Menu
Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Note di variazione IVA ex art. 26 c. 9 D.P.R. 633/1972
-
Vaifro Calvetti
Darfo Boario Terme (BS)04/07/2017 18:36Note di variazione IVA ex art. 26 c. 9 D.P.R. 633/1972
Spett.le Zucchetti,
con la presente intendo sottoporre alla Vs. attenzione la seguente questione.
Ditta individuale fallita nel corso del mese di febbraio 2017.
La ditta aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare, risolto unilateralmente da parte della società di leasing in via anticipata per inadempimento (mancato versamento dei canoni di leasing) in data 31.12.2016.
La società di leasing viene ammessa allo stato passivo delle domande tempestive per l'importo dei canoni non pagati, IVA compresa.
Successivamente, nel mese di maggio 2017, la società di leasing emette n. 14 note di variazione ex art. 26 c. 9 D.P.R. 633/1972 riferite ai canoni oggetto di insinuazione (e dunque riferiti al periodo ante risoluzione), per un ammontare complessivo di IVA pari a euro 13.421,42. La società di leasing precisa altresì che l'emissione delle suindicate note di credito non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto.
Allo stato attuale, la curatela non ha rinvenuto attivo e la procedura non è ancora chiusa.
Con la presente sono a richiedere la Vs. opinione in merito ai seguenti aspetti:
a. l'emissione delle note di credito ex art. 26 c. 9 D.P.R. 633/1972 è da ritenersi regolare ai sensi della normativa vigente? In particolare, tali note di credito possono essere emesse senza attendere il decorso del termine per proporre osservazioni al decreto di esecutività del piano di riparto finale (in caso di ripartizione dell'attivo) o per proporre reclamo al decreto di chiusura della procedura (ove non si proceda al riparto dell'attivo)?
b. se l'emissione di tali note è legittima, come deve essere trattato il conseguente debito per IVA scaturente dalla liquidazione periodica?
Ringrazio per la collaborazione.
Cordiali saluti.
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/07/2017 23:12RE: Note di variazione IVA ex art. 26 c. 9 D.P.R. 633/1972
L'emissione di una nota di credito "ex art. 26 c. 9 D.P.R. 633/1972" ci pare semplicemente un nonsenso, atteso che tale disposizione non stabilisce quando si possa emettere il documento in questione, ma quando tale emissione NON è consentita.
Esso infatti recita "Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 [e quindi la facoltà di emettere nota di credito, n.d.a.] non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni".
I due commi in questione vanno quindi così coordinati:
- il comma 2 stabilisce una serie di casi nei quali è consentita l'emissione di nota di credito; uno di essi è la risoluzione contrattuale
- il comma 9 stabilisce che se la risoluzione riguarda un contratto a esecuzione continuativa o periodica, la facoltà di emettere la nota di credito ex art. 26 comma 2, è preclusa per le prestazioni nelle quali entrambe la parti abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Non avendo la società di leasing indicato nelle note di credito in base a quale disposizione (ovvero a quale parte del comma 2 dell'art. 26) ha provveduto alla loro emissione (e già questo le rende a nostro avviso forse già illegittime) dobbiamo formulare le due possibili ipotesi:
a) se l'emissione è dovuta a "mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali ... rimaste infruttuose", allora ben sappiamo che essa avrebbe dovuto attendere l'esecutività del piano di riparto finale
b) se l'emissione è dovuta a "risoluzione" del contratto, e in particolare di contratto a esecuzione continuata e periodica:
- in base al comma 2, possono essere emesse le note di credito a storno delle fatture relative a periodi successivi alla risoluzione, e solo di esse (non di quelle relative a periodi antecedenti la risoluzione, ancorché non pagate)
- ma in base al comma 9 non possono essere emesse le nota di credito a storno delle fatture relative a periodi successivi alla risoluzione che fossero eventualmente già state pagate, perché per esse entrambe le parti hanno adempiuto alla propria obbligazione (la società di leasing ha locato il bene, e la fallita ha pagato il corrispettivo).-
Giovanni Corsi
Siena17/01/2018 13:26RE: RE: Note di variazione IVA ex art. 26 c. 9 D.P.R. 633/1972
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione segnalando un caso analogo a quello del collega.
Di seguito espongo la fattispecie:
- contratto di Leasing Immobiliare del Marzo 2007;
- contratto risolto da parte della società di leasing per inadempimento della fallita (molteplici rate impagate) con raccomandata AR efficace dal 10/03/2017 (data ricezione);
- fallimento intervenuto il 05/12/2017;
- prima udienza stato passivo ancora da tenersi;
- la società di leasing ancora non si è nemmeno insinuata;
- il bene immobile, per inerzia della società di leasing, è ancora in possesso della procedura;
- successivamente alla data di risoluzione (marzo 2017) non sono state emesse altre fatture di canoni.
In data 20/12/2017 la società di leasing emette n. 26 note di credito relative a tutto il 2015, tutto il 2016 e gennaio e febbraio 2017. Quanto al mese di marzo 2017, già avevano emesso nota di credito.
La descrizione delle 26 note di credito è: "imponibile esposto ai soli fini iva a seguito risoluzione contratto di locazione per inadempimento art. 26 c. 9 dpr 633/72 come modificato dall'art. 1 c. 127 l.208/2015. Si precisa che l'emissione della n.c. non comporta rinuncia del credito in quanto le obbligazioni sono state adempiute da parte di XXX Spa"
Come detto, tutte le 26 note di credito (per un Iva pari ad oltre 135.000 euro!), sono pervenute e datate dopo la data di fallimento.
A questo punto, come il collega, mi chiedo:
a) vanno contestate?
b) vanno registrate? Se vanno registrate, l'Iva è dovuta oppure no? Se l'Iva non è dovuta come lo rappresento nella dichiarazione, posto che le stesse non possono essere indicate nella dichiarazione Iva art. 74, poichè giunte successivamente alla data di fallimento.
Ringrazio anticipatamente e porgo i migliori saluti.
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/02/2018 23:25RE: RE: RE: Note di variazione IVA ex art. 26 c. 9 D.P.R. 633/1972
Il punto fondamentale è la decorrenza della risoluzione.
E' infatti indubbio che le note di credito per risoluzione potranno essere emesse solo a storno dei canoni già fatturati ma relativi al periodo successivo alla risoluzione, e non mai per i canoni relativi al periodo precedente.
In passato ci si era posti la questione se, in presenza di clausola risolutiva conseguente il mancato pagamento in contratti a esecuzione continuata o periodica, per poter emettere nota di credito a storno delle fatture emesse successivamente all'operatività della risoluzione fosse necessario attendere l'esito infruttuoso della procedura esecutiva:
- Assonime nella circolare n. 5/2016 sosteneva che la nota di variazione in diminuzione potesse essere emessa senza necessità di promuovere una procedura esecutiva e attenderne l'esito
- l'Amministrazione finanziaria sosteneva invece che anche in caso di risoluzione valesse la regola della necessità di una procedura esecutiva rimasta infruttuosa.
La questione è stata risolta proprio dalla modifica al comma 9 dell'art. 26, il quale ora afferma che "Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni": da ciò deriva chiaramente che per le cessioni o prestazioni, successive alla risoluzione per inadempimento, relativamente alle quali il cessionario non abbia adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, la nota di credito potrà essere emessa, anche se non sia stata nemmeno avviata la procedura esecutiva.
Torniamo quindi all'affermazione iniziale e chiariamo il malinteso che potrebbe essere sorto sul nostro precedente intervento:
- se "il contratto è risolto da parte della società di leasing per inadempimento della fallita ... con raccomandata AR efficace dal 10/03/2017" (come pure, nel primo quesito, "il contratto è stato risolto unilateralmente da parte della società di leasing ... in data 31/12/2016"), solo le fatture successive alla risoluzione posso essere stornate con nota di credito
- se invece il contratto si è risolto per clausola contrattualmente prevista il 31/12/2014, e la raccomandata della società di leasing ha semplicemente portato a conoscenza del cliente tale avvenuta risoluzione, allora l'emissione delle note di credito per recupero dell'IVA sulle fatture emesse dal 1/1/2015 è corretta.
E' quindi indispensabile esaminare con attenzione il contratto, per verificare la presenza di tale clausola e le modalità di comunicazione eventualmente in esso previste.
Per quanto invece riguarda l'IVA a debito della procedura conseguente la registrazione delle note di credito in questione, per i motivi già analizzati in svariate altre risposte su questo Forum, si tratta comunque di "IVA ante", che non potrà non essere contabilizzata in corso di procedura e quindi confluire nella dichiarazione IVA dell'anno di ricezione, ma è debito concorsuale, da pagare solo a seguito di rituale istanza di ammissione al passivo.
Poichè non è stata compresa nella dichiarazione art. 74, la cui funzione è proprio quella di mettere a conoscenza l'Erario del suo credito, suggeriamo di dare comunicazione dell'accaduto a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate, così che essa possa procedere alla presentazione di istanza di ammissione tardiva (ma ammissibile anche se fosse decorso il termine annuale previsto dall'art. 101 l.fall., perchè derivante da fatto accaduto successivamente).
-
-
-