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Concordato prevevntivo - Regime autotrasporto - liquidazione debito IVA prededuzione

  • Francesca Borri

    Poggibonsi (SI)
    07/04/2017 10:29

    Concordato prevevntivo - Regime autotrasporto - liquidazione debito IVA prededuzione

    Buonasera,
    scrivo in qualità di liquidatore giudiziale di un impresa che esercita l'attività di autotrasporti di cose per conto terzi e applica il regime previsto dall'art. 74 comma 4 DPR 633/72. In base a questo particolare regime la liquidazione del debito Iva viene differita con riferimento al trimestre successivo a quello in cui le prestazioni sono effettuate.
    La domanda di concordato in bianco è stata depositata in data 30/12/2013, il debito Iva iscritto in contabilità deriva dalle fatture emesse durante l'ultimo trimestre 2013, ma viene liquidato scomputando l'iva a credito del primo trimestre 2014 in data 16/05/2014. Da un punto di vista di dichiarazione Iva confluisce dunque nella dichiarazione Iva 2015 relativa al 2014, potrebbe essere considerato in prededuzione anziché in privilegio grado 19°? Nel piano concordatario tale debito è stato considerato in privilegio ex art. 2752 grado 19° e per ora l'Agenzia delle Entrate non ha contestato tale collocazione
    Grazie in anticipo per la collaborazione

    Francesca Borri

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/04/2017 10:02

      RE: Concordato prevevntivo - Regime autotrasporto - liquidazione debito IVA prededuzione

      Accorgendoci che il quesito è stato posto anche in questa sezione del Forum, per agevolare la consultazione riportiamo anche qui la risposta già data in altra sezione.

      Si tratta certamente di un debito IVA ante procedura, risultando da fatture emesse ante procedura, emesse per prestazioni effettuate sempre in tale periodo.

      Non è quindi certamente un debito in prededuzione, bensì un debito concorsuale, assistito dal privilegio ex art. 2752 grado 19°, come correttamente indicato nel quesito.