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Pagamento imposta per registrazione sentenza

  • Miriana Imbriaco

    Novi Velia (SA)
    16/10/2014 12:18

    Pagamento imposta per registrazione sentenza

    Il fallimento si è costituito parte civile nel procedimento penale a carico dell'amministratore della società fallita. La sentenza di condanna riconosce alla procedura fallimentare il diritto al risarcimento del danno da quantificarsi in sede civile. La suddetta sentenza deve essere registrata ad opera del curatore? Le relative imposte vanno quindi versate dalla procedura immediatamente o in sede di riparto con graduazione tra i crediti prededucibili? Nel caso di specie non vi è ancora attivo. Si potrebbe chiedere una sorta di prenotazione a debito? Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/11/2014 00:28

      RE: Pagamento imposta per registrazione sentenza

      Per quanto riguarda l'obbligo di registrazione della sentenza e quindi di corresponsione della relativa imposta di registro, al di là del fatto che il pagamento dell'imposta di registro sia o meno condizione necessaria per poter attivare una procedura esecutiva contro l'amministratore, tale importo è per Legge a carico solidale della parti e quindi, ancorchè il relativo importo sia in essa stato posto a carico della parte soccombente, la procedura ne è comunque coobligata solidalmente.

      Si tratta quindi di un debito in prededuzione, da pagare con le modalità stabilite dall'art. 111-bis l.fall. e quindi se non vi sono le disponibilità per farlo ("nel caso di specie non vi è ancora attivo") non si può che attendere il riparto, ovvero che tali disponibilità giungano alla procedura.


      Per quanto riguarda la possibilità di prenotazione a debito, la questione è se le spese di registro di cui parla l'art. 146 del DPR n. 115/02 siano solo gli atti giudiziali interni alla procedura fallimentare (registrazione sentenza dichiarativa di fallimento, comunicazione, pubblicazione, apposizione sigilli, inventario ecc.) o anche gli atti giudiziali formatisi in giudizi autonomi o anche esterni alla procedura fallimentare che risultino necessari per lo svolgimento della procedura (azioni revocatorie, recuperatorie o di risarcimento danni, come nel caso qui in esame).

      La prima tesi può dirsi prevalente in dottrina e giurisprudenza, anche se l'unica fonte giurisprudenziale che siamo riusciti a reperire è Trib. Monza 2.3.2004 che andando di contrario avviso ad un suo precedente del 2001, ha affermato che "Nell'ipotesi in cui si ottenga un provvedimento giudiziale e si intenda ottenere la registrazione a debito, deve farsi ricorso allo strumento del gratuito patrocinio ai sensi della l. n. 134 del 2001 e art. 144 T.U.S.G., non anche al disposto dell'art. 91 l. fall. e, così come richiamato dall'art. 59, lett. c) D.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 146 T.U.S.G. (D.P.R. n. 115 del 2002)".

      Personalmente condividiamo queste argomentazioni, e segnaliamo che il provvedimento in questione è pubblicato nella rivista Il Fallimento (IPSOA) 2005, pag. 560, con in calce alcune osservazioni, cui si rinvia.

      A sostegno della tesi contraria si possono peraltro trovare elementi nella sentenza, anch'essa non recente, della Corte Cost. 28 aprile 2006, n. 174, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 146, comma 3, DPR 115/02 nella parte in cui non prevede che siano spese anticipate dall'erario «le spese e gli onorari» dovuti al curatore fallimentare.