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Rimborso credito IVA

  • Franco Ferrazzi

    Bassano del Grappa (VI)
    09/03/2016 16:53

    Rimborso credito IVA

    Devo presentare la dichiarazione Iva di una società fallita nel corso del 2015. Nel periodo ante fallimento c'è un credito IVA pari a euro 252.990 di cui euro 250.084 relativo al periodo 2014 ante fallimento ed euro 2.906 per il periodo dal 1° gennaio 2015 alla data di fallimento 30-03-2015.
    Chiedo se è possibile smobilizzare tale credito ante fallimento tenendo conto che non ci sono i requisiti per chiedere il rimborso.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/03/2016 09:44

      RE: Rimborso credito IVA

      Se non vi sono i requisiti per chiedere il rimborso, l'unico modo per "smobilizzarlo" sarebbe quello di utilizzarlo in compensazione ma, al di là delle questioni relative alla necessità del visto di conformità, trattandosi di credito ante procedura è un credito in qualche modo "sospeso", perché automaticamente compensabile con debiti erariali sempre relativi al periodo ante fallimento.

      In altre parole, anche se non fossero noti al momento debiti concorsuali erariali, né venisse presentata dall'Erario alcuna istanza di ammissione al passivo, è sempre possibile che nei prossimi anni pervenga un avviso di accertamento relativo a periodi ante: l'eventuale debito derivante da tali possibili accertamenti, una volta definitivo, andrebbe a compensarsi con il credito IVA riducendolo o azzerandolo, e l'utilizzo in compensazione risulterebbe pertanto effettuato con un credito inesistente: salvo casi particolarissimi, ci pare un rischio decisamente alto, che il Curatore non ci sembra opportuno si assuma.

      Ovviamente, decorsi i termini per gli accertamenti, la questione sarà risolta, e il credito definitivamente "liberato".
      • Renato Bruni

        Porto San Giorgio (FM)
        31/10/2016 16:57

        RE: RE: Rimborso credito IVA

        Buonasera,
        mi inserisco nella discussione per presentare il seguente caso:
        Una soc. Coop. a rl in liquidazione coatta, ottiene dall'agenzia delle entrate il riconoscimento del rimborso iva ante procedura derivante da omessa dichiarazione. Successivamente viene notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione iva (quindi per sole sanzioni).
        Si chiede se il sottoscritto in qualità di liquidatore possa aderire al pagamento delle sanzioni (avendo disponibilità liquide) oppure é costretto a chiedere la compensazione delle sanzioni con il credito iva già riconosciuto.
        Grazie
        Distinti saluti
        Renato Bruni
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          12/11/2016 14:23

          RE: RE: RE: Rimborso credito IVA

          Non siamo certi di aver ben compreso la situazione.

          Quello che ci pare si desuma dal quesito è che la cooperativa ha diritto a un rimborso IVA relativo a un periodo ante procedura, ed è tenuta al pagamento di sanzioni che pure scaturiscono da una omessa dichiarazione relativa al periodo ante procedura.

          Se così è, le due posizioni certamente si compensano fra loro.

          Ciò che non comprendiamo è perché si voglia pagare la sanzione, utilizzando disponibilità liquide, e attendere il rimborso, quando sarebbe più semplice e conveniente effettuare, appunto, la compensazione.
          • Renato Bruni

            Porto San Giorgio (FM)
            12/11/2016 16:18

            RE: RE: RE: RE: Rimborso credito IVA

            La motivazione della richiesta del pagamento della sanzione con le disponibilità ricorre nel fatto che se pago entro 30 giorni dalla notifica ottengo la riduzione delle sanzione ad un terzo.
            Grazie
            Renato Bruni
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              13/11/2016 12:28

              RE: RE: RE: RE: RE: Rimborso credito IVA

              Questo aspetto ci era sfuggito!

              Riteniamo che la questione si risolva, in senso positivo, sulla base dei criteri generali degli artt. 56 l.fall. e 1241 e segg. c.c.

              L'art. 56 l.fall. stabilisce che "I creditori" [nel nostro caso l'Agenzia delle Entrate] "hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso ...", ma l'Agenzia allo stato attuale non si è avvalsa di tale facoltà.

              La pacifica interpretazione delle norme civilistiche sulla compensazione, che sul punto purtroppo non sono esplicite, è che:
              - la compensazione non opera di diritto ma solo su iniziativa di chi se ne voglia avvalere
              - se una delle parti paga, l'altra non può rifiutare, eccependo la compensazione.

              Di conseguenza, riteniamo che certamente la procedura possa pagare la sanzione, avvalendosi della riduzione a un terzo, e mantenere il credito riconosciutole.

              Probabilmente si potrebbe sostenere anche che la riduzione spetta anche in caso di compensazione, purché ciò venga fatto valere entro il termine dei 30 giorni, ma la strada delineata nel quesito ci pare senza dubbio più tutelante e, banalmente, "semplice".