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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Recupero di un credito, Nota di Accredito ricevuta , IVA DEBITO da versare?
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Sabina De Fusco
LECCE11/03/2015 19:45Recupero di un credito, Nota di Accredito ricevuta , IVA DEBITO da versare?
Nell'ambito di una procedura fallimentare di una società fallita il 4/12/2013, la sottoscritta curatrice, rileva che la società ha pagato (prima di fallire, nel 2007) un acconto ad un fornitore Y € 5.000 (€ 4.166,67+ € 833,33) per un bene strumentale mai ricevuto (non è andato a buon fine l'acquisto). Tale acconto era stato regolarmente fatturato, e la società si è detratta l'IVA di € 833,33 nel 2007.
Surichiesta del curatore, il fornitore y, correttamente restituisce la somma di € 5.000, che non aveva diritto a trattenere.
Lo stesso fornotore Y invia una nota credito datata 4/10/2014 per € 4.166,67+iva € 833,33. La mia domanda è: sono tenuta a versare L'IVA A DEBITO derivante dalla nota credito ricevuta posto che trattasi di un operazione ante-fallimento?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como08/06/2015 00:59RE: Recupero di un credito, Nota di Accredito ricevuta , IVA DEBITO da versare?
Riportiamo la risposta già data ad un quesito analogo, che è abbastanza articolata ma l'approfondimento ci pare indispensabile, dato che la conclusione alla quale essa giunge appare a prima vista "anomala": riteniamo infatti che l'IVA in questione, benchè inclusa nella dichiarazione annuale, non debba essere versata, bensì ammessa al passivo e pagata in sede di riparto.
Tale opinione, nel silenzio di normativa, giurisprudenza e prassi sull'argomento, nasce dal seguente percorso interpretativo.
Nella ben nota vicenda del privilegio sull'IVA dei professionisti, la massima della sentenza n. 2438 del 3/2/2006 della Corte di Cassazione afferma che "la disposizione dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso.
Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., ....
Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, non è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale".
Abbiamo già scritto su questo Forum che, applicando tale principio (che continua a non convincerci ma che la Cassazione ha ben chiaramente scritto e ribadito) sarà da inserire in dichiarazione annuale, ma non da versare, l'IVA sulle fatture emesse a seguito di pagamento da parte di enti pubblici di documenti emessi ante fallimento in sospensione d'imposta: la fattura viene emessa in corso di procedura, ma l' "evento generatore" è ante fallimento, quindi la relativa imposta, ancorchè da indicare in una dichiarazione IVA endoconcorsuale, è debito della massa, da pagare solo previa ammissione al passivo e riparto.
La Cassazione ha anche specificato che nel caso in questione non si verifica indebito arricchimento della procedura perchè "tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale", che individua quale criterio di distinzione fra debiti concorsuali e debiti della massa il fatto che l'evento generatore degli stessi si sia verificato prima o dopo il fallimento.
Non vediamo perchè il medesimo principio non debba applicarsi anche nella fattispecie qui in esame: le nota di credito vengono ricevute in corso di procedura, devono essere inserite nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel quale sono state ricevute, ma poiché il loro "evento generatore" si è verificato ante fallimento, sono debito della massa, con ciò che ne consegue.
Tutto ciò premesso sul lato sostanziale, passiamo ad affrontare l'aspetto formale/procedurale.
Registrando la nota di credito, ricomprendendola nella dichiarazione annuale ma non versando la relativa IVA, è possibile che in esito al controllo automatico della dichiarazione venga emesso un avviso di irregolarità per omesso versamento dell'IVA a debito risultante dalla dichiarazione, ovvero di parte di essa.
Tale avviso di irregolarità potrà essere contestato alla luce delle considerazioni esposte qui sopra e comunque, sia per precostituirsi una difesa contro tale avviso, sia per consentire all'Ufficio di presentare l'istanza tardiva, riteniamo che il Curatore debba tempestivamente comunicare l'accaduto e il suo comportamento all'Agenzia delle Entrate.-
Paolo Casarini
Carpi (MO)20/03/2016 11:25RE: RE: Recupero di un credito, Nota di Accredito ricevuta , IVA DEBITO da versare?
Quindi secondo il principio della Cassazione, se il fallimento emette fattura per locazione attiva, a seguito del pagamento dell'ex conduttore, riferita ad una mensilità prima del fallimento, l'iva a debito non dovrebbe essere versata dal fallimento ???
oppure il fallimento in sede i riparto parziale paga dei canoni di locazione riferiti a periodi ante fallimento e riceve fattura dall'ex locatore, l'iva a credito derivante da dette fatture è un credito ante fallimento ?
poi ancora se lo stesso ex locatore, in sede di riparto finale, non gli viene pagata l'iva sulle fatture emesse durante il fallimento (riparto parziale) emette note di variazione ex art. 26, il fallimento come tratta l'iva a debito ?
Vi ringranzio per la preziosa collaborazione.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/04/2016 08:04RE: RE: RE: Recupero di un credito, Nota di Accredito ricevuta , IVA DEBITO da versare?
Come già scritto, non esistono fonti ufficiali sulla questione e quindi stiamo cercando di costruire una interpretazione che riteniamo coerente con le regole generali dell'IVA e la giurisprudenza di Cassazione: non possiamo pertanto essere certi che le conclusioni alle quali siamo giunti trovino concordi eventuali verificatori fiscali.
Ciò premesso, riteniamo che se viene pagato in sede di riparto un professionista (o un creditore per canoni di locazione) che emette fattura al momento dell'incasso:
- per quanto riguarda la disciplina IVA, l'imposta a credito sorge in quel momento, pertanto quella esposta in fattura è IVA a credito endoconcorsuale
- per quanto riguarda la disciplina civilistico/fallimentare, l'IVA dovuta al creditore origina da fatti accaduti prima del fallimento, quindi è debito concorsuale e non della massa.
Diverso è il caso in cui il Curatore registri in corso di procedura fatture ricevute ante fallimento, perché in quel caso il credito IVA è sorto ante, seppure la normativa consenta di "utilizzarlo" entro la fine del secondo anno successivo. Sarà quindi da considerare credito IVA ante.
Sulla base di tale ricostruzione, passando alle domande esposte nel quesito:
- se il Curatore emette una fattura in corso di fallimento per prestazioni effettuate dal fallito in bonis, per quanto riguarda la disciplina IVA, l'imposta a debito sorge al momento dell'emissione della fattura, quindi è IVA a debito endoconcorsuale
- l'ex locatore a cui non viene pagata l'IVA in sede di riparto, esattamente come il professionista nella stessa situazione, non possono emettere nota di credito, perchè quest'ultima può essere emessa solo in caso di mancato pagamento, e nel caso che stiamo affrontando il pagamento (dell'imponibile) è avvenuto.
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