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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
deposito cauzionale
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Nicola Fiameni
Crema (CR)31/03/2015 17:47deposito cauzionale
come va trattato a vostro parere il debito per deposito cauzionale versato dal conduttore al fallito persona fisica, in quanto proprietario di un appartamento locato, quando costui era ancora in bonis ? ora, all'atto della disdetta il conduttore vorrebbe compensare il deposito con alcune mensilità ancora dovute:
è possibile, previa autorizzazione, procedere in tal senso o il conduttore dovrebbe insinuarsi al passivo della procedura (al chirografo?) e intanto versare l'intero importo ancora dovuto per i canoni contrattuali?
Grazie per il vostro apprezzato apporto-
Ettore Trippitelli
Rimini31/03/2015 22:02RE: deposito cauzionale
Come giustamente rilevi il deposito cauzionale e' un debito che il fallito ha nei confronti del contraente in bonis. Ritengo che si possa applicare l'art. 56 l.f. In materia di compensazione, sempre che i canoni siano maturati prima del fallimento. -
Pietro Capraro
Vicenza03/04/2015 11:05RE: RE: deposito cauzionale
Mi inserisco nella discussione per esprimere alcuni dubbi in ordine al corretto trattamento da parte del curatore del deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale è versato a copertura di eventuali danni, verificabili però normalmente, solo a fine locazione. Pertanto il diritto alla restituzione da parte del locatario è solo eventuale/potenziale durante il contratto e credo che possa rientrare tra i crediti condizionali di cui all'art. 96, 3° c. n.1), da ammettere con riserva.
Ma mi chiedo anche se tale conclusione sia veramente corretta, posto che, il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione e il curatore, ex art.80, 1° comma, subentra nel contratto che, quindi, fatta eccezione per la facoltà riservata al curatore nell'ipotesi di cui all'art. 80, 2° comma, prosegue in corso di procedura, e debba pertanto essere integralmente rispettato, deposito cauzionale compreso, da entrambe le parti.
Grazie per ogni ulteriore riflessione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/04/2015 12:31RE: deposito cauzionale
Classificazione: COMPENSAZIONE / PRIMO COMMA ART. 56Ci sembra corretta l'ultima riflessione dell'ultimo interventore, e cioè che il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione, giusto il disposto del primo comma dell'art. 80 l.f., per cui il curatore è subentrato nel contratto di locazione, con la conseguenza che, solo al momento della cessazione dello stesso-, per recesso a norma del secondo comma dell'art. 80, per sfratto per inadempimento, per scadenza del termine contrattuale o altro- sorge il diritto del conduttore nei confronti della massa, "rappresentata" dal curatore, ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale, la cui funzione è proprio quella di coprire eventuali danni verificabili alla fine della locazione.
Orbene, un requisito per la compensazione ex art. 56 l.f. è la reciprocità, nel senso che i contrapposti crediti e debiti devono correre tra gli stessi soggetti e per questo si richiede che entrambi abbiano causa anteriore alla dichiarazione di fallimento o entrambi successive. Applicando questi concetti allora la compensazione diventa possibile ove i canoni non pagati riguardino il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, perché in questo caso, sia il debito che il credito del conduttore sarebbero nei confronti del curatore e viceversa; nel mentre se l'inadempimento riguarda mensilità anteriori alla dichiarazione di fallimento, manca la reciprocità perché il debito del conduttore è concorsuale e il credito è verso la curatela, per cui la compensazione non è possibile.
Zucchetti SG srl
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