su sentenza opposizione stato passivo

  • Marco Bettini

    MILANO
    21/09/2016 09:40

    imposta di registro su sentenza opposizione stato passivo

    Buongiorno,

    Premesso che ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (Versione in vigore dal 1.1.2014) Tariffa Parte I Art. 8
    Gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio: 1 lettera b) recanti condanna al pagamento di somme o valori si applica l'imposta proporzionale nella misura del 3%

    Si chiede conferma se in caso di sentenza emessa a fronte di un ricorso contro lo stato passivo, ove venisse riconosciuto un credito precedentemente escluso dallo stato passivo, sia applicabile in virtù dell'alternatività IVA - I.R., l'imposta di registro in misura fissa in luogo di quella proporzionale per la parte in cui disponga il pagamento di corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.

    Nello specifico il creditori escluso per aver presentato domanda ultra tardiva vanta un credito non contestato documentato da fatture soggette ad iva.
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/10/2016 16:27

      RE: imposta di registro su sentenza opposizione stato passivo

      La questione non ci risulta sia stata specificatamente affrontata nè in prassi nè in giurisprudenza; è però stata approfonditamente affrontata, dalla Circolare 30/7/90 n. 58 (che fa riferimento fra l'altro a Cass. 4277/1983 e alle conformi Cass. 4284/1988, 3336/1989 e 3525/1989), l'analoga questione della tassazione dei decreti che rendano esecutivo il piano di riparto, sia con che senza modifiche.

      Sulla base dei, condivisibili, principi da essa espressi, riteniamo che la questione possa così inquadrarsi.

      L'art. 40 del T.U.I.R. Registro (D.P.R. 131/1986) stabilisce, "Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto", che l'imposta si applica in misura fissa.

      Nel caso in esame non si rientra però in tale generale previsione, bensì in quella, specifica per gli "Atti dell'autorità giudiziaria" di cui alla Tariffa allegata al T.U.I.R., parte I, art. 8, la cui nota II, altrimenti, sarebbe pleonastica e invece qui riveste importanza fondamentale.

      Essa recita: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b) e al comma 1-bis, non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico".

      Da un lato quindi viene ribadito il principio dell'alternatività di cui all'art. 40, dall'altro però esso viene circoscritto solo alla previsione di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis.

      Ora, la citata Circolare 58/1990, con argomentazione che ci pare convincente, stabilisce che il decreto di approvazione del piano di riparto, che risolva contestazioni fra Curatore e creditori in senso favorevole a questi ultimi (e ci pare che il provvedimento che decida, accogliendola, sull'opposizione al passivo abbia valenza analoga), è soggetto a imposta di registro proporzionale sulla base non della lettera "b" dell'art. 8 della Tariffa "Atti ... recanti condanna al pagamento di somme o valori", bensì della lettera "c" del medesimo articolo ("Atti ... di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale").

      Ciò comporta due conseguenze:

      - l'aliquota dell'imposta proporzionale non è il 3 ma l' 1%

      - NON si applica l'alternatività IVA/registro.