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nota di variazione IVA

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    26/10/2015 17:23

    nota di variazione IVA

    Buongiorno,

    un credito mi è divenuto inesigibile in quanto il cliente è stato dichiarato fallito.
    Ho fatto insinuazione al passivo e sono stato ammessa solo in parte (credito da insinuazione al passivo € 6.000 e credito ammesso € 2.000).
    Il diritto alla detrazione dell'IVA possono esercitarlo solo per il credito ammesso (€ 2.000) oppure per l'intero credito risultante da insinuazione al passivo (€ 6.000)?

    Grazie
    Marta Mazzucchi

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/10/2015 11:21

      RE: nota di variazione IVA

      Per la parte ammessa, anche se esistono recenti posizioni dottrinarie di segno opposto, riteniamo che non si possa che attendere l'esito negativo del riparto finale.

      Per la parte non ammessa invece è necessario conoscerne la motivazione, dato che la mancata ammissione attesta l'inesigibilità, ma non necessariamente l'esistenza di uno dei presupposti di cui all'art. 26 D.P.R. 633/72: potrebbe trattarsi di credito prescritto, di credito per operazione inesistente, o altro, fattispecie che non consentono l'emissione della nota di credito.
      • Dante Armani

        SAN POLO D'ENZA (RE)
        15/12/2015 13:36

        RE: RE: nota di variazione IVA

        Buongiorno Dott. Andreani,

        ho scoperto che un debitore del fallimento è fallito a sua volta e, immancabilmente, non ho ricevuto l'avviso ex-art. 92 L.F. Il curatore da me contattato dice che non posso fare neppure l'insinuazione tardiva, in quanto la verifica del passivo è chiusa per "insussistenza dell'attivo fallimentare".
        In tal caso, a Suo parere è possibile emettere nota di variazione ai sensi art. 26 DPR 633/72, in quanto la mancata insinuazione non dipenda da colpa del curatore?

        Secondo quesito: da tale nota di variazione emergerebbe un credito Iva di oltre 14.000 €. In tal caso, andrebbe considerato come credito Iva endoconcorsuale?
        Si tenga anche presente che Ag. Entrate vantava da contabilità un credito Iva ante-fallimento di oltre 32.000 € ma non si è insinuata (né tempestivamente né dopo, malgrado avessi inviato comunicazione di legge).
        In caso di richiesta di rimborso, a Suo parere potrebbe comunque chiedere di compensare il credito col credito ante-fallimento da Lei vantato? Si tenga anche presente che il fallimento è avvenuto alla fine del 2008, e da allora non ho ricevuto nessun avviso che interrompa la prescrizione.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          04/01/2016 20:25

          RE: RE: RE: nota di variazione IVA

          Per quanto riguarda la prima domanda, riteniamo certamente possibile emettere la nota di credito, non tanto perché la mancata insinuazione al passivo sia o non sia colpa del Curatore, quanto perché la chiusura del fallimento per insussistenza di attivo a nostro avviso dimostra con sufficiente forza che tale credito è inesigibile.


          La seconda domanda riteniamo richieda invece una risposta ben più articolata, perchè aggiunge un nuovo tassello alla delicata problematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA in qualche modo "a cavallo" fra periodo ante e periodo post dichiarazione di fallimento, sulla quale non abbiamo reperito alcuna indicazione né in prassi né in giurisprudenza e che quindi ogni volta cerchiamo di risolvere sulla base di un nostro iter interpretativo. Precisiamo quindi che si tratta di risposte che cerchiamo di motivare nel modo migliore ma delle quali non possiamo certo garantire la "tenuta" né in sede di verifica da parte dell'Agenzia, né in una eventuale fase contenziosa.


          Ricordiamo quindi in primo luogo quanto già scritto in altri interventi, poi affrontiamo la nuova fattispecie che ci viene ora sottoposta.


          Nella ben nota vicenda del privilegio sull'IVA dei professionisti, la massima della sentenza n. 2438 del 3/2/2006 della Corte di Cassazione afferma che "la disposizione dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso.
          Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., ....
          Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, non è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale".

          Applicando tale principio (che continua a non convincerci del tutto ma che la Cassazione ha ben chiaramente scritto e ribadito) abbiamo scritto che riteniamo sarà da inserire in dichiarazione annuale, ma non da versare, l'IVA sulle fatture emesse a seguito di pagamento da parte di enti pubblici di documenti emessi ante fallimento in sospensione d'imposta: la fattura viene emessa in corso di procedura, ma l' "evento generatore" è ante fallimento, quindi la relativa imposta, ancorché da indicare in una dichiarazione IVA endoconcorsuale, è debito della massa, da pagare solo previa ammissione al passivo e riparto.

          Abbiamo poi applicato tale principio al caso di una nota di credito ricevuta in corso di procedura a seguito di restituzione di un acconto pagato dalla società fallita in bonis per un acquisto non perfezionato, restituito in corso di procedura; in tal caso abbiamo sostenuto che la stessa dovesse essere inserita nella dichiarazione annuale IVA, ma poiché il suo "evento generatore" si è verificato ante fallimento, l'IVA su tale nota di credito è debito della massa e non della procedura.

          In sostanza, nel rispetto del principio stabilito dalla Suprema Corte, il fatto che l'IVA su fatture o note di credito emesse o ricevute in corso di procedura sia debito o credito della massa o ella procedura dipende da quando si è verificato il loro "evento generatore": se è ante procedura, si tratterà di debito o credito ante procedura, e viceversa.


          Da questa lunga premessa discende che, per rispondere al quesito qui in esame, dobbiamo individuare quale sia l' "evento generatore" della nota di credito in questione; ciò fatto, se sarà ante procedura il credito che da essa deriva sarà credito della massa, e nel caso in questione si compenserà ex art. 56 l.fall., anche in assenza di istanza di ammissione al passivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, con il maggior debito verso l'Agenzia stessa; se invece tale evento si sarà verificato in corso di procedura, il credito IVA sarà credito endoconcorsuale, che l'Agenzia non ha diritto a compensare con il proprio controcredito, che è invece debito dalla massa.

          Ai fini di tale individuazione, in assenza come detto di fonti ufficiali specifiche, riteniamo che non si possa che basarsi sul testo dell'art. 26, II comma, del D.P.R. 633/72, che recita: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura … viene meno in tutto o in parte ... per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose ... il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione".

          E l'art. 19, primo comma, secondo periodo, stabilisce che "Il diritto alla detrazione dell'imposta ... può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto".

          Mentre nei casi ricordati nella premessa (fatturazione di prestazioni di servizi ante procedura, incasso di fatture con IVA sospesa, nota di credito per operazione non effettuata), l'evento generatore è qualcosa avvenuto ante procedura, e le formalità effettuate in corso di procedura (fatturazione, emissione di NdC, ecc.) ne sono solo dirette e "inevitabili" conseguenze, l'emissione della nota di credito di cui al quesito (come, per citare una fattispecie molto più frequente, la registrazione delle fatture di acquisto ante procedura), sono frutto dell'esercizio del diritto alla detrazione da parte del Curatore, azione non "automatica" ma "cosciente e volontaria" ("ha diritto" dice l'art. 26, e "può" dice l'art. 19) e che quindi è a nostro avviso l' "elemento generatore" del credito IVA che da tale esercizio deriva.

          Se così è, siccome l' "elemento generatore" è endoconcorsuale, parimenti endoconcorsuale è il credito IVA in questione, esattamente come il credito IVA che deriva dalla registrazione, in corso di procedura, delle fatture di acquisto ante fallimento.