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debito IVA procedura

  • Cristina Neve

    CORREGGIO (MO)
    28/10/2011 12:50

    debito IVA procedura

    La Società dichiarata fallita ha proseguito l'attività sino all'accettazione della carica da parte del curatore ed all'apposizione dei sigilli.
    Sono stati quindi incassati dei corrispettivi con corrispondente IVA a debito.
    La procedura chiude con un importo IVA a debito, nel Piano di riparto questo importo deve considerarsi in prededuzione.
    Grazie
    • Cristina Neve

      CORREGGIO (MO)
      28/10/2011 13:25

      RE: debito IVA procedura

      A titolo di precisazione dati questi corrispettivi mi trovo con una liquidazione IVA del I° Trim a debito mentre le successive sono a credito.
      E' corretto ritenere che l'importo da versare sia pari al saldo dell'IVA a debito totale della procedura e quindi al netto delle liquidazioni a credito?
      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        30/11/2011 23:16

        RE: RE: debito IVA procedura

        A norma del combinato disposto degli artt. 42 e 44 l. fall., e segnatamente del secondo comma di tali articoli, acquisiti all'attivo fallimentare i corrispettivi riscossi, è IVA a debito endoconcorsuale quella a essi relativa.

        In caso che il periodo endoconcorsuale evidenzi IVA a debito, si tratta di un debito in prededuzione.

        La fattispecie evidenziata nella precisazione, ovvero che la prima liquidazione periodica endoconcorsuale evidenzi un debito, e la liquidazione annuale evidenzi invece un complessivo credito, può avere due soluzioni:
        a) versamento dell'IVA dovuta in base alla prima liquidazione periodica endoconcorsuale, e conseguente evidenziazione di un maggior credito in sede di liquidazione annuale
        b) omesso versamento dell'IVA risultante da tale liquidazione periodica, per non far crescere ulterirmente un credito endoconcorsuale che di norma è di difficile, o comunque non immediato e/o non gratuito, realizzo.

        Il comportamento corretto è, come per i contribuenti non in procedura, quello sub "a".

        Non ci pare percorribile la strada dell'omissione del versamento periodico, assoggettandosi alla relativa sanzione (30%), per non incrementare un credito IVA che si presume di poter recuperare solo dopo anni, cedendolo in sede di chiusura e forse con una decurtazione di più del 30%; è una valutazione di convenienza che potrebbe essere orse effettuata da un soggetto in bonis (che potrebbe in realtà anche "scommettere" sul fatto che la sanzione possa non venir irrogata) ma che riteniamo non sia praticabile in una procedura giudiziaria, nella quale il Curatore è pubblico ufficiale.

        • Cristina Neve

          CORREGGIO (MO)
          02/12/2011 10:08

          RE: RE: RE: debito IVA procedura

          Ringrazio.
          In particolare si ha la seguente situazione :
          Fallimento dichiarato il 30/12/2010
          - Dalla Dichiarazione art. 74 bis (01/01/2010-30/12/2010) emerge un credito IVA (considerando peraltro versata l'IVA a debito del I° Trim. 2010 anche se in realtà non risulta effettuato il pagamento - ma ciò sarà oggetto di accertamento da parte dell'Ag. delle Entrate);
          - operazioni effettuate in data 31/12/2010, risulta un IVA a debito.
          Come da Istruzioni Ministeriali "in presenza di un credito IVA nel 1° periodo (operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento)... nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione del quadro VL di ciscun modulo", da ciò mi sembra di dedurre che si considera semplicemente un minor credito da IVA Annuale!!??
          - IVA a debito I° Trimestre 2011 non versata, è possibile la compensazione con il credito IVA Annuale che risulterà dalla presentazione dell'IVA 2012 anno 2011!!??
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            02/01/2012 16:00

            RE: RE: RE: RE: debito IVA procedura

            Non comprendiamo come il saldo IVA risultante dalla dichiarazione ex art. 74-bis possa essere influenzato da un versamento non effettuato, atteso che al rigo AF32 vanno indicati i versamenti effettuati e non i versamenti dovuti.

            Analogamente, nel quadro VL del modulo 01 della dichiarazione IVA annuale dovranno essere indicati i versamenti periodoci effettuati, pertanto il saldo del periodo ante procedura non terrà conto del versamento omesso e, se abbiamo ben compreso la situazione, tale quadro VL chiuderà con un'imposta a debito.

