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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
cessazione partita IVA anno anteriore al fallimento
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Ornella Oropallo
Battipaglia (SA)21/10/2013 00:36cessazione partita IVA anno anteriore al fallimento
Nel caso di ditta individuale che aveva cessato partita IVA nel 2011 - dichiarata fallita nel 2013 - non avendo chiesto la riattivazione della partita IVA è giusto ritenere che la dichiarazione ex art. 74 bis e la dichiarazione iniziale (dall'1/1 alla data del fallimento) non vadano presentate. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/10/2013 23:36RE: cessazione partita IVA anno anteriore al fallimento
Non esistendo da tempo, e comunque dal 1/1/13, partita IVA, non deve essere presentata la dichiarazione ex art. 74-bis.
Rimane invece comunque l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1/1 - data del fallimento, ancorchè presumibilmente in bianco, non essendo stata svolta attività d'impresa, trasmettendone copia al fallito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, I comma, T.U.I.R. e all'art. 5, IV comma, D.P.R. 22/7/1998 n. 322.
Ciò, in presenza di partita IVA cessata dall'anno precedente, sia per rispettare la lettera della Legge, sia perchè un'attività di impresa potrebbe astrattamente essere stata svolta anche con partita IVA cessata.-
Giampiero Ferrario
BUSTO ARSIZIO (VA)03/01/2014 15:52RE: RE: cessazione partita IVA anno anteriore al fallimento
A proposito della partita i.v.a. che risultata chiusa.
Ho presentato al Registro Imprese di Varese la pratica relativa alla mia nomina a curatore della procedura xxx facendo presente che la partita i.v.a risulta cessata dall'11 agosto 2012 e che non era stato possibile presentare la variazione all'Agenzia delle Entrate perché appunto la partita i.v.a era chiusa. Mi risponde la CCIAA di Varese indicando che:
"manca la comunicazione per l'Agenzia delle Entrate, necessaria trattandosi di adempimento fiscale, ai sensi del comma 6 dell'art. 29 della L. 30/07/2010 n. 122; visto che il titolare ha già chiuso la partita i.v.a. la stessa dovrà essere riaperta rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate per conoscere la procedura da seguire. dovrà essere inviata nuova pratica, comprensiva della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con nuova protocollazione automatica, previa richiesta di annullamento della presente pratica anche nel diario messaggi della stessa." si invita a regolarizzare entro 15 giorni.
Al di la del fatto che ad oggi (sentenza del 23/12/2013) non sono riuscito a reperire il fallito per ottenere le scritture contabili mentre i termini per il deposito delle variazioni decorrono ugualmente (e scadono con conseguenti sanzioni a carica del curatore!!), mi chiedo che senso abbia bloccare una pratica quando la partita i.v.a., a quanto mi risulta potrebbe essere riaperta solo se vengono rinvenute attività ancora da alienare!!
Questi casi, che non sono isolati, dovrebbero essere previsti, non concordate?
Ringrazio e porgo i miei migliori saluti.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como03/01/2014 22:51RE: RE: RE: cessazione partita IVA anno anteriore al fallimento
Ci pare che l'equivoco nasca dalla confusione fra codice fiscale e partita IVA.
Riteniamo corretta la richiesta della CCIAA nella misura in cui il fallimento, a norma della disposizione citata (il riferimento evidentemente è all'art. 29 non della Legge 122/2010 ma al D.L. 78/2010, che essa converte), deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate con un apposito intercalare nella pratica ComUnica, identificando il soggetto fallito anche attraverso il suo codice fiscale.
Non ci pare invece corretta la pretesa di riaprire la partita IVA se l'attività è effettivamente cessata, la posizione IVA chiusa, e nessuna attività verrà svolta successivamente al fallimento (paradossalmente, ciò fra l'altro significherebbe rendere detraibile l'IVA sugli acquisti che sarà pagata dalla procedura, in assenza di attività svolta, generando un credito che ci pare di molto dubbia legittimità).
Riteniamo che sia opportuno cercare di chiarire con la CCIAA tale probabile equivoco
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