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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
affitto d\'azienda
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Paolo Casarini
Carpi (MO)08/02/2012 11:45affitto d'azienda
Espongo il caso:
- contratto d'affitto d'azienda stipulato ante fallimento;
- passaggio di dipendenti
- nel contratto è stata inserita una clausola che preveda la compensazione tra crediti (canoni) maturati dal fallimento (concedente) e il debito per TFR maturato alla data di stipula del contratto d'affitto d'azienda;
La domanda:
I canoni maturati devono essere fatturati alle scadenze previste dal contratto ovvero possono essere emesse note proforma a cui seguirà fattura al momento del pagamanto ?
In sostanza, la compensazione prevista contrattualmente deve essere considerata pagamento ?
Il dubbio sorge dal fatto che in caso di risoluzione dell' affitto di azienda, al fallimento possono essere presentate insinuazioni tardive dei dipendenti per il TFR maturato ante affitto ovvero da parte dello stesso ex affittuario per il TFR maturato ante affitto ma liquidato dallo stesso in quanto il rapporto di lavoro di è interrotto durante l'affittto d'azienda. Si tenga conto che il fallimento non ha disponibilità liquide per versare l'iva a debito maturata a seguito di emissione delle predette fatture per canoni.
Ringranzio già d'ora per la collaborazione.
Paolo Casarini-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como27/02/2012 18:14RE: affitto d'azienda
Ci pare fuor di dubbio che:
- la compensazione prevista dal contratto debba considerarsi modalità di pagamento
- i canoni di affitto d'azienda maturati in corso di procedura debbano essere fatturati dal Curatore
- tale fatturazione possa essere rinviata, a norma dell'art. 6 del D.P.R. 633/72, fino al momento del pagamento (ovvero, della compensazione).
Tutto ciò premesso, non ci pare che la clausola di compensazione possa mantenere la sua validità dopo la dichiarazione di fallimento.
Con il fallimento infatti tutti i debiti ante procedura (fra i quali quindi il T.F.R. maturato fino alla stipula del contratti di affitto d'azienda) debbono essere pagati nel rispetto della par condicio creditorum, seguendo la procedura dell'ammissione al passivo e del riparto.
Oltre a tali principi generali, una fonte specifica riteniamo possa essere trovata anche considerando il contratto originario un contratto composto da affitto d'azienda (nella parte in cui disciplina tale rapporto) e conto corrente ex artt. 1823 c.c. (nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento del canone in compensazione): a norma dell'art. 78 l.fall., I comma, il contratto di conto corrente si estingue in caso di fallimento, senza che sia previsto alcun indennizzo o possibilità di diverso accordo
Da tutto ciò consegue che l'affittuario dovrà pagare i canoni di affitto (naturalmente oltre IVA) alla procedura, e la procedura verserà periodicamente l'IVA riscossa e pagherà il TFR in sede di riparto (o, più verosimilmente, il Fondo di Garanzia presso l'INPS pagherà il T.F.R. e si surrogherà nei diritti dei dipendenti presentando istanza di ammissione al passivo).
Ciò premesso, qualora la società affittuaria sia costretta a corrispondere ai dipendenti anche la quota di T.F.R. maturata a carico della società fallita, all'epoca in bonis, prima della stipulazione del contratto di affitto, e in assenza di clausole particolari relativa al T.F.R. nel contratto di affitto d'azienda (inserite previo accordo sindacale), essa si troverà a:
- vantare un credito verso la procedura in via di regresso
- avre un debito verso la massa per i canoni di affitto.
Poichè il credito dell'affittuario, ancorchè "trasferito" in capo a esso in seguito a pagamento effettuato in corso di procedura, è sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ed è quindi un debito concorsuale, mentre il credito per canoni di affitto sorge in corso di procedura, ed è quindi un debito verso la massa, tali due poste non possono essere compensate a norma dell'art. 56 l.fall.; l'affittuario dovrà quindi pagare il canone di affitto e insinuarsi al passivo in via di regresso, naturalmente avvalendosi dello specifico grado di privilegioi, per la quota di T.F.R. pagata ai dipendenti e maturata prima del contratto di affitto.
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Paolo Casarini
Carpi (MO)01/03/2012 09:46RE: RE: affitto d'azienda
Ricollegandomi anche alla discussione sollevata dal collega Forcucci e inserita in Varie, vorrei fare alcune osservazioni/domande:
1) la richiesta di insinuazione per il TFR maturato ante fallimento da parte di dipendenti "passati" con l'azienda in affitto all'affittuario non potrebbe essere accolta dal fallimento in costanza di rapporto di lavoro con l'affittuario in quanto il diritto a percepire il TFR si realizza solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) ?
2) in caso in cui al termine dell'affitto d'azienda, l'affittuario riconsegna l'azienda con gli stessi dipendeti iniziali "passati" tramite affitto d'azienda, se il fallimento fattura i canoni medio tempore e l'affittuario eccepisce la compensazione come da contratto d'affitto, il fallimento si trova ad avere un credito per canoni (e intanto deve versare l'iva, posto che ci siano le disponibilità) e il debito per TFR ante fallimento perchè nessuno dei dipendenti iniziali si è dimesso o è stato licenziato. Non le pare che solo alla fine del rapporto d'affitto d'azienda si possa fare valere la compensazione per la parte di TFR eventualmente pagata dall'affittuario e quindi emettere fattura per lo stesso importo. In questo caso il dipendente cessato è stato pagato (e non può quindi insinuarsi) dall'affittuario il quale non deve per questo importo nulla al fallimento in termini di canoni per lo stesso importo (tutto ciò, previa verifica del rispetto della par conditio creditorum). In sostanza la certezza delle partite dare avere tra TFR e canoni si ha solo alla fine del contratto di affitto d'azienda ? e ciò potrebbe fare slittare il momento impositico ex art. 6 Dpr 633/72 in tale periodo).
Ringrazio per la collaborazione.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/03/2012 19:14RE: RE: RE: affitto d'azienda
Non siamo sicuri di aver ben compreso il quesito, e in caso che la risposta non sia soddisfacente chiediamo di riformularlo in modo diverso.
Per una risposta corretta è necessario conoscere bene i termini del contratto di affitto; non sapendoli, partiamo dai seguenti presupposti:
a) non esiste un accordo sindacale per regolamentare i rapporti con dipendenti per quanto riguarda il T.F.R.
b) il pagamento dei canoni è previsto al momento della riconsegna della stessa, con compensazione con il T.F.R. eventualmente pagato
c) non è espressamente previsto che la compensazione non riguardi l'IVA.
Tutto ciò premesso, relativamente al punto "1" è indubbio che il diritto del dipendente a percepire il T.F.R., e quindi il diritto a essere ammesso al passivo della procedura, sorga solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Relativamente al punto "2", posto, come già scritto nell'intervento precedente, che il momento impositivo ai fini IVA si verifica solamente al momento del pagamento (in danaro o a mezzo compensazione) ci pare indubbio che se alcuni dei dipendenti cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'affitto d'azienda, l'affittuario deve corrispondere loro il T.F.R. e, per la parte maturata ante contratto di affitto, al momento della riconsegna egli avrà diritto a compensarne l'importo con quanto dovuto per canoni di affitto d'azienda.
Al momento della cessazione del contratto il Curatore fatturerà quindi tutti i canoni maturati, oltre IVA, e l'affittuario potrà compensare tale suo debito (IVA compresa) con quanto pagato ai dipendenti a titolo di T.F.R.:
- se residuerà un saldo a debito dell'affittuario, egli dovrà pagarlo alla procedura
- se residuerà un suo saldo a credito, l'affittuario avrà diritto a ripeterlo dalla procedura, insinuandosi al passivo in surroga nei diritti dei dipendenti per tale differenza
Poichè nel quesito si specifica che la procedura non ha fondi, se si verificasse la seconda di tali ipotesi il Curatore si troverà a dover fatturare canoni più IVA, non percepire alcun importo essendo la fattura integralmente compensata, e non avere le disponibilità liquide per effettuare il versamento di IVA indubbiamente endoconcorsuale.
Si tratta di una conseguenza che sarebbe evitabile solo se non fosse corretto il presupposto sub "c", e il contratto prevedesse espressamente che la compensazione opera solo per l'imponibile e non per l'IVA; in tal caso l'affittuario avrebbe il diritto di compensare solo l'imponibile, versando alla procedura l'IVA che potrebbe quindi essere utilizzata per il versamento.
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