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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Plusvalenza da vendita immobile in Liquidazione del Patrimonio ex L.3/2012
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Stefano Minghetti
FORLI' (FC)21/07/2023 16:24Plusvalenza da vendita immobile in Liquidazione del Patrimonio ex L.3/2012
In una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 Ter L. 3/2012 relativa ad una società in accomandita semplice e del socio accomandatario persona fisica, il debitore chiede come deve considerare la plusvalenza derivante dalla vendita, con procedura competitiva, dell'unico immobile commerciale, sede dell'attività, di proprietà della società gravato da ipoteca bancaria la cui vendita ha originato plusvalenza per l'intero importo essendo l'immobile già ammortizzato interamente. Nella contabilità della società egli ha considerato i costi fatturati e pagati come da un primo piano di riparto ma la plusvalenza farebbe emergere un utile fiscale piuttosto alto con la conseguente emersione di imposte a carico del socio accomandatario stesso e, pro quota, dei soci accomandanti persone fisiche estranee alla procedura. La plusvalenza può essere considerata per analogia come nella prassi fallimentare ? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como22/07/2023 09:38RE: Plusvalenza da vendita immobile in Liquidazione del Patrimonio ex L.3/2012
Ben sappiamo che la normativa tributaria non può essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, quindi, anche se comprendiamo che l'onere a carico del debitore, e quindi dei suoi creditori, possa essere rilevante, non vediamo come il prelievo fiscale in questione possa essere evitato. -
Stefano Minghetti
FORLI' (FC)24/07/2023 09:52RE: RE: Plusvalenza da vendita immobile in Liquidazione del Patrimonio ex L.3/2012
Quindi, se ho ben capito, il debito fiscale, quale debito sorto in procedura, potrebbe addirittura essere qualificato come "prededucibile" a carico della massa e pagato prima anche del creditore ipotecario (banca) e a discapito degli altri crediti prededucibili e privilegiati ! -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/08/2023 10:41RE: RE: RE: Plusvalenza da vendita immobile in Liquidazione del Patrimonio ex L.3/2012
L'art. 14-duodecies della legge 3/2012 è chiaro: "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
A stretto rigore, dato che il debito per imposte dirette di cui ci stiamo occupando sorge indubbiamente in corso di procedura, e anzi è generato proprio da un atto della procedura, non si vedrebbe come lo si possa considerare altro che prededucibile.
Abbiamo utilizzato una serie di condizionali perché in sede di applicazione pratica sorgono più di un dubbio:
- il liquidatore non è certo tenuto a effettuare gli adempimenti fiscali, primo fra tutti la presentazione delle dichiarazioni dei redditi in corso di liquidazione del patrimonio, e non ci risulta che sia mai stato affrontato il problema di chi le debba presentare e chi debba pagare le imposte; nel fallimento l'imposizione diretta è chiaramente regolamentata, ma nel sovraindebitamento non c'è alcuna norma specifica, né il rinvio alla normativa sul fallimento
- la quantificazione delle imposte dirette che sorgono in corso di procedura dipende da svariati fattori, e da scelte del debitore e valutazioni dei suoi professionisti; oltre a coinvolgere situazioni pregresse non sempre note al liquidatore
- l'ampia e minuziosamente definita tabella dei codici carica dei soggetti diversi dal contribuente (pag. 18 delle Istruzioni per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023) non comprende il liquidatore del patrimonio del sovraindebitato, quindi pare che firmatario non possa che essere il debitore, che ben potrebbe non essere collaborativo o comunque rifiutarsi di sottoscriverla
- senza nemmeno porsi il problema di cosa accada se tale dichiarazione dovesse essere oggetto di un accertamento fiscale ...
Ci pare evidente che la norma intendeva riferirsi a crediti sorti per altri motivi, ad esempio canoni di locazione passivi, e/o alle imposte indirette, ignorando la problematica legata all'imposizione diretta, la cui applicazione appare, per i motivi di cui parte sono citati qui sopra, non certo agevole, soprattutto se si ipotizza il sorgere del minimo contrattempo "pratico".
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