Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Dichiarazione IVA anno precedente la dichiarazione di fallimento

  • Sergio Tenuta

    COSENZA
    10/10/2016 17:42

    Dichiarazione IVA anno precedente la dichiarazione di fallimento

    Buona sera!
    Vi sarei grato se poteste fornirmi un parere in merito alla problematica di seguito evidenzata.
    Sono curatore di una srl il cui fallimento è stato dichiarato nel mese di luglio 2016. Pertanto, in base a quanto disposto dal DPR 322/98 art.8 c.4 devo presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno precedente la dichiarazione di fallimento entro 4 mesi dalla nomina. Tuttavia, da un controllo effettuato tramite cassetto fiscale ho verificato che il legale rappresentante della società ha provveduto, successivamente alla dichiarazione di fallimento, nei termini di legge (30/09/2016), a presentare il modello Unico2016 comprensivo di IVA.
    Tenuto conto di quanto precede, devo/posso comunque presentare la dichiarazione IVA in via autonoma per come prescritto dal suddetto decreto? In tal caso, cosa è necessario fare ove si verifichi lo scarto della dichiarazione IVA da me presentata?
    Grazie. Sergio Tenuta
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/11/2016 11:50

      RE: Dichiarazione IVA anno precedente la dichiarazione di fallimento

      Purtroppo tale fattispecie non è prevista dalla norma (art. 8, IV comma, D.P.R. 322/98), che si limita a stabilire che "In caso di fallimento ... la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori", senza precisare "qualora non vi abbia provveduto il fallito".

      Da ciò deriva che si debba rispondere a due domande:

      a) dal momento che, salvo diversa previsione di legge, dopo il fallimento il fallito mantiene legittimazione a compiere una serie di atti in campo tributario (dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio precedente alla ricezione e impugnazione di avvisi di accertamento, dalla presentazione di istanze di condono alla trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi personali), la norma qui sopra riportata lo priva, ai fini della presentazione della dichiarazione IVA, di tale legittimazione?

      b) se la risposta fosse negativa, ovvero se egli fosse stato comunque legittimato a presentare tale dichiarazione, avendo egli già provveduto, il Curatore è tenuto comunque a rispettare tale adempimento, chiaramente fissato dalla norma?

      Una interpretazione letterale ci porta inevitabilmente a rispondere sì a entrambe le domande: il Curatore deve quindi presentare nuovamente tale dichiarazione.

      Se invece optiamo per una interpretazione che faccia prevalere la sostanza sulla forma, parrebbe più ragionevole che il Curatore (soggetto in capo al quale la legge stabilisce l'obbligo) verifichi la correttezza della dichiarazione presentata dal fallito e:

      - se il risultato dell'esame sia positivo, ovvero se la dichiarazione già presentata coincide esattamente con quella che egli presenterebbe ora, non sia necessario provvedere al reinvio

      - se invece dall'esame emergessero errori nella dichiarazione già presentata, il Curatore ne debba presentare una nuova, qualificandola integrativa/rettificativa, così che si sovrascriva alla precedente.

      Infine, non corretto e pericoloso ci parrebbe il comportamento del Curatore che si limitasse a prendere atto dell'avvenuto invio e non effettuasse né un nuovo invio né alcun controllo.