            Come indicato dalle istruzioni da Lei citate, nel quadro VX andrà quindi riportato il solo saldo a debito del periodo successivo al fallimento (e tale imposta dovrà essere versata dal Curatore, essendo IVA endoconcorsuale).

            Qualora invece, anche senza indicare il versamento dell'IVA a debito del I trimestre 2010, il periodo ante fallimento dovesse chiudersi con un saldo a credito, come indicato nelle istruzioni tale credito dovrà essere sommato algebricamente al debito della frazione di anno successiva, e solo la differenza fra tali due importi, se a debito, dovrà essere versata dal Curatore.

            Per quanto riguarda il secondo quesito, si veda la risposta già data in precedenza.
            • Cristina Neve

              CORREGGIO (MO)
              24/02/2012 12:56

              RE: RE: RE: RE: RE: debito IVA procedura

              La situazione è un po' complessa, nell'IVA Annuale 2011 anno 2010 l'importo relativo al I° Trim è stato considerato versato e sarà poi compito dell'Agenzia delle Entrate verificare il mancato paagmento ed insinuarsi al passivo fallimentare.
              Ciò premesso l'IVA Annuale chiude e chiuderebbe comunque con un Credito IVA (credito periodo 01/01-30/12/2010 al netto del debito periodo 31/12/2010), detto questo il credito IVA Anno 2010 viene riportato nell'anno successivo di conseguenza l'importo dell'IVA a debito del I° Trim 2011 al netto del credito precedente (compensazione IVA da IVA-verticale) va a zero (o meglio residua un ulteriore credito).
              E' giusta questa compensazione verticale o è da considerarsi più opportuno il versamento dell'IVA a debito del I° Trim. 2011 e non effettuare la compensazione verticale IVA da IVA?
              Grazie
        • Gianluca Canale

          Pescara
          27/02/2012 09:10

          RE: RE: RE: debito IVA procedura

          La mia situazione è in parte simile a quella della Dott.ssa Neve con le seguenti precisazioni. In data 28/11/2011 è stato dichiarato il fallimento di una società in nome collettivo e di conseguenza anche dei soci illimitatamente responsabili. L'attività della società risultava ferma da diverso tempo mentre uno di questi soci è risultato titolare di una propria partita iva ed ha proseguito senza alcuna autorizzazione la propria attività anche dopo il fallimento emettendo fatture e ricevendo fatture. Dovendo predisporre la dichiarazione iva per l'anno 2011 sia per la società che per il socio imprenditore mi pongo il problema di come debbano essere trattate le operazioni effettuate dal socio dopo la dichiarazione di fallimento. Dalla risposta fornita mi sembra di aver capito che l'iva a debito relativa al periodo post fallimentare (28/11/2011-31/12/2011) rappresenti un debito endoconcorsuale da considerare prededucibile ma nel mio caso le fatture non sono state incassate dalla procedura ma dal socio e quindi le somme non sono state acquisite all'attivo. Addirittura risultano emesse fatture dal socio anche per il mese di Gennaio 2012 e quindi il problema si porrà anche per le successive dichiarazioni iva. In questo caso le operazioni iva del socio relative al periodo post fallimentare devono comunque essere inserite nella dichiarazione iva anche se non sono state autorizzate dalla procedura ? L'eventuale debito iva risultante come va considerato?
          Grazie per l'attenzione.
          • Gianluca Canale

            Pescara
            03/03/2012 18:41

            RE: RE: RE: RE: debito IVA procedura

            in attesa di risposta
            grazie
            • Graziano Ciarlini

              Parma
              05/03/2012 17:06

              RE: RE: RE: RE: RE: debito IVA procedura

              Anch'io mi trovo in una posizione simile. La srl è fallita nel mese di marzo 2011 ma ha proseguito le operazioni fino all'aprile. Al fine della dichiarazione d'inefficacia delle operazioni eseguite avevo assunto il giorno della pubblicazione nel registro delle imprese (31.3) ed a quella data avevo riferito anche la dichiarazione ex art. 74 bis, così come anche il bilancio prefallimentare.
              Leggendo però questi interventi mi viene il dubbio di non aver considerato le operazioni successive al 31.3 ma, mi domando, da considerare fino a quando? Alla data di comunicazione del curatore di risoluzione dei contratti? La dichiarazione art.74 è eventualmente rettificabile con il saldo a credito che risulterebbe per le operazioni successivamente contabilizzate?
              Spero d'essere stato chiaro. Grazie.
              • Graziano Ciarlini

                Parma
                10/03/2012 17:39

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: debito IVA procedura

                Posso sollecitare una vostra risposta? Grazie.
                • Gianluca Canale

                  Pescara
                  13/03/2012 08:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: debito IVA procedura

                  essendo prossima la scadenza del modello iva 74 bis vorrei sollecitare una risposta al mio precedente quesito relativamente all'iva a debito derivante dalle fatture emesse dal fallito dopo la sentenza di fallimento e senza autorizzazione alla prosecuzione della attività. Le operazioni post fallimento devono essere incluse nel periodo pre-fallimentare o post fallimentare. Se la procedura non ha acquisito le somme relative alle fatture emesse dal fallito dopo il fallimento come può l'va a debito relativa rappresentare un debito della massa e quindi prededucibile?
                  Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  13/03/2012 13:56

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: debito IVA procedura

                  Per quanto riguarda il quesito della dott.ssa Neve, si ribadisce che non essendo stato effettuato il versamento del debito risultante dalla dichiarazione periodica relativa al primo trimestre 2010, tale importo non poteva essere indicato nel quadro VL e quindi concorrere a formare il saldo a debito o a credito alla data del fallimento.
                  Pertanto, se il credito 2010 deriva da tale errore, la relativa dichiarazione espone un credito inesistente e lo stesso non può essere utilizzato in compensazione, nè orizzontale nè verticale.
                  Riteniamo quindi che l'IVA a debito del primo trimestre 2011 debba essere versata.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  13/03/2012 13:57

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: debito IVA procedura

                  Per quanto riguarda il quesito del dott. Canale, a norma dell'art. 44, I comma, l.fall., le operazioni effettuate dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, salvo il diritto del curatore di acquisire al fallimento, a norma del terzo comma del medesimo articolo, l'eventuale attivo che da tali operazioni sia derivato.

                  In tale ultimo caso, a norma dell'art. 42, II comma, l.fall., da tale attivo debbono essere "dedotte le passività incontrate per l'acquisto", fra le quali riteniamo rientri l'IVA a debito.

                  Di conseguenza:
                  - se dell'attività svolta dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento il curatore acquisisce all'attivo della procedura i proventi, riteniamo debba versare l'IVA a debito che da tale attività deriva
                  - se nulla da tale attività è arrivato alla procedura, il curatore nulla acquisisce e nulla deve versare per IVA, ancorchè relativa al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento.

                  In assenza di disposizioni normative o indicazioni di prassi sulla questione, riteniamo opportuno che il Curatore emetta note di credito a storno delle fatture emesse dal fallito, così che a una IVA a debito ritenuta inesistente e non versata da chi ha emesso le fatture, non corrisponda un'IVA a credito portata in detrazione da coloro che tali fatture hanno ricevuto.

                  Ciò fa anche sì che anche i registri IVA, e la dichiarazione annuale che ne consegue, non evidenzino IVA a debito endoconcorsuale, facendo corrispondere la forma (il debito risultante dalla dichiarazione IVA) con la sostanza (l'IVA a debito che il curatore deve effettivamente versare).
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  13/03/2012 13:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: debito IVA procedura

                  Per quanto riguarda il quesito del dott. Ciarlini, l'art. 8, IV comma, del D.P.R. 22/7/98 n. 322, stabilisce che la dichiarazione IVA Mod. 74-bis deve esporre le risultanze delle "operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento", quindi la data di riferimento è quella della sentenza, e non della sua iscrizione al Registro delle Imprese.

                  Ciò ben si coordina con l'art. 16, II comma, l.fall., il quale stabilisce che la sentenza "produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione", mentre la data dell'iscrizione rileva solo per i rapporti con i terzi, fra i quali riteniamo non rientri l'Erario.

                  Analogamente, la data della pubblicazione della sentenza deve essere il riferimento del c.d. "bilancio prefallimentare".

                  Per quanto riguarda il saldo che deve emergere dalla dichiarazione Mod. 74-bis, in essa come citato sopra debbono essere indicate le risultanze delle "operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento", quindi le operazioni contabilizzate successivamente non rilevano.

                  Infine, per quanto riguarda l'eventuale IVA a debito risultante dalle operazioni effettuate successivamente al fallimento, si veda l'intervento precedente.