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Liquidazione Iva post-fallimento e ravvedimento operoso

  • Matteo Bozzo

    Pescara
    11/03/2016 19:19

    Liquidazione Iva post-fallimento e ravvedimento operoso

    Salve,
    dovendo fare istanza al Giudice per chiedere l'autorizzazione al prelievo delle somme necessarie per il versamento dell'IVA a debito (derivante da liquidazione mensile o trimestrale), considerando il "possibile" (o meglio "probabile") ritardo nella risposta del Giudice, con conseguente superamento della scadenza per il versamento, è possibile richiedere nella stessa istanza anche autorizzazione a prelevare la suddetta IVA a debito MAGGIORATA di sanzioni ed interessi (ravvedimento operoso) in caso di ritardo della risposta?
    ...logicamente senza poter essere più precisi sui calcoli delle sanzioni ed interessi proprio perché legate alla data di ricezione dell'autorizzazione del Giudice?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/03/2016 16:22

      RE: Liquidazione Iva post-fallimento e ravvedimento operoso

      La procedura ipotizzata ci pare errata per due motivi:
      - in primo luogo, se non si indica l'importo esatto da prelevare dal c/c della procedura, non riteniamo possa essere predisposto un mandato di pagamento completo e corretto
      - in secondo luogo, atteso che fra il momento in cui è noto l'importo da versare (nella peggiore delle ipotesi, la fine del mese) e il momento in cui scade il versamento dell'imposta (in caso di liquidazioni mensili, il 16 del mese successivo) vi è un periodo di tempo non breve, riteniamo che sia onere del Curatore presentare l'istanza tempestivamente, sottolineandone eventualmente l'urgenza, e augurarsi che il Giudice provveda in tempo utile.

      Qualora il mandato venga emesso in ritardo sui tempi stabiliti dalla Legge per il versamento, il Curatore non potrà che predisporre un nuovo mandato, stimando prudenzialmente (anche sulla base del tempo di risposta all'istanza precedente) il tempo di risposta del Giudice ed effettuando il calcolo del ravvedimento operoso per tale nuovo termine.

      Aggiungeremmo una considerazione e un suggerimento (quest'ultimo, certamente banale, a favore soprattutto dei più giovani frequentatori di questo Forum):

      a) qualora il termine sia scaduto per intempestività del Curatore, che abbia presentato l'istanza eccessivamente a ridosso dei tempi per il versamento, riteniamo che interessi e sanzioni possano essere posti a suo carico

      b) una soluzione pratica per evitare le conseguenze sopra descritte, nel caso che l'autorizzazione del Giudice giunga in ritardo, il Curatore potrebbe utilizzare il mandato per il versamento dell'imposta, ancorché tardivo, e contestualmente anticipare interessi e sanzioni per il ravvedimento operoso, dei quali ovviamente chiedere subito il rimborso: trattandosi di norma di importi non rilevanti, ciò ci pare semplifichi le cose.
      • Donatella Perna

        Foggia
        30/03/2017 01:46

        RE: RE: Liquidazione Iva post-fallimento e ravvedimento operoso

        Buonasera.
        Mi trovo in una situazione identica a quella di cui al quesito dell'11/03/2016 di Matteo Buozzo.
        Ho venduto un'autovettura della società fallita il 20/03/2017.
        Se ho ben compreso, la liquidazione mensile dell'iva è l'opzione consigliata, rispetto a quella trimestrale, perchè in quest'ultimo caso si graverebbe la procedura del costo di maggiorazione dell'1% sull'iva da versare.
        Mi sembra anche di aver capito che, anche se l'impresa effettuasse la liquidazione trimestrale, è possibile optare durante il fallimento per la liquidazione mensile dell'iva, senza la necessaria autorizzazione del GD, trattandosi di opzione rientrante nell'ordinaria gestione della procedura, che viene esercitata per comportamenti concludenti ma con il necessario adempimento formale della compilazione del quadro VO.
        Mi confermate tutto ciò?
        Tuttavia temo che, pur essendo in procinto di inviare l'istanza al GD per l'autorizzazione al prelievo delle somme necessarie per il versamento dell'iva a debito (a questo punto meglio mensile? - quindi da effettuarsi entro il 16/04/2017), il provvedimento non mi giunga entro tale ultimo termine, potendo quindi subire interessi e sanzioni a mio carico.
        In una ipotesi del genere, può ritenersi ancora valido il consiglio pratico da Voi indicato al punto b) della precedente risposta sul ravvedimento operoso?
        Oppure c'è qualcos'altro che potrei sapere?
        Grazie.

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          30/03/2017 21:39

          RE: RE: RE: Liquidazione Iva post-fallimento e ravvedimento operoso

          Confermiamo quanto scritto nella prima parte del quesito, e confermiamo pure il consiglio pratico di cui al punto "b" della precedente risposta, che offre i vantaggi già illustrati.
          • Giovanni Donnanno

            FOGGIA
            21/11/2017 18:12

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione Iva post-fallimento e ravvedimento operoso

            MA E' CORRETTO CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE FA PAGARE LE SANZIONI PER RITARDO VERSAMNETO CODICE TRIBUTO 1040 AL CURATORE?????
            Ecco la comunicazione
            Al Dott. Giovanni DONNANNO

            In qualità di curatore fallimentare di

            ............................


            Gentile Contribuente,
            come risulta dai prospetti allegati, il controllo manuale della dichiarazione Modello
            770/2017 relativo al periodo d'imposta 2016 ha evidenziato alcune anomalie o irregolarità.
            Per fornire chiarimenti e per rendere noti dati non considerati o valutati erroneamente, può
            rivolgersi, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, all'ufficio scrivente dal lunedì
            al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, martedì e giovedì dalle ore 14,45 alle ore 16,45.
            Se, invece, ritiene corretto il risultato del controllo, può usufruire della riduzione ad 1/3 della
            sanzione ordinariamente prevista nella misura del 30%, versando le somme che risultano dovute
            entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto questa comunicazione.
            Per effettuare il pagamento può utilizzare il modello F24 allegato; l'importo in esso indicato,
            pari a € 26,36 tiene già conto della sanzione ridotta.
            In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, si ricorda la possibilità di versare in forma
            rateale ai sensi dell'art. 3-bis, decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462. Per ulteriori
            informazioni può collegarsi al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, sezione Servizi, Controllo
            automatico e formale con calcolo delle rate.

            Ma allora tutti gli adempimenti fiscali post-fallimento sono a carico del Curatore????

            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              10/12/2017 23:19

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione Iva post-fallimento e ravvedimento operoso

              Dal quesito non si comprende quando sia avvenuto il fallimento, elemento indispensabile per esprimere ogni valutazione, esaminiamo quindi entrambe le possibilità.


              Se l'omissione è avvenuta ante fallimento, anche se la sanzione è irrogata in corso di procedura e anche se l'omissione fosse emersa in sede di presentazione del Mod. 770 da parte del Curatore per la parte di esercizio anteriore al fallimento (sull'obbligo o facoltà del Curatore di presentare tale dichiarazione si vedano altri interventi su questo Forum), è evidente l'illegittimità di sanzionare il Curatore per un omesso versamento scaduto quando non era ancora in carica ovvero, se si trattasse di ritenute su pagamenti effettuati a ridosso del fallimento con termine per il versamento successivo, perché la stessa legge gli vieta di effettuarlo.


              Se invece l'obbligo di versamento delle ritenute consegue al pagamento o di debiti prededucibili, o di creditori in sede di riparto, ricordiamo quanto più volte affermato relativamente al versamento delle imposte maturate in corso di esercizio: anche per tale pagamento vale il dettato dell'art. 111-bis, attuale III comma, che recita: "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti", e riteniamo che nel caso di debiti verso l'Erario la correttezza a cui è tenuto il Curatore nell'assolvimento del suo incarico, tenuto conto anche della sua veste di pubblico ufficiale, a nostro parere faccia si che quel "possono" divenga "debbono".

              Ora, nel caso di ritenute sorte in corso di procedura, se sono stati pagati creditori prededucibili o se è stato fatto un riparto a favore di creditori concorsuali, la disponibilità delle somme per il versamento delle relative ritenute esiste per definizione, di conseguenza riteniamo che anche in corso di procedura tale versamento sia dovuto nei termini ordinari, e l'infrazione sia sanzionabile.

              E' possibile (anche se a nostro avviso non pacifico) che, nel caso di fallimento di società di capitali e in base alla norma qui sopra citata, torni applicabile l'art. 7, I comma, del D.L. 30/9/03 n. 269 (che recita "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica") e quindi sia irregolare la richiesta delle sanzioni direttamente al Curatore, ma che in ultima istanza sia su di esso che debbano gravare, perché è lui personalmente che ha commesso la violazione, ci sembra di difficile contestazione.


              Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, in corso di procedura il Curatore è tenuto a tutti gli obblighi dichiarativi previsti dalla Legge, sui quali si possono vedere svariati interventi su questo Forum: da tutti gli ordinari obblighi IVA in corso di procedura a norma dell'art. 74-bis, II comma, del D.P.R. 633/72, a quelli relativi a periodi anteriori al fallimento (dichiarazione IVA, dichiarazione dei redditi della frazione di esercizio fino al fallimento, ...), da quelli sorti in corso di procedura (CU, Mod. 770, ecc.) a quelli dovuti dopo la cessazione del suo incarico (eventuale ultima dichiarazione IVA, dichiarazione dei redditi relativa al c.d. "maxi-periodo" fallimentare, ...).