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IMU-ICI-TASI ABITAZIONE PRINCIPALE

  • Fabrizio Tagliabracci

    Mestre (VE)
    28/09/2015 10:45

    IMU-ICI-TASI ABITAZIONE PRINCIPALE

    Devo pagare ICI-IMU-TASI post fallimentari (periodo 2010-2015) su un immobile che per il fallito rappresentava l'abitazione principale. Durante il periodo fallimentare, fino alla vendita, ha continuato ad abitare lì. Ho diritto alle relative agevolazioni?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/10/2015 09:53

      RE: IMU-ICI-TASI ABITAZIONE PRINCIPALE

      Anche se il versamento viene effettuato dal Curatore e non dal proprietario, e anche se (quantomeno, con certezza, per ICI e IMU) per i termini di pagamento esiste la specifica disciplina di cui all'art. 10, comma 6 del D.Lgs. 504/92, per le modalità di determinazione dell'importo dovuto non esistono disposizioni specifiche per il fallimento, si applicano quindi le regole ordinarie in tema di esenzioni o, come nel caso in esame, esoneri e/o aliquote ridotte.

      Analogamente, dato che l'immobile è stato regolarmente abitato dal proprietario residente, continua ad applicarsi la normale disciplina TARI, da assolvere ogni anno, con le tariffe ordinarie.
      • Michela Grilli

        Savignano s/Rubicone (FC)
        01/12/2016 18:58

        RE: RE: IMU-ICI-TASI ABITAZIONE PRINCIPALE

        Nel mio caso:
        - il fallito è deceduto nell'anno 2011;
        - a maggio 2012 si è aperto il fallimento con acquisizione all'attivo del fabbricato adibito ad abitazione principale.

        Dovendo provvedere al pagamento dell'IMU, è corretto applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, oppure, essendosi estinto il diritto di abitazione (prima del fallimento) devo considerare l'aliquota ordinaria?

        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          05/02/2017 21:56

          RE: RE: RE: IMU-ICI-TASI ABITAZIONE PRINCIPALE

          La questione non è specificatamente regolamentata, nè ci risulta sia stata affrontata in via ufficiale, non possiamo quindi che costruire una risposta in base ai principi generali, che però ci portano abbastanza agevolmente a un risultato che ci pare convincente.

          Il patrimonio del de cuius fallito è separato da quello degli eredi, sia accettanti puri e semplici, sia accettanti con beneficio di inventario, oltre ovviamente a non entrare mai nella sfera degli eventuali chiamati all'eredità non accettanti.

          Per tale motivo l'aliquota IMU non dipende da altro che dallo status del de cuius, o meglio dal fatto che il de cuius non c'è più e quindi tutte le eventuali agevolazioni derivanti dal suo status non possono più applicarsi.

          Non vediamo sinceramente grandi spazi per poter sostenere che l'ultimo utilizzo in vita debba proiettare i suoi effetti fino alla cessione.

          Riteniamo quindi applicabile l'aliquota ordinaria, salva ovviamente la possibilità di chiedere la liquidazione direttamente al Comune, così da essere ancora più certi che non vi saranno contestazioni.