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Incasso fattura iva ad esigibilità differita

  • Emanuela Filippone

    LOCRI (RC)
    13/10/2014 18:27

    Incasso fattura iva ad esigibilità differita

    Una società ha emesso alcune fatture nei confronti di enti pubblici con Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 6 comma 5 dpr 633/72. Alla data di apertura della dichiarazione di fallimento tali fatture non sono state ancora pagate e, dunque, l'Iva non è ancora divenuta esigibile.
    L'incasso delle fatture avviene nel corso della procedura fallimentare. Ora, il debito per IVA divenuta esigibile è debito concorsuale o in prededuzione ?.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/10/2014 17:58

      RE: Incasso fattura iva ad esigibilità differita

      La risposta è abbastanza articolata ma l'approfondimento ci pare indispensabile, dato che la conclusione alla quale essa giunge appare a prima vista "anomala": riteniamo infatti che l'IVA in questione non debba essere versata, bensì ammessa al passivo e pagata in sede di riparto.

      Tale opinione, nel silenzio di normativa, giurisprudenza e prassi sull'argomento, nasce dal seguente percorso interpretativo.

      Nella ben nota vicenda del privilegio sull'IVA dei professionisti, la massima della sentenza n. 2438 del 3/2/2006 della Corte di Cassazione afferma che "la disposizione dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso.
      Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., ....
      Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, non è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale".

      Ora, la fonte normativa che consente l'emissione di fatture con IVA in sospensione d'imposta nei confronti di enti pubblici è esattamente il medesimo art. 6 del D.P.R. 633/72, che recita: "L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti [e quindi, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo, n.d.a.] ....
      Tuttavia per le ... per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ... agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti, ... agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi".

      In sostanza, secondo la Cassazione, il fatto che in base all'art. 6 possano essere differiti la fatturazione ovvero il versamento dell'IVA non muta la natura di tale IVA, che rimane debito concorsuale e non della massa; ciò perchè civilisticamente l'evento generatore di tale debito, che è la prestazione e non la fatturazione o il pagamento, è anteriore al fallimento.

      Non si verifica indebito arricchimento della procedura perchè "tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale", che individua quale criterio di distinzione fra debiti concorsuali e debiti della massa il fatto che l'evento generatore degli stessi si sia verificato prima o dopo il fallimento.

      Sulla base di tale impostazione, giacchè l'evento generatore dell'IVA di cui al quesito, anche se essa diviene esigibile ora, è la cessione o prestazione effettuata dalla società prima del fallimento, riteniamo che tale debito sia concorsuale, da pagare in sede di riparto, a seguito di istanza di ammissione al passivo.

      Dal momento che imponibile e IVA dell'operazione in questione dovranno essere indicati dal Curatore nella dichiarazione IVA annuale (riportando poi il solo imponibile nel rigo VE37 ai soli fini della determinazione del volume d'affari), riteniamo purtroppo estremamente probabile che al momento del controllo automatico venga emesso un avviso di irregolarità per omesso versamento dell'IVA a debito risultante dalla dichiarazione, ovvero di parte di essa.

      Sia per precostituirsi una difesa contro tale avviso, sia per consentire all'Ufficio di presentare l'istanza tardiva, riteniamo che il Curatore debba tempestivamente comunicare l'accaduto e il suo comportamento all'Agenzia delle Entrate.

      Stante la delicatezza della questione e la già lamentata assenza di fonti ufficiali, l'unica soluzione per eliminare ogni rischio sanzionatorio e limitare al massimo la responsabilità del Curatore è, ovviamente, la proposizione di specifica istanza di interpello.

      Solo in esito a tale istanza si disporrà infatti di una risposta certa o quantomeno, trattandosi di risposta proveniente dalla Pubblica Amministrazione:
      - facente fede nei confronti della stessa, qualora attribuisse al debito natura di debito concorsuale e non prededucibile
      - ragionevolmente opponibile ad ogni eventuale creditore che ne contestasse il pagamento, qualora lo qualificasse debito della procedura e quindi da pagare in prededuzione.
      • Gianpiero Nebiolo

        Torino
        20/10/2014 20:19

        RE: RE: Incasso fattura iva ad esigibilità differita

        A mio avviso la questione va soprattutto vista sotto l'aspetto della norma fallimentare.
        Infatti è indubbio che l'emissione della fattura, ante fallimento, fa sorgere un debito verso l'erario, la cui esigibilità ex art. 6 DPR 633/72 "può" essere differita (su scelta del contribuente) al momento dell'incasso della fattura.
        Ne consegue che, qualora ad es. la fattura nei confronti dell'ente pubblico -con IVA ad esigibilità differita- sia stata emessa prima fallimento, al momento della dichiarazione di fallimento, a mio parere, il debito IVA su tale fattura esiste (ripeto, è solo il momento del suo versamento che viene differito).
        Ne consegue quindi che, se tale debito IVA esiste, l'art. 55 c. 2 l.f. stabilisce che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti al momento dell'apertura della procedura.
        Ne consegue ancora che tutti i debiti IVA su fatture in sospensione non ancora incassate, vanno inclusi nella dichiarazione ex art. 74 bis quali debiti per imposta non versata e accertati tramite l'insinuazione al passivo.
        Pertanto, come prospettato nella risposta di Andreani, il curatore incasserà la fattura comprensiva di IVA ma procederà al pagamento di tale imposta solo a seguito del riparto, qualora vi sia capienza da parte della procedura.
        Dott. Gianpiero Nebiolo
        ODCEC Torno
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          10/11/2014 02:44

          RE: RE: RE: Incasso fattura iva ad esigibilità differita

          La costruzione del collega dott. Nebiolo ci pare senz'altro interessante, e ci fa piacere una conferma della nostra tesi, che si tratti di "IVA ante-procedura", percorrendo una strada diversa dalla nostra, che condividiamo.

          Per quanto riguarda l'inclusione del relativo importo nella dichiarazione Mod. 74-bis, ciò è certamente in linea con le conclusioni raggiunte e con le finalità di tale dichiarazione che è presentata, come testualmente stabilisce l'ultimo periodo dell'art. 8, IV comma, del D.P.R. 322/1998, "ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".

          Un piccolo dubbio nasce solo dalle istruzioni alla compilazione del Rigo AF10 di tale dichiarazione, che richiedono l'indicazione in esso dell'"ammontare complessivo delle operazioni imponibili, cessioni di beni e prestazioni di servizi ... e della relativa imposta ..., comprese quelle effettuate in anni precedenti per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta". E' vero che seguendo il ragionamento del dott. Nebiolo l'esigibilità dell'imposta si è verificata nel momento del fallimento, ma l'inciso conclusivo quantomeno dimostra che la questione non è stata specificamente affrontata da chi ha predisposto modulo e istruzioni.
          • Giorgio Cipriani

            ROVERETO (TN)
            19/11/2014 22:23

            RE: RE: RE: RE: Incasso fattura iva ad esigibilità differita

            E' condivisibile che anche nel concordato preventivo omologato l'IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA, relativa a fatture emesse sino alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della domanda di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura ed incassata nel corso del concordato, va pagata secondo le scadenze previste nella proposta concordataria, considerato che nel piano è stato evidenziato il debito per IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA al privilegio con pagamento differito del capitale al 100% oltre interessi?
            Rischioso per il liquidatore giudiziale sarebbe infatti il caso in cui non si riuscisse ad effettuare i successivi pagamenti col riparto rispettando l'ordine dei privilegi.
            Ringrazio per la risposta
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              22/11/2014 23:20

              RE: RE: RE: RE: RE: Incasso fattura iva ad esigibilità differita

              Condividiamo certamente tale impostazione, che segue logicamente quanto scritto negli interventi precedenti: si tratta di IVA ante procedura, da pagare come previsto dal piano.