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F24 telematico

  • Martina Lain

    Vicenza
    07/10/2014 14:29

    F24 telematico

    Buongiorno,
    con le nuove disposizioni introdotte con la circolare n. 27/E del 19/09/2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alle modalità di presentazione del modello F24.
    Avrei bisogno di sapere se queste disposizioni si estendono anche alle procedure concorsuali o se si può continuare a presentare i modelli cartacei come fatto finora.
    Grazie
    • Patrizia Baggio

      SCHIO (VI)
      15/10/2014 17:44

      RE: F24 telematico

      Buonasera,
      sarei molto curiosa anch'io di conoscere se la normativa è applicabile anche alle procedura concorsuali perché in data odierna l'istituto di credito dove è aperto il conto della procedura si è rifiutato di ritirare il modello cartaceo per disposizioni contenute in circolare interna della banca.-
      In caso di modello F24 a zero per compensazione come ci si deve comportare?
      Grazie.


      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        29/12/2014 13:19

        RE: RE: F24 telematico

        La nota Circolare n. 30 del 29/9/2006, emessa ad esplicazione dell'art. 37, comma 49, del c.d. "Decreto Bersani" (D.L. 4/7/06), stabiliva chiaramente che potevano continuare a utilizzare il modello cartaceo "i soggetti obbligati ai quali fosse inibita per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.) la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario".

        Ora la Circolare n. 27 del 19/9/2014, esplicativa dell'art. 11, comma 2, del D.L. 24/4/14, non utilizza più tale locuzione ma parla di "contribuenti impossibilitati a tenere un conto corrente", e non menziona più, esplicitamente, i curatori fallimentari.

        Sotto il profilo strettamente giuridico, dato che la normativa è estremamente sintetica e la Circolare esplicativa non prende posizione in modo chiaro, la risposta è estremamente difficile e non sarebbe comunque una risposta certa, anche perché ritenere che i Curatore fallimentari siano soggetti alle nuove disposizioni significherebbe:
        - per i Mod. F24 a zero, forzare l'interpretazione dell'art. 34 l.fall. sostenendo che il pagamento di un F24 in compensazione con saldo a zero non è "prelievo di somme"
        - per i Mod. F24 con saldo diverso da zero, superare in qualche modo il disposto dell'art. 34 l.fall. (l'alternativa potrebbe essere transitare attraverso il conto corrente personale del Curatore, disponendo il trasferimento sullo stesso di disponibilità della procedura, con regolare mandato, o subito prima a subito dopo il pagamento del Mod. F24 addebitandolo su tale conto personale, ma ci pare soluzione ben difficilmente praticabile, soprattutto "a regime").

        Ci pare però che la soluzione sia decisamente più semplice se il problema viene affrontato sotto il profilo pratico:
        - la Circolare 30/2006 ha concesso esplicitamente al Curatore la possibilità di continuare a utilizzare l'F24 cartaceo, e la Circolare 29/2014 non ha altrettanto esplicitamente revocato tale facoltà
        - per convenzione fra l'Agenzia delle Entrate e gli istituti di credito, questi ultimi non possono mai rifiutare il pagamento di deleghe F24 allo sportello, anche se non correttamente canalizzate, e ci risulta che ciò sia effettivamente accaduto finora: abbiamo notizia di più di un titolare di partita IVA che ha continuato a effettuare i pagamenti con Mod. F24 cartaceo successivamente al Decreto Bersani
        - nessuna disposizione sanziona specificatamente l'effettuazione del pagamento a mezzo Mod. F24 cartaceo, né con specifiche sanzioni, né ancor meno con la nullità del pagamento.

        Allo stato, non possiamo quindi che suggerire di continuare a utilizzare i Mod. F24 cartacei.
        • Gabriele Palazzotto

          Palermo
          05/02/2015 11:04

          RE: RE: RE: F24 telematico

          Il DL 66/2014 al comma 2 dell'art. 11 ha introdotto alcune novità in materia di versamenti da eseguirsi a mezzo f24 facendo salvi <i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia>.

          Limitatamente agli adempimenti a carico dei soggetti titolari di PI (e quindi delle curatele fallimentari) l'unica novità consiste nell'obbligo di utilizzare i servizi dell'Agenzia delle Entrate (e quindi per intenderci non il pagamento tramite home banking) per il pagamento delle deleghe a saldo zero in conseguenza di compensazioni.

          I titolari di PI non sono interessati dalle altre novità poiché sono obbligati già dal 2006 a non utilizzare il mod f24 cartaceo nonché a utilizzare i servizi dell'Agenzia delle Entrate laddove la compensazione del credito iva superi l'importo di 5 mila euro annui.

          La circolare n. 27 dell'Agenzia delle Entrate del 19/7/2014, a commento della novella, nulla dice sul comportamento che devono tenere le curatele fallimentari limitandosi, per quello che qui interessa, a disporre in via interpretativa l'esenzione per <i contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente>, categoria questa cui potrebbero far parte le vecchie curatele ma non anche le procedure regolate dalla nuova formulazione dell'art. 34 LF (fallimenti dichiarati dal 16/7/2006).

          Considerato però che, come anticipato, l'unica modifica che attiene ai titolari di PI è quella che riguarda il versamento di f24 a zero, si può a mio parere ritenere ancora valida l'esenzione disposta in via interpretative dall'Agenzia con riferimento alla normativa del 2006 (oggi non modificata). In particolare, la circolare n. 30 del 29/9/2006, emessa quando era già in vigore la nuova legge fallimentare e quindi l'espressa previsione del conto corrente intestato alla procedura, con riferimento proprio all'obbligo di utilizzo dei canali bancari a carico dei titolari di PI (v. art. 37 c. 49 dl 223/2006), dispose l'esenzione per i <contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti: soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. … curatori fallimentari..), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente …>. Ebbene, a mio parere, è proprio questa l'esenzione che oggi deve valere per i nuovi fallimenti che accendono sì un conto corrente (e quindi non potrebbero beneficiare dell'esenzione disposta con la circolare 27/2014), ma non riescono a gestire (almeno dalle mie parti) il pagamento del mod f24 con saldo a debito - che necessita della previa consegna alla banca del mandato di pagamento - tramite procedure telematiche.

          In sintesi, ritengo che oggi le curatele debbano pagare i mod f24 a saldo zero e quelli con compensazione iva superiore a 5 mila euro utilizzando i servizi dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso non è necessario il mandato di pagamento e quindi può provvedere direttamente il curatore e/o il consulente con il cd f24 cumulativo. Se il mod f24 contempla una compensazione iva > 5 mila euro ma non chiude a zero, si sdoppierà il modello: quello a zero seguirà il canale dell'Agenzia delle Entrate mentre l'altro (a debito) verrà pagato su carta. Gli altri modelli f24 potranno continuare a esseri pagati con il modello f24 cartaceo in forza dell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate fornita con circolare 30/2006 ad oggi non smentita.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            05/02/2015 19:14

            RE: RE: RE: RE: F24 telematico

            Come già scritto nell'intervento precedente, la questione degli F24 a zero si presta a due soluzioni:

            - interpretare dell'art. 34 l.fall. sostenendo che il pagamento di un F24 in compensazione con saldo a zero non è "prelievo di somme"; se così è , allora l'operazione può essere effettuata senza mandato, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle Entrate

            - sposare una interpretazione può restrittiva, secondo la quale anche l'utilizzo di un credito in compensazione è in senso lato "prelievo di somme", perchè comunque si dispone di attivo del fallimento, e allora l'unica soluzione è proseguire con il modello cartaceo, il cui eventualmente errato utilizzo, come già scritto, non ci pare comunque nè invalidante il pagamento, nè sanzionato.

            Personalmente riteniamo preferibile, perchè più prudente, la seconda soluzione, ma riteniamo di non poter affermare che la prima sia errata.
            • Patrizia Baggio

              SCHIO (VI)
              24/07/2015 14:48

              RE: RE: RE: RE: RE: F24 telematico

              Buongiorno,
              ho letto i pareri dei colleghi ma non trovo la casistica che mi è capitata.
              La banca non mi accetta modello F24 intestato a procedura con saldo zero perché, per circolare interna, non possono inserirlo. Se lo invio con Entratel il sistema mi scarta l'invio perché nel modello è presente come soggetto coobbligato il curatore fallimentare (codice 3). L'home banking del curatore non accetta F24 a zero.
              Quindi? Anche se considero che è prelievo di somme, ed in tal senso ovviamente vi è la previa autorizzazione del Giudice Delegato (vecchio rito)la banca non fa l'operazione.

              Fino ad ora ritengo che l'unica possibile sia avere un F24 con un debito di 0,01 euro ed effettuare l'addebito con home banking nel conto del curatore.
              Se qualcuno ha una situazione analoga può suggerirmi la soluzione?
              Grazie
              • Gabriele Palazzotto

                Palermo
                24/07/2015 16:09

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: F24 telematico

                Buongiorno Collega,
                ho inviato più di un f24 a zero via entratel (con l'online cumulativo) con il codice 3 ed il cf del curatatore e sono andati tutti a buon fine. Forse sbagli qualcosa nell'archiviazione.
                Saluti
                Gabriele Palazzotto
                • Carlo Corinaldesi

                  ASCOLI PICENO
                  11/05/2016 16:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: F24 telematico

                  Buongiorno vorrei sapere se ci sono novità riguardo il pagamento di modelli F24 con compensazioni parziali di crediti da parte dei curatori fallimentari. Faccio questa domanda perchè, pur avendo continuato fino ad oggi ad utilizzare i modelli F24 cartacei per il pagamento di F24 anche con parziali compensazioni di crediti, un nuovo istituto di credito ha contestato questa possibilità imponendomi di effettuare il pagamento tramite entratel per un conto corrente vincolato agli ordine del Giudice Delegato. Chiedo quindi se sia giusto procedere in questo modo. Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  22/05/2016 21:19

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: F24 telematico

                  Non ci risultano novità, non possiamo quindi che rinviare agli interventi precedenti, sia per le regole "ufficiali" che per le soluzioni "pratiche" via via suggerite.
    • Francesco Tomizzi

      TERMOLI (CB)
      15/12/2020 12:31

      RE: F24 telematico

      Buongiorno, vorrei sapere se, ad oggi, per le Procedure fallimentari il Curatore può ancora utilizzare il modello F24 cartaceo oppure bisogna procedere esclusivamente in via telematica.
      Ove fosse ancora possibile utilizzare i modelli cartacei volevo altresì sapere se è anche possibile procedere con il modello cartaceo al pagamento in compensazione a saldo zero o positivo.
      Grazie.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        29/12/2020 19:15

        RE: RE: F24 telematico

        Le disposizioni di legge sono chiare: i titolari di partita IVA non possono, da tempo, utilizzare il mod. F24 cartaceo, senza eccezioni e quindi anche per le procedure concorsuali, che necessariamente riguardano (salvo casi rarissimi) titolari di partita IVA.

        Ci risulta che alcune banche ancora li accettino, forse configurando l'operazione attraverso un c/c "virtuale" e/o "temporaneo", ma anche tale soluzione e sempre più sporadica.

        Nei rari casi in cui il fallito non sia titolare di partita IVA tecnicamente la presentazione del mod. F24 cartaceo è ancora possibile, ma si tratta, appunto, di casi decisamente rari.