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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

  • Jacopo Lanzafame

    Parma
    11/03/2016 11:56

    IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

    Buongiorno,

    in merito all'imposta in oggetto c'è qualche norma che regola cosa succede nel caso di fallimento?
    A mio avviso sembrerebbe logico che nel momento in cui viene dichiarato il fallimento (ovviamente senza che ci sia l'esercizio provvisorio) l'imposta dovrebbe essere automaticamente interrotta e non più dovuta quantomeno dalla data di fallimento in avanti. Questo anche se rimangono esposte le insegne e le cartellonistiche varie presso la sede della ditta/società fallita.

    In attesa di un Vostro gentile riscontro

    grazie e saluti

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/03/2016 18:40

      RE: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

      Né la norma statale di riferimento, né (ovviamente) i vari regolamenti comunali, prevedono alcuna esenzione dall'imposta per le procedure concorsuali.

      L'unica fonte giurisprudenziale sull'argomento conferma tale situazione e indirettamente, ma chiaramente, suggerisce quale sia il corretto comportamento del Curatore.
      Si tratta di Cass. 1/3/1996, n. 1611 la quale afferma che "deve escludersi l'obbligo del pagamento in proprio dell'imposta sulla pubblicità da parte del curatore fallimentare per non aver rimosso l'insegna dell'impresa fallita. Ove tale insegna generasse, pur dopo il fallimento, l'obbligo tributario questo graverebbe sulla amministrazione fallimentare e la persona del curatore potrebbe eventualmente essere responsabile, per omessa rimozione verso l'amministrazione stessa, ai sensi dell'art. 38, legge fallimentare, ma giammai in proprio verso l'ente creditore del tributo"