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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
CHIUSURA FALLIMENTO E VERSAMENTO 1040 CURATORE
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Marialaura Toffolon
Vicenza31/05/2012 11:09CHIUSURA FALLIMENTO E VERSAMENTO 1040 CURATORE
Cortesemente vorrei capire come procedere relativamente al pagamento della ritenuta 1040 relativa al mio compenso.
Ho crediti iva sufficienti per la compensazione ma gli stessi sorgono in ragione dell'emissione della mia parcella quindi non sono ancora stati inseriti nella dichiarazione IVA.
Ho letto nel forum che è possibile cedere i crediti (anche tramite la piattaforma fallco) ma mi chiedevo se non ci fosse un metodo più rapido per poter portare in compensazione detti importi così da chiudere in tempi brevi la procedura.
Vi ringrazio
Marialaura Toffolon-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como12/06/2012 14:07RE: CHIUSURA FALLIMENTO E VERSAMENTO 1040 CURATORE
Il metodo più semplice è che il Curatore chieda la liquidazione del compenso ed emetta la fattura entro la fine dell'anno, così che la dichiarazione IVA a tale anno relativa presenti un credito, e il pagamento sia effettuato nell'anno successivo, così che il credito IVA possa essere utilizzato in compensazione.
Ricordiamo che se la ritenuta da versare è inferiore a € 5.000, il pagamento potrà essere effettuato anche a dicembre, dato che fino a tale importo il credito può essere utilizzato anche prima della presentazione della dichiarazione IVA, quindi già nel modello F24 da presentare entro il 16/1.
Se invece l'importo è superiore a € 5.000, il pagamento dovrà esere effettuato non prima di febbraio, così che possa essere presentata la dichiarazione IVA a febbraio e utilizzato il credito il 16/3.
Ricordiamo infine che se è superato anche l'importo di € 15.000, è necessario, in base alla disciplina ordinaria, che sulla dichiarazione IVA sia apposto il visto di conformità
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PIETRO PETTI
Fermo30/06/2012 12:42RE: RE: CHIUSURA FALLIMENTO E VERSAMENTO 1040 CURATORE
Qualora non sia stata emessa la fattura entro dicembre si può sempre ricorrere al ravvedimento operoso entro il 16/01 dell'anno successivo.
Infatti, il sottoscritto ha provveduto ad emettere fattura per il compenso, ha prelevato il netto mentre l'importo della ritenuta è rimasta tra le somme disponibili per il riparto, in quanto, la ritenuta sarà compensata con il credito iva tramite ravvedimento entro il 16/01/2013. Di questa operazione viene data notizia nel piano di riparto. Nel frattempo una volta provveduto alle operazioni di riparto procedo anche alla chiusura del fallimento nell'anno in corso. Visto che spesso leggo di rinunce ai crediti fiscali, per cui non è conveniente attivare le procedure di cessione, a proposito quale dovrebbe essere il minimo per rendere conveniente l'operazione di cessione? Con il ravvedimento, benchè minimamente oneroso (sanzione+interessi) si riesce a monetizzare i crediti iva in tempi relativamente brevi. Che ne pensate?
Ringrazio per le osservazioni, i suggerimenti e le integrazioni che vorrete fornire.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como04/07/2012 11:31RE: RE: RE: CHIUSURA FALLIMENTO E VERSAMENTO 1040 CURATORE
Anche se la pratica del c.d. ravvedimento operoso è assai comune, la procedura suggerita non ci pare esente da rischi, perchè così facendo il Curatore si troverebbe ad aver comunque omesso l'effettuazione di un pagamento obbligatorio per Legge.
Il ravvedimento operoso non è infatti una facoltà concessa al contribuente, come il differimento mensile del pagamento del saldo delle imposte dirette da giugno a luglio, o la rateizzzazione di tale pagamento, bensì la sanatoria agevolata di una violazione commessa: la violazione rimane comunque commessa; da ciò due perplessità:
- in primo luogo, qualora fra la scadenza del termine per il versamento della ritenuta e gennaio 2013 venisse effettuato un controllo da parte dell'Agenzia (o accadesse un altro degli eventi che impediscono il successivo ricorso al ravvedimento operoso), la procedura sarebbe soggetta alle sanzioni ordinarie per omesso versamento, sanzioni che riteniamo graverebbero sul Curatore.
- in secondo luogo, impostata correttamente la questione come sopra indicato (ovvero non differimento di un adempimento ma violazione e successiva sanatoria), per diminuire la responsabilità del Curatore ci parrebbe indispensabile l'autorizzazione del Giudice Delegato e/o del comitato dei creditori; e che il Giudice possa autorizzare la violazione di una norma di Legge, anche se per un vantaggio economico per la procedura, non ci pare probabile.
Ciò senza considerare che, prima ancora di tali considerazioni, pur trovandoci presumibilmente al di sotto delle soglie di rilevanza penale, il Curatore è pubblico ufficiale e il rigoroso rispetto delle norma di Legge, anche fiscale, ci pare imprescindibile.
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