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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
art. 74 bis - obblighi di registrazione
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)01/07/2014 18:54art. 74 bis - obblighi di registrazione
Buonasera,
approfitto degli esperti per porre la seguente questione.
Fallimento dichiarato ad aprile 2014.
I libri iva sono stati stampati fino all' anno 2011 compreso.
Tra la documentazione ho rinvenuto parecchie fatture di acquisto dell' anno 2012, 2013 ed alcune addirittura dell' anno 2011.
Ho rinvenuto anche fatture messe, sempre per l' anno 2012.
Dal tenore letterale del primo comma dell' art. 74-bis Dpr 633, come noto, è obbligo del curatore provvedere alla fatturazione e registrazione delle operazioni anteriori alla dichiarazione di fallimento sempreché i relativi termini non siano scaduti.
Ritengo che in costanza del principio sancito dall' art. art. 19 - primo comma il curatore debba procedere alla registrazione delle fatture anno 2011 e 2012 nei registri iva 2013 (tenendo conto, peraltro che sarà cura del curatore presentare la dichiarazione iva anno 2013 al 30 settembre 2014).
Per quanto riguarda poi le fatture messe nel 2012 ma non registrate nulla potrà fare il curatore, sia per quanto attiene alla registrazione che all' imposta a debito che le fatture stesse annotavano.
Siete d'accordo su questa impostazione ?
grazie per il vostro sempre utile e competente contributo.
A. Bartoli-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como14/07/2014 14:37RE: art. 74 bis - obblighi di registrazione
L'impostazione descritta nel quesito ci pare corretta, dato che:
- a norma dell'art. 19 del D.P.R. 633/72 "Il diritto alla detrazione dell'imposta ... sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione"
- l'art. 25 del medesimo D.P.R. stabilisce che le fatture di acquisto debbono essere annotate "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".
Riteniamo quindi corretto che il Curatore registri le fatture di acquisto nel registro IVA con data successiva alla sua nomina ma con riferimento al periodo d'imposta 2013, per il quale pende ancora il termine per la presentazione della dichiarazione IVA.
Ci pare però opportuna una diversa considerazione: così facendo, l'IVA a credito portata dalle fatture in questione diviene IVA ante procedura, compensabile con ogni eventuale debito d'imposta relativo a tale periodo.
Qualora invece le fatture 2012 e 2013 (per quelle 2011 il termine scade con l'anno 2013 e non si può fare diversamente) vengano registrate dal Curatore successivamente al fallimento e con riferimento al periodo endoconcorduale, il relativo credito non è soggetto a tale compensazione, stante il disposto dell'art. 56 l.fall., ed è quindi liberamente utilizzabile, in corso di procedura, per il pagamento di imposte in compensazione, o per la richiesta a rimborso.
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)14/07/2014 18:01RE: RE: art. 74 bis - obblighi di registrazione
Ringrazio per il supporto che date alla nostra professione; il forum è uno strumento utilissimo. Buon lavoro. A. Bartoli.
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