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obbligo accatastamento immobile non dichiarato in catasto

  • Salvatore Rapino

    Pescara
    09/06/2016 19:20

    obbligo accatastamento immobile non dichiarato in catasto

    Buongiorno,
    in qualità di commissario liquidatore (CL) di una coop (coop n. 1) in liquidazione coatta amministrativa (LCA) il 8/6/16 mi è stato notificato un atto di contestazione per violazione delle norme tributarie (art. 16 DLgs n. 472/1997) per non aver provveduto ad effettuare l'aggiornamento catastale, nel termine di 120 giorni, di un fabbricato rurale che giace su un piccolo terreno di proprietà della stessa coop e su cui ne insistono altri accatastati (si tratta di un terreno recintato nel quale ci sono stalla, fienile, magazzino e centro zootecnico per lo svolgimento di un allevamento di bestiame; il fabbricato in questione è una stalla). Il modello F24 allegato all'atto notificato porta esclusivamente il codice fiscale del CL e non quello della società, lasciando intendere che ne risponde il CL e non la società in LCA, come confermato dal responsabile del procedimento interpellato in merito.
    Breve cronistoria: la coop n. 1 ha acquistato negli anni 70-80 un terreno sul quale ha costruito dei fabbricati e poi, in vista di un imminente pignoramento immobiliare da parte di Equitalia, il 8/2/00 ha concesso in locazione terreno e fabbricati ad una ulteriore coop (coop n. 2) la quale, seppur senza una specifica autorizzazione, ha successivamente costruito un ulteriore fabbricato rurale (quello in questione) senza provvedere al suo accatastamento. Con D.M. 14/12/2007 il Ministero Sviluppo Economico pone la coop n. 1 in LCA e il sottoscritto ne è nominato CL.
    Il 24/5/12 il Comune su cui insiste il terreno comunica al CL che l'Agenzia delle Entrate ha attribuito al fabbricato rurale in questione una rendita presunta ex D.L. 78/10. Nel successivo atto di contestazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del DL 227/10, la notifica sarebbe avvenuta "con avviso di accertamento affisso all'albo pretorio del comune relativo, come da comunicato dell'Agenzia del Territorio pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3/5/12". Sempre con missiva del 24/5/12, il Comune interessato comunica al CL "la prego cortesemente, nel limite delle sue possibilità, di procedere all'accatastamento in quanto il Comune non dispone di alcuna attrezzatura per accatastare". Il 28/5/12 il CL nomina un tecnico CTU della zona per periziare i beni e provvedere successivamente all'accatastamento. Sebbene non sia immediato e possibile ritrovare presso il Comune stesso la documentazione agli atti riguardante gli immobili, peraltro soggetti al terremoto nella zona del 2002, il CTU comunica che il costo dell'operazione è di migliaia di euro. Essendo la procedura priva di attivo, i beni vengono parzialmente periziati ma l'accatastamento viene sospeso.
    Il 8/6/16 l'Agenzia delle Entrate notifica al CL l'atto di contestazione anzidetto. In tale atto si riporta che "poiché non risulta essere stato presentato alcun atto di aggiornamento catastale, dai fatti esposti deriva la violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 7, del DL n. 16/12", si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 12, del DLgs n. 23/11 e, "ritenuto che non sussistono le cause di non punibilità ex art. 6 del DLgs 472/97", si determina la sanzione.
    A questo punto, premesso che:
    1) il Comune interessato ha comunicato al CL "di non avere i mezzi tecnici per provvedere all'accatastamento";
    2) che l'affittuario dei beni (la coop n. 2), nonché materiale realizzatore dell'opera, non ha provveduto all'accatastamento;
    3) che la coop in bonis (coop n. 1) non ha provveduto all'accatastamento;
    4) che la coop in LCA, essendo priva di fondi, non ha provveduto all'accatastamento,
    si ritiene che il mancato accatastamento sia comunque da addebitare in capo alla coop (con le relative spese da considerare come prededucibili) e non in capo al CL (la relativa sanzione è da addebitare alla coop, considerabile anch'essa come spesa in prededuzione) in considerazione di quanto specificato nei seguenti punti:
    A)l'art. 6 del DLgs 472/97 annovera cause di non punibilità de "l'agente" (che nel caso sarebbe il CL), tra le quali, in particolare, si ritiene siano applicabili al caso in questione quelle al punto 1, 2, 3 e 5-bis (tra le cause la mancanza assoluta di fondi con cui provvedere ad eseguire l'operazione);
    B) gli artt. 31, 42 e 200 della Legge Fallimentare privano la coop in bonis de "l'amministrazione e disponibilità dei beni esistenti" ma non della loro proprietà ed infatti il Fallimento (o LCA) non solo non acquista la proprietà dei beni ma non può neanche essere considerato un successore dell'impresa fallita perché questa conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, perdendone tuttavia la facoltà di disposizione (artt. 42 e 44 L.F.) a favore del curatore fallimentare (o commissario liquidatore). Per queste motivazioni, si ritiene che la sanzione e il costo dell'accatastamento siano addebitabili in capo alla coop in LCA e non in capo al suo CL.
    C) il recente pronunciamento del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/6/14 n. 3274 , con la quale è da escludersi che "l'adempimento dell'obbligo di smaltimento rifiuti gravi sulla curatela fallimentare sulla base del fatto che la disponibilità dei beni inquinanti, ivi compresi i rifiuti nocivi, entra giuridicamente nella titolarità del curatore e conseguentemente con essa anche il dovere di rimuoverli in applicazione delle leggi vigenti", dovrebbe applicarsi in maggior misura al caso in questione, escludendo responsabilità in capo al curatore/CL.
    Supposto che la sanzione sia addebitabile in capo alla società e non in capo al CL, è consigliabile chiedere all'Agenzia delle Entrate di agire in autotutela o è necessario fare ricorso alla Commissione Tributaria, pagando comunque entro i 60 gg. la somma indicata?
    Ringrazio per la cortese disponibilità nella risposta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/06/2016 16:22

      RE: obbligo accatastamento immobile non dichiarato in catasto

      Ci pare che la questione dettagliatamente illustrata nel quesito rientri esattamente nella fattispecie prevista non dall'art. 6, ma dall'art. 5, I comma, del D. Lgs. 472/1997: "Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria ...".

      L'assenza di fondi, chiaramente documentata e indipendente dalla volontà e dall'attività del Commissario Liquidatore, ci porta a escludere la volontarietà, quindi la sanzione ci pare non dovuta.

      Ci spiace constatare come talvolta l'Agenzia aggredisca personalmente Curatori e Liquidatori per violazioni che non dipendono evidentemente dalla loro volontà, come fra l'altro accaduto nella vicenda oggetto del pronunciamento ricordato in calce alla domanda; ci risulta peraltro che abitualmente la questione si risolva spiegando e documentando all'Ufficio l'accaduto.