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liquidazione iva per operazioni post -sentenza fallimentare
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)04/02/2015 18:37liquidazione iva per operazioni post -sentenza fallimentare
Caso:
vendita effettuata ai fini iva in data 20 01 2015
fattura emessa (con iva esposta) il 02 02 2015 (entro 30 gg dall'effettuazione dell'operazione) e ovviamente registrata a febbraio 2015.
L'iva sulla fattura emessa rientra nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2015 o febbraio 2015 ?
A mio avviso, se ho ben compreso il 74-bis comma 2 dpr. IVA la liquidazione periodica va effettuata per il mese in cui sono REGISTRATE e non EFFETTUATE operazioni imponibili.
Pertanto, l'iva sulla fattura rientra nella liquidazione periodica relativa a febbraio con obbligo di versamento (con preventiva autorizzazione del GD per il prelievo dal conto) entro il 16 03 2015 e non 16 02 2015. E' giusto ?
Grazie
Paolo Alloisio-
Gabriele Palazzotto
Palermo05/02/2015 10:32RE: liquidazione iva per operazioni post -sentenza fallimentare
Ritengo che la disposizione dell'art. 74 bis costituisca una deroga al principio espresso dall'art. 6 (esigibilità = effettuazione dell'operazione)e pertanto l'esigibilità segua l'emissione della fattura. Il termine concesso dal legislatore, infatti, 30 giorni, andrebbe a cadere oltre i termini di scadenza del pagamento laddove l'esigibilità non dovesse seguire l'emissione della fattura. In altri termini, se cedo il 20 del mese un bene e posso fatturare entro 30 giorni ciò vuol dire che posso emettere fattura il 20 del mese successivo quando già il termine per il pagamento dell'iva sarebbe scaduto.
saluti
Gabriele Palazzotto - Palermo
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como05/02/2015 18:44RE: RE: liquidazione iva per operazioni post -sentenza fallimentare
Anche noi riteniamo che la risposta sia che effettivamente vada nella liquidazione di febbraio.
Le norme da coordinare sono infatti:
- l'art. 6 del D.P.R. 633/72, in base al quale l'operazione in questione è indubbiamente effettuata a gennaio
- l'art. 74-bis, secondo comma, prima parte del secondo periodo che, per i fallimenti, recita: "Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni", e quindi nel caso in esame, entro il 20/2/15
- l'art. 23, primo comma, primo periodo, del D.P.R. 633/42, a norma del quale "Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse ... con riferimento alla data della loro emissione", quindi la fattura emessa il 20/2 può teoricamente essere registrata fino al 7/3, ma deve essere comunque considerata nella liquidazione di febbraio
- l'art. 1, primo comma, del D.P.R. 23/3/98 n. 100, nel quale sono stati (tanto per rendere le cose facili ...) spostati i primi due commi dell'art. 27 del D.P.R. 633/72, che stabilisce. "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse": nella liquidazione periodica si deve tener conto non delle operazioni effettuate ma delle annotazioni eseguite o da eseguire, ovvero delle fatture emesse.
A riprova della ricostruzione qui sopra effettuata, ci pare opportuno raffrontare la fattispecie in esame con quella delle fatture riepilogative a seguito di documento di trasporto.
L'art. 21, comma 4, lettera "a", del D.P.R. 633/72, a norma del quale "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto ... puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime"
L'art. 23, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 633/42, che recita: "Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni".
Nel caso di emissione di documento di trasporto, quindi, la fattura per tutte le operazioni del mese può essere emessa entro il 15 del mese successivo, ma è espressamente stabilito che deve essere considerata "con riferimento" al mese di effettuazione delle operazioni: si può emettere entro il 15 del mese successivo, ma il giorno 16, quando si effettua la liquidazione periodica relativa al mese precedente, se ne deve tener conto.
Lo stesso meccanismo non è invece previsto nel caso di fatture emesse in corso di fallimento, dato che:
- come già sottolineato dal collega Palazzotto, abbiamo visto che la fattura può essere emessa fino a trenta giorni dopo l'effettuazione dell'operazione, quindi nel caso in esame potrebbe essere emessa addirittura dopo il 16/2, e allora come considerare nella liquidazione di gennaio, una fattura che al 16/2 non è ancora stata emessa?
- in secondo luogo (e superando anche il dubbio che potrebbe venire, in relazione al punto qui sopra, dalla locuzione "o da eseguire" contenuta nel citato D.P.R. 100/98), l'art. 74-bis, secondo comma, nella seconda parte del secondo periodo stabilisce che, nei fallimenti, "le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili"; "registrate" e non "effettuate", pertanto che il riferimento sia alla fatturazione e registrazione dell'operazione e non all'effettuazione dell'operazione stessa, ci pare sufficientemente chiaro.
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