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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Registrazione decreto di omologa di concordato preventivo
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Lorena Galuzzi
Urbino (PU)07/04/2010 17:03Registrazione decreto di omologa di concordato preventivo
Si chiede se debba essere effettuata la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del decreto di omologa di un concordato preventivo. In caso affermativo si vorrebbe sapere quali sono le procedure da seguire, gli importi da pagare e da quale soggetto debba essere espletato tale adempimento (rappresentante legale, avvocato che effettua l'iscrizione a ruolo della causa, commissario giudiziale). -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/06/2010 07:11RE: Registrazione decreto di omologa di concordato preventivo
Sulla questione dell'assoggettamento a importa fissa o proporzionale, prima della riforma fallimentare si era consolidata la distinzione fra concordato con garanzia, nel quale effettivamente si realizza una novazione e quindi l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale, e concordato con cessione di beni, nel quale in realtà si è in presenza di un semplice mandarto irrevocabile alla vendita e quindi si riteneva applicabile l'imposta in misura fissa.
Dopo la riforma, che ha non solo modificato il nomen (da "sentenza" in "decreto") dell'atto di omologa, ma soprattutto ha reso sostanzialmente illimitate le diverse ipotesi di concordato (tanto che cessio bonorum e garanzia sono divenute quasi ipotesi residuali) si sono oramai chiaramente delineate due linee interpretative:
- da un lato l'Amministrazione Finanziaria, che con la Risoluzione 28 del 31/1/08 conferma l'opinione già manifestata con la Circolare 35 del 5/7/91, conforme alla giurisprudenza di legittimità più datata, e afferma che il decreto di omologa è un atto avente effetto costitutivo che conclude un "processo concorsuale avente natura complessa"; per tale motivo da assoggettare a imposta di registro in misura proporzionale.
- dall'altro gran parte della dottrina (fra tutti Lo Cascio) e la più recente giurisprudenza di legittimità, che sostanzialmente muovono dalla considerazione che ora il concordato è essenzialmente un accordo fra debitore e creditori e il decreto di omologa si limita a dare ufficialità a tale accordo, previo espletamento di controlli formali; da ciò discende l'inclusione del decreto di omologa fra gli atti "di omologazione" di cui all'art. 8 lett. g della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, che scontano l'imposta di registro in misura fissa.
L'evoluzione di tale recente giurisprudenza di Cassazione è chiara e unanime, possiamo ricordare:
- le sentenze 10375/07 e 11585/07
- l'ordinanza interlocutoria 13886/08 della sezione tributaria civile, che sottolinea come la citata decisione 11585/07 si sia "posta in consapevole contrasto" con la precedente giurisprudenza di merito e rimette al Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite
- l'ordinanza 2103/09 che, con riferimento a cessio bonorum, conferma l'assoggettamento a imposta in misura fissa
- la sentenza 3847/09 della sezione tributaria che, sul caso oggetto dell'ordinanza interlocutoria sopra citata, richiamata la precedente giurisprudenza conforme, decide per la tassazione in misura fissa, in concordato con garanzia
- la sentenza 6544/09, che conferma tale principio.
Nonostante ciò, per quanto è a nostra conoscenza molti Uffici Finanziari insistono comunque nel pretendere il pagamento dell'imposta proporzionale, costringendo quindi gli organi delle procedure ad una scelta operativa:
- pagare a sola imposta fissa, e instaurare un contenzioso avverso l'avviso di liquidazione che l'Ufficio invia richiedendo il pagamento dell'imposta proporzionale
- pagare quanto preteso dall'Ufficio, presentare immediatamente istanza di rimborso e coltivare il contenzioso sul diniego di tale rimborso.
Per completezza di informazione, ed anche per dar conto del fatto che in alcuni casi la questione, per la sua modestia, può diventare un falso problema, esaminiamo come, secondo la migliore dottrina, deve essere individuata la base imponibile nell'ipotesi di assoggettamento a imposizione proporzionale:
b/1) In base al noto principio dell'alternatività IVA/Registro, sono infatti assoggettati a tassa fissa, come stabilisce la nota II al citato art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, i crediti derivanti da cessioni o prestazioni soggette a IVA, e quindi i fornitori ordinari e la banche; relativamente a queste ultime, riteniamo però che andrebbero distinti i crediti derivanti da interessi e prestazioni, che rientrano nel campo IVA (ancorchè esenti) e quindi scontano l'imposta fissa, da quelli per restituzione di finanziamenti e comunque somme concesse a credito, che non rientrano nel campo dell'IVA e quindi riteniamo vadano assoggettati (sempre, come detto, che tale imposta sia dovuta) a imposta proporzionale
b/2) Esenti da imposta di registro sono i crediti da lavoro, in forza dell'esenzione generale stabilita dall'art. 10 della Legge 11/8/73 n. 533
b/3) Parimenti esenti da imposta di registro, in forza di specifica previsione di Legge, sono i debiti erariali
b/4) Esclusi dalla base imponibile sono i crediti privilegiati pagati integralmente, per i quali non esiste alcuna novazione, mentre vi rientrano gli eventuali crediti privilegiati falcidiati
b/5) Base imponibile non può che essere l'importo dei crediti risultante dopo la falcidia;
b/6) Sussiste forse il problema dell'eventuale assoggettamento a conguaglio a norma dell'art. 19 ovvero, meglio, 35 del D.P.R. 131/86, per il caso in cui, in sede di riparto, crediti che hanno costituito base imponibile vengano soddisfatti in una percentuale superiore a quella prevista dal decreto di omologa; personalmente riteniamo che siccome soggetto a registrazione è il decreto di omologa, l'imposta non possa che essere calcolata sugli importi in esso indicati, ma non possiamo escludere una soluzione diversa.
Infine, chiariamo quale sia il soggetto tenuto ad effettuare tale adempimento.
Il fascicolo viene abitualmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla Cancelleria, ma è il debitore (o meglio il professionista che lo assiste) che deve effettuare con Mod. F23 il pagamento delle imposte dovute.
A tal fine, l'Ufficio atti giudiziari presso il Tribunale di Firenze ha disposto che "occorre una dichiarazione in cui si specifica l'ammontare dei crediti fuori campo iva da assoggettare all'imposta proporzionale del 3%, dichiarazione da produrre insieme alla proposta di concordato, così da essere allegata al decreto per la tassazione."
Tale prassi non pare però generalizzata, sul punto si suggerisce quindi di informarsi presso la propria Agenzia delle Entrate (sempre, è il caso di ripetere, se si vuol aderire alla tesi dell'imposizione proporzionale)
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Lorenzo Miollo
Verona05/06/2014 16:52RE: RE: Registrazione decreto di omologa di concordato preventivo
Riparo questa vecchia discussione in quanto mi trovo ad essere Liquidatore Giudiziale in un Concordato misto (in parte in continuità ed in parte con cessione di beni).
A mio avviso l'imposta di registro andrebbe versata sempre in misura fissa (oggi 200 euro). Quello che non riesco a capire leggendo i vecchi post e la manualistica più recente è a chi spetti, ed entro quando, l'obbligo di versare l'imposta di registro.
Sono portato a pensare che spetti al Liquidatore Giudiziale ma non essendone certo Vi chiedo lumi.
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como06/07/2014 13:12RE: RE: RE: Registrazione decreto di omologa di concordato preventivo
Come indicato nell'intervento precedente, tenuto all'obbligo è il debitore (o meglio il professionista che lo assiste).
Il termine è quello di 20 giorni dalla data dell'atto, a norma dell'art. 13 , I comma, del T.U. 26 aprile 1986 n. 131.
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