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Avviso accertamento Iva ante fallimento

  • Linda Priori

    Siena
    10/11/2017 14:15

    Avviso accertamento Iva ante fallimento

    Buongiorno a tutti,
    sono il curatore di una società dichiarata fallita nel corso dell'anno 2016. Il primo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 22 luglio 2016, di conseguenza il limite massimo per il deposito delle insinuazioni tardive sarebbe scaduto lo scorso 22 luglio (nel caso in cui si voglia considerare lo sospensione feriale dei termini si suppone essere il 22 settembre).
    Premetto che la società non ha mai provveduto al deposito dei libri obbligatori e non ho quindi alcun tipo di documento a disposizione per eventuali controlli.
    Negli scorsi giorni ho ricevuto una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in cui richiedevano un incontro con il sottoscritto curatore in quanto per l'anno 2015 (antecedente al fallimento) è loro intenzione emettere un avviso di accertamento ai fini IVA (in quanto non versata dalla società) ed insinuarsi all'interno dello stato passivo della procedura in via tardiva ex. art. 101.

    La mia domanda è: può un atto di accertamento notificato oltre i termini ex. art. 101 essere efficace? Preme evidenziare che l'Agenzia è stata tra i primi soggetti a cui ho provveduto a comunicare tramite pec l'avvenuto fallimento ex. art. 92, ed ha già insinuato alcuni suoi tributi all'interno della procedura rispettando i sopracitati termini (non può quindi provare di non essere stata a conoscenza del fallimento).

    Grazie

    Dott.ssa Linda Priori
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/11/2017 18:30

      RE: Avviso accertamento Iva ante fallimento

      Preliminarmente, confermiamo nel 22 settembre il termine ultimo per la proposizione delle istanze.

      Relativamente all'emissione dell'avviso di accertamento riteniamo che:

      - l'Ufficio possa certamente emettere avviso di accertamento a carico della società fallita, notificandolo sia alla stessa nella persona del suo legale rappresentante che al Curatore, e lo stesso possa valere a individuare un debito della Società verso l'Erario

      - ma non vediamo come la relativa istanza di ammissione al passivo possa essere accolta, anche se sarà il Giudice Delegato a doversi esprimere in ordine al riconoscimento o meno dell'esimente di cui all'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., correttamente citato nella domanda.

      Il credito dell'Erario scaturente dall'avviso di accertamento in questione potrà essere quindi vantato o in sede di compensazione con crediti sempre ante fallimento della società fallita nei confronti dell'Erario stesso (compensazione per la quale ben sappiamo non essere necessaria l'ammissione al passivo), ovvero nei confronti della Società eventualmente tornata in bonis alla chiusura della procedura.

      In presenza di altri crediti dell'Erario già ammessi al passivo, entrambe le due ipotesi fatte qui sopra ci paiono peraltro decisamente remote.