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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
TARSU/TIA E ALTRE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)18/09/2013 15:18TARSU/TIA E ALTRE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
la società fallita ha intestati due immobili, un D/1 (dove esercitava la sua attività) e un a/2 abitativo.
Il D/1 é vuoto e non più operativo, pertanto il sottoscritto ha inviato una pec al comune di ubicazione chiedendo la disdetta della TARSU/TIA e di qualsiasi altra tassa o utenza sull'immobile stesso in quanto non più utilizzato (manca persino la corrente quindi non potrebbe di certo essere operativo), quindi se il comune un domani dovesse far recapitare richieste di tares - tarsu etc. successive al fallimento io credo do potermi opporre dimostrando che avevo fatto questa comunicazione a tempo debito.
L'A/2 presenta una situazione ben diversa, esso era già locato ad uso abitativo alla data di apertura del fallimento, e lo sarà ancora per 2 mesi (data di scadenza del contratto), e per esso il sottoscritto ha fatto la comunicazione imu del fallimento entro i 90 giorni (come per legge). A livello di altre imposte, come appunto la tarsu (ORA TARES) cosa accade?. Chi deve pagare e quando?. E se la risposta é che deve pagare la procedura, con quali soldi visto che le tre mensilità di locazione percepiti li devo dare al tribunale per pagare le spese di giustizia? (non opera una sospensione come per l'IMU?). Grazie mille.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/10/2013 18:22RE: TARSU/TIA E ALTRE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
Per quanto riguarda il D/1, l'art. 5 del Regolamento per la TARSU del Comune di Chieti stabilisce che "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, e sono escluse dalla tassa, a titolo esemplificativo:
…
d) unità immobiliari prive di immobili e suppellettili e dell'utenza idrica, fabbricati danneggiati, non agibili, o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione"
Riteniamo quindi che si possa sostenere che la tassa non sia dovuta.
Per quanto riguarda l'abitazione, l'art. 63 del D. L.vo 15/11/93 n. 507, espressamente richiamato dal Regolamento per la TARSU del Comune di Chieti, stabilisce che "La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62".
Finchè l'immobile sarà occupato dagli affittuari, la tassa farà quindi capo a loro; se successivamente alla cessazione dell'affitto esso si troverà nelle condizioni previste dal citato art, 5 del Regolamento, varrà quanto detto sopra.
In ogni caso, anche se il tributo dovesse essere ritenuto dovuto e a carico del fallimento, esso costituirà spesa in prededuzione, da pagare come previsto dall'art. 111-bis l.fall., non appena vi saranno le disponibilità per farlo; non ha quindi importanza che le risorse per il pagamento non siano per il momento disponibili.
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Emanuela Levi
Milano12/04/2014 17:02RE: RE: TARSU/TIA E ALTRE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
Buongiorno,
il fallimento ha in Milano uno spazio uso laboratorio, ma rimasto inutilizzato dal momento del fallimento e in Busto Arsizio un appartamento nuovo, mai abitato né ammobiliato.
Sono stati eventuali entrambi gli immobili .
Per entrambi è stata pagata l'IMU
Al momento non è ancora stato chiesto il pagamento della TARSU. Come mi devo comportare? devo fare una comunicazione agli uffici di competenza comunicando l'imminente chiusura della procedura o invece devo segnalare che entrambi gli immobili non sono mai stati utilizzati dal fallimento? e qualora dopo la chiusura sopraggiungesse la richiesta di pagamento da parte dei comuni?
Vi ringrazio per i chiarimenti che vorrete darmi.
Emanuela Levi-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/05/2014 12:15RE: RE: RE: TARSU/TIA E ALTRE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
L'art. 8 del Regolamento per la TARSU/TARES del Comune di Milano stabilisce che
"Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
...
d) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua e luce);
...
Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti."
L'art. 6 del Regolamento per la TARSU/TARES del Comune di Busto Arsizio stabilisce che
"Non sono soggetti alla tassa:
a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per loro natura, sia per particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno o dove di regola non si abbia presenza umana.
Presentano tali caratteristiche:
...
- le unità immobiliari prive di qualsiasi utenza (gas, acqua, luce) o comunque con utenze presenti, per la quali venga prodotta documentazione che certifichi, nell'anno, consumi tali da desumere la non occupazione dell'immobile o che il dovuto sia solo il canone fisso;
...
Le circostanze che comportino l'esclusione dalla tassa debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili da elementi obiettivi o da idonea documentazione.
L'esclusione dalla tassazione avrà luogo dal primo bimestre solare successivo a quello di presentazione della suddetta denuncia;"
Entrambi gli immobili sono quindi esenti dalla tassa ma, se lo stato di non utilizzo non è stato già dichiarato dall'imprenditore in bonis, il Curatore deve presentare una specifica denuncia di variazione e l'esenzione sorge solamente a partire dalla stessa (è esplicito il regolamento di Busto Arsizio, ma riteniamo che la medesima conseguenza si possa desumere anche da quello di Milano).
Fino alla presentazione della denuncia di variazione (se necessaria) la tassa appare quindi dovuta, naturalmente in prededuzione essendo relativa al periodo endofallimentare.
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