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Pagamento imposta di registro relativa a decreto ingiuntivo ottenuto dalla società in bonis ma dichiarato definitivament...
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Giovanni Battista Pezzino Rao
Palermo13/04/2017 13:02Pagamento imposta di registro relativa a decreto ingiuntivo ottenuto dalla società in bonis ma dichiarato definitivamente esecutivo dopo il fallimento.
Sono curatore del fallimento di una società che, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (03/08/2012), ha ottenuto un decerto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
A seguito della dichiarazione di fallimento del creditore, avvenuta in data 18/12/2012, in qualità di curatore ho richiesto l'apposizione della formula esecutiva sul predetto decreto ingiuntivo, al fine di intraprendere il pignoramento nei confronti del debitore. La formula esecutiva è stata apposta in data 29/07/2014.
In data 28/03/2017 mi viene notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa al predetto decreto ingiuntivo.
Testualmente l'avviso recita: "Il direttore provinciale.....avverte la società fallita e per essa il curatore...che in relazione al decr. ing. n. x/2012 del 29/07/2014 emesso dal Tribunale di..., e per i seguenti motivi: omesso pagamento per la registrazione dell'atto giudiziario sopra indicato...le imposte e le sanzioni sono state liquidate in euro...".
Il problema che mi sono posto è il seguente: come curatore, sono tenuto al pagamento dell'imposta di registro oppure no?
Se consideriamo la data della dichiarazione della definitiva esecutorietà (posteriore alla dichiarazione di fallimento) quella a partire dalla quale si può dire maturato il presupposto del pagamento dell'imposta, quest'ultima sarebbe da considerare come spesa prededucibile, in quanto credito sorto in funzione della procedura concorsuale; pertanto il curatore sarebbe tenuto al pagamento dell'imposta di registro liquidata.
Se invece consideriamo maturato il presupposto dell'imposta di registro in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, l'ammissione del relativo credito erariale avrebbe dovuto passare attraverso il concorso e, pertanto, essendo spirato il termine per la proposizione della domanda di insinuazione al passivo, la curatela non sarebbe tenuta al pagamaento.
Io propendo per la tesi del pagamento dell'imposta liquidata,in quanto credito prededucibile, anche perchè nel relativo provvedimento è indicata come data non quella di emissione del decreto ingiuntivo, bensì quella in cui è stata dichiarata la definitiva esecutorietà dello stesso, che è posteriore al fallimento.
Fiducioso in un vostro illuminante parere, porgo cordiali saluti.
Giovanni Pezzino Rao
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/04/2017 20:26RE: Pagamento imposta di registro relativa a decreto ingiuntivo ottenuto dalla società in bonis ma dichiarato definitivamente esecutivo dopo il fallimento.
Il riferimento normativo è l'art. 37 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, titolato "Atti dell'autorità giudiziaria", che recita: "... i decreti ingiuntivi esecutivi ... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili".
Nel caso in esame l'apposizione della formula esecutiva è stata richiesta dal Curatore, pertanto riteniamo che il debito per imposta di registro, essendo sorto in costanza di fallimento sia, come correttamente ipotizzato nel quesito, prededucibile.
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