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Perdita su crediti e concordato "in bianco"

  • VERONICA QUARTO

    Noventa Vicentina (VI)
    13/06/2014 19:36

    Perdita su crediti e concordato "in bianco"

    Per il creditore è da considerarsi deducibile la perdita su crediti nel caso in cui il debitore sia stato ammesso alla procedura di concordato "in bianco"?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/07/2014 11:30

      RE: Perdita su crediti e concordato "in bianco"

      L'art. 101, V comma, del TUIR stabilisce che "... le perdite su crediti sono deducibili ... in ogni caso ... se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali ... Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data ... del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo ...".

      La Circolare n. 26 del 1/8/2013, al punto 6, approfondisce la questione rilevando fra l'altro che "il riconoscimento di una perdita integrale del credito sarebbe improprio nel contesto di quelle procedure, contemplate dalla norma, che sono volte alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale del soggetto in crisi (come il concordato preventivo) .... In tali contesti, infatti, può essere ragionevole ritenere di poter riscuotere il credito o almeno parte di esso.
      Tuttavia, è evidente che la valutazione dell'entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. A tal fine si ritiene che rappresentino documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali ad esempio:
      ...
      - il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex articolo 160 del
      R. D. n. 267 del 1942".

      Concordiamo con tale impostazione e riteniamo pertanto che, al di là del fatto che l' "accoglimento" da parte del Tribunale dell'istanza di concordato in bianco determini o meno l' "assoggettamento a una procedura concorsuale" nel senso voluto dalla norma, non esistendo ancora il piano, la perdita non sia "consacrata" da un organo della procedura e quindi non si determini una automatica deducibilità della stessa (anche perchè non è noto quale posa essere la quota di credito che in base al piano presumibilmente non verrà pagata, non esistendo ancora il piano stesso).

      Naturalmente, rimane la possibilità di applicazione della prima parte del citato art. 101 TUIR, qui sopra parzialmente omessa, che recita "... le perdite su crediti ... sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ...": la presentazione di un'istanza di concordato in bianco, in concorso con altri elementi, potrebbe concorrere a configurare quello scenario di sufficiente certezza di perdita di almeno una parte del credito, richiesta dalla norma.