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Versamento non corretto della ritenuta su TFR in sede di riparto

  • Marco Bettini

    MILANO
    22/11/2013 08:47

    Versamento non corretto della ritenuta su TFR in sede di riparto

    Nel caso di in cui il Curatore per ragioni di carente documentazione decida di trattenere e versare la ritenuta minima del 23% sulla somma di TFR corrisposta in sede di Riparto parziale senza seguire la peculiare metodologia di calcolo del carico fiscale sul T.F.R. che prevede:
    a) l'individuazione della data di assunzione per il differente calcolo della base imponibile:
    - l'importo del T.F.R. maturato alla data del 31/12/2000
    - l'importo del T.F.R. maturato successivamente a tale data;
    b) il calcolo della percentuale irpef applicata sulla base imponibile di cui sopra con le modalità sotto riportate:
    - il T.F.R. totale viene diviso per il numero di anni o frazione di anno di durata del rapporto di lavoro
    - tale importo viene moltiplicato per 12 per ottenere il c.d. reddito annuo di riferimento
    - a tale reddito annuo di riferimento vengono applicate le aliquote IRPEF progressive per determinare l'imposta "virtuale" su di esso
    - il rapporto fra tale imposta "virtuale" e il reddito di riferimento costituisce l'aliquota da applicare alla base imponibile come sopra individuata per determinare le imposte dovute, e quindi la ritenuta da effettuare.

    A vostro parere il curatore sarà soggetto ad una sanzione amministrativa del 20%, ai sensi dell'art. 14 del DPR 471/1972, dell'importo non trattenuto mentre la differenza di imposta verrà chiesta direttamente all'ex dipendente o vi potrebbero essere altre conseguenze in capo al curatore e/o alla procedura fallimentare.
    Ringrazio in anticipo per il prezioso contributo fornito con il forum.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/12/2013 21:06

      RE: Versamento non corretto della ritenuta su TFR in sede di riparto

      Se esprimiamo una perplessità non è tanto sulla procedura seguita ora, quanto su quella seguita al momento dell'ammissione al passivo: salvo casi particolari, in tale sede avrebbe dovuto essere controllato tutto il meccanismo di formazione del credito per T.F.R., e i dati che compongono tale meccanismo sono quelli che oggi debbono essere utilizzati per la determinazione dell'aliquota applicabile.

      Se però, per qualsiasi motivo, effettivamente una parte anche consistente di tali dati non sia disponibile, nè il Curatore possa acquisirla operando con la dovuta diligenza (richiesta di chiarimenti ai dipendenti e al c.d.l. del fallito, ecc.), non solo riteniamo non vi possano essere ulteriori conseguenze ma se il Curatore non dispone degli elementi necessari al calcolo della ritenuta secondo il metodo da lei puntualmente descritto, riteniamo che non possa essergli imputata alcuna violazione, e quindi nemmeno la sanzione del 20% sull'eventuale importo non trattenuto.

      Ciò al di là di ogni considerazione pratica sulla scarsa probabilità che il sistema di calcolo descritto possa portare all'effettuazione di una ritenuta sensibilmente superiore a quella del 23%.