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Coordinamento adempimenti contabili e fiscali in caso di liquidazione giudiziale e sequestro preventivo a scopo confisca

  • Claudio Montecchio

    Rodigo - Fraz. Rivalta sul Mincio (MN)
    15/05/2025 13:44

    Coordinamento adempimenti contabili e fiscali in caso di liquidazione giudiziale e sequestro preventivo a scopo confisca

    La questione è relativa alla corretta definizione degli adempimenti contabili e fiscali in caso di sequestro preventivo a scopo confisca di beni di una liquidazione giudiziale. Il caso è il seguente.
    E' stata dichiarata la Liquidazione Giudiziale di una SRL e la procedura ha inventariato diversi beni mobili. Successivamente è stato emesso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente ex artt. 321, comma 2, 104 disp. att. c.p.p. e 12-bis D.Lgs. n. 74/2000, avente ad oggetto una parte dei beni beni inventariati da parte della liquidazione giudiziale e relativamente ai quali è stato nominato un amministratore giudiziario. Pertanto ad oggi i beni della liquidazione giudiziale sono in parte sequestrati e in parte non sequestrati. I beni sequestrati saranno venduti dall'amministratore giudiziario mentre i beni non sequestrati saranno venduti dal curatore.
    La situazione presenta una sovrapposizione di due procedure: la liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 c.p.p. e art. 12-bis D.Lgs. 74/2000. Questa sovrapposizione crea una complessità nella gestione degli adempimenti fiscali, poiché non esiste una normativa specifica che disciplini la ripartizione degli obblighi tra curatore e amministratore giudiziario. Vorrei capire, tramite FALLCO FORUM chi fa cosa e di seguito illustro una possibile soluzione.
    Da una generica analisi delle fonti normative e di prassi disponibili, emerge che la ripartizione degli adempimenti fiscali dovrebbe seguire il principio di competenza in relazione ai beni gestiti. In particolare l'amministratore giudiziario dovrà fare tutti gli adempimenti in modo autonomo e distinto da quelli del curatore utilizzando il codice fiscale della SRL in liquidazione giudiziale con codice carica "5". Pertanto:
    IVA
    Per la fatturazione: ciascun soggetto deve emettere fattura per le operazioni relative ai beni di propria competenza, indicando nella parte descrittiva del documento le particolari circostanze della procedura.
    Per l'IVA a debito: ciascun soggetto deve far concorrere l'IVA relativa alle proprie operazioni nelle rispettive liquidazioni periodiche.
    Per il versamento dell'IVA: ciascun soggetto deve versare l'imposta relativa alle operazioni di propria competenza.
    Per gli adempimenti dichiarativi IVA (es. dichiarazione, e comunicazione dati): ciascun soggetto deve inviare il proprio dichiarativo relativo alle operazioni di propria competenza (il curatore non deve inserire le operazioni dell'amministratore giudiziario).
    Per quanto riguarda IRAP e IRES, a parer mio si dovrebbe applicare lo stesso principio di competenza: ciascun soggetto dovrà gestire gli adempimenti relativi ai beni di propria pertinenza, contribuendo proporzionalmente alla determinazione della base imponibile complessiva.
    DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IRES
    Ciascun soggetto deve inviare il proprio dichiarativo relativo alle operazioni di propria competenza e ognuno avrà il maxi periodo. Ma qua è ancora più complesso e in quanto il curatore ha il maxi periodo che sarà da coordinare con la casistica e con il maxi periodo del sequestro preventivo. Infatti secondo l'art. 51, comma 1, D.Lgs. 159/2011 i beni in questione producono astrattamente reddito d'impresa, determinato però secondo le modalità che governano il reddito delle società di capitali in liquidazione giudiziale per le quali non è stato disposto l'esercizio provvisorio, ossia:
    - maxi-periodo d'imposta uguale alla durata della liquidazione giudiziale;
    - nessun obbligo ai fini I.R.A.P. (né impositivo né dichiarativo né contabile);
    - reddito I.RE.S. determinato per differenza fra residuo attivo post-riparto e patrimonio netto alla data di dichiarazione di liquidazione giudiziale;
    - contabilità limitata alla tenuta di un registro degli incassi e dei pagamenti che consenta di determinare il reddito nel modo testé descritto, quindi senza riguardo ad un utile o perdita determinati secondo le norme della contabilità ordinaria o semplificata.
    In questo quadro bisognerà poi entrare nel merito in quanto vi sono diverse opzioni, ad esempio il sequestro potrà essere revocato oppure al contrario potrà trasformarsi in confisca e questa circostanza determinerà o meno l'inclusione dei redditi nella dichiarazione del curatore o meno.
    Ringrazio anticipatamente per la complessa questione posta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/05/2025 17:10

      RE: Coordinamento adempimenti contabili e fiscali in caso di liquidazione giudiziale e sequestro preventivo a scopo confisca

      Non si può che concordare con quanto esposto nel quesito, che la ripartizione dei compiti dovrà essere fatta in base ai beni gestiti, ma soprattutto per quanto riguarda l'IVA alcune sovrapposizioni sono di difficile soluzione.

      Non esistendo, come già scritto nel quesito, regole o istruzioni ufficiali sulla specifica fattispecie, non possiamo che ipotizzare una risposta basandoci sulle regole e interpretazioni ufficiali disponibili.


      Iniziando appunto dall'IVA, ci pare pacifico che Amministratore giudiziario e Curatore debbano provvedere alla fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate da ciascuno di essi, seguendo le regole ordinarie per quanto riguarda l'Amministratore giudiziario, e quella specifiche dettate dall'art. 74-bis. comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/72, per il Curatore.

      Già in sede di IVA detraibile sorge il primo problema, dovendosi tener conto, in sede di determinazione dell'imposta da versare, dell'IVA a credito derivante dagli acquisti afferenti le due distinte attività; ma si tratta a nostro avviso di un problema facilmente risolvibile, con una adeguata collaborazione e coordinamento fra i due organi (a tal proposito soluzione ideale sarebbe conferire al medesimo soggetto la tenuta delle due contabilità).

      Il problema vero sono gli adempimenti dichiarativi, atteso che entrambi dovrebbero presentare sia LIPE che dichiarazione annuale, e il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate non ci risulta gestisca due dichiarazioni presentate, per il medesimo periodo, da due soggetti diversi.

      La soluzione riteniamo non posa essere che affidare a uno solo dei due soggetti il compito di presentare le dichiarazioni, e all'altro di fornirgli, con adeguato anticipo rispetto al termine, i dati relativi alla propria attività.

      Se non è certo che questa soluzione sia quella corretta (anche se come detto ci pare la più ragionevole), ancor meno chiaro è quale debba essere il soggetto così incaricato.

      Personalmente riteniamo debba essere il Curatore, dato che la liquidazione giudiziale è la procedura "principale", sulla quale il sequestro si è inserito successivamente, ma è chiaro che non possiamo esserne certi.


      Con una sola eccezione ci paiono più facilmente risolvibili le questioni relative alle imposte dirette, perché la sovrapposizione di adempimenti dichiarativi identici è solo parziale.

      Per quanto riguarda le imposte dirette, infatti, l'Amministratore giudiziario dovrà tenere la contabilità dell'attività svolta, presentare la dichiarazione dei redditi (sia IRES che IRAP) versando, se dovute, le relative imposte.

      Il Curatore della liquidazione giudiziale non sarà invece tenuto agli ordinari adempimenti contabili, sostituiti dal giornale della procedura, dovrà presentare la dichiarazione IRAP solo in caso di esercizio provvisorio, e dovrà presentare la dichiarazione dei redditi solo al termine del suo incarico, relativamente al c.d. maxi-periodo, con le regole ordinarie, non tenendo conto delle dichiarazioni presentate dall'amministratore giudiziario, che hanno riguardato altra attività, su altri beni.

      L'unico problema si pone per la dichiarazione IRAP in caso di esercizio provvisorio da parte del Curatore, perché si porrebbe, come per l'IVA, il problema di due dichiarazioni coincidenti.

      Se ciò accadesse (e siamo in un caso particolare di un caso particolare ...) non vediamo altra soluzione che quella già proposta per l'IVA: una dichiarazione unica, nella quale confluiscano i dati delle due gestioni, presentata da uno dei soggetti mentre l'altro gli metterà a disposizione i dati afferenti la sua attività.


      Sempre in tema di imposte dirette, in sede di determinazione del residuo attivo della liquidazione giudiziale ci si può chiedere se si ritenga applicabile per analogia quanto stabilito dall'art. 183, comma 3, primo periodo, dal T.U.I.R. ("Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento"), e quindi nella determinazione del residuo attivo si debba tener conto del ricavato dei beni venduti dall'amministratore giudiziario.

      Se ci diamo una risposta positiva allora l'unica soluzione è presentare interpello, dato che i problemi che sorgono sono più di uno, a cominciare da dove reperire i fondi per pagare le imposte, se il "residuo attivo fiscale" deriva dall'aver considerato anche il ricavato di tali cessioni, e il residuo attivo reale, dal quale tali fondi dovrebbero essere prelevati, non esiste.


      Infine, problemi analoghi sorgono per quanto riguarda gli obblighi quali sostituti d'imposta.

      E' infatti pacifico che entrambi rivestano tale posizione e siano quindi tenuti a operare e versare le ritenute, separatamente, per l'attività da ciascuno svolte.

      Il problema sorge in sede di rilascio della certificazione unica, nel caso in cui entrambi abbiano corrisposto compensi al medesimo soggetto, e soprattutto in sede di presentazione del modello 770, atteso che non è prevista la possibilità di presentare due certificazioni uniche relative al medesimo soggetto, né due modelli 770 relativi alla medesima tipologia di ritenute.

      E anche qui non possiamo che proporre la medesima soluzione proposta per le dichiarazioni IVA: un soggetto incaricato della presentazione, e l'altro incaricato di fornirgli i dati relativi alla sua attività